N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2021
Ordinanza del 15 luglio 2021 del Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da La Franca Paola Maria c/ Comune di Massarosa. Impiego pubblico - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale - Previsione che limita l'attribuzione di una quota di tali diritti, spettanti all'ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica, anziche' prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo(GU n.46 del 17-11-2021 )
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al N.R.G. 1093/2020 promossa da: Paola Maria La Franca ricorrente; Contro Comune di Massarosa resistente. Il Giudice Dott.ssa Alfonsina Manfredini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2021, ha pronunciato la seguente ordinanza Rilevato che: - la ricorrente ha opposto censure all'articolo io, comma 2-bis del D.L n. 90 del 2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la traqarenza amministrativa e per l'efficienza degli giudiziari", convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114), anche in combinato disposto con il comma 1, nella parte in cui prevede che i diritti di segreteria (di rogito) possano essere erogati solo ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; - ella ritiene che tale norma sia in contrasto e in violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione tanto sotto il profilo dell'uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli articoli 36 e 97 della Costituzione, nonche' dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 37 CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Cio' posto, questo Giudice ritiene di accogliere la richiesta avanzata dai difensori della ricorrente Avvocati Andrea Pertici e Domenico Iaria, di rimettere la questione al vaglio della Consulta osservando che non appare condivisibile la posizione del Comune di Massarosa che ha chiesto, in via incidentale, di rigettare l'istanza della controparte per il ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendola manifestamente infondata per quanto detto dal Giudice delle Leggi nella sentenza del 7.04.2016, n. 75, in cui la Corte, esprimendosi sulla non illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della Legge Regionale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige n. 11 del 2014, ha ricondotto alla "sfera di legittimita' costituzionale" l'articolo 10 D.L. n. 90 del 2014, individuando la platea dei beneficiari dei diritti di rogito, limitatamente ai segretari di fascia "C", privi di qualifica dirigenziale, e a quelli che, pur rivestendo qualifica dirigenziale, prestano l'attivita' di rogito presso enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Ad avviso di questo giudicante, infatti, la legittimita' costituzionale, o meno, della disposizione citata non era oggetto del thema decidendum sottoposto dal Giudice rimettente al vaglio della Consulta. Sulla rilevanza quella questione di legittimita' costituzionale. Rilevato che: - nel periodo di tempo tra il 2.1.2016 e il 3.11.2019 Paola Maria La Franca ha svolto le funzioni di segretario comunale di prima fascia (con qualifica dirigenziale e abilitazione a prestare servizio presso gli enti territoriali di classe 1^A e 1^B) presso il Comune di Massarosa (Lu) e, nell'esercizio delle sue funzioni, ha rogato un significativo numero di atti, per i quali l'Amministrazione Comunale ha incassato la somma complessiva di euro 30.731,66 (euro 9.565,61 per l'anno 2016, euro 5.169, 52 per il 2017, euro 6.713,44 per il 2018, euro 2.238,09 per il 2019) e, tuttavia, la ricorrente non ha ricevuto alcun diritto di rogito da parte dell'ente locale e, nonostante le sue espresse sollecitazioni, il Comune di Massarosa ha negato di poter dare seguito alla richiesta in forza di quanto previsto dall'articolo 10 D.L n. 90 del 2014; - Paola Maria La Franca, mediante ricorso ex art. 414 c.p.c., presentato dinanzi al Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro, ha incardinato il presente giudizio R.G. n. 1093/2020 nei confronti del Comune di Massarosa, nella persona del Sindaco pro tempore Alberto Coluccini, al fine di vedersi riconosciuti dall'ente i diritti di rogito per l'attivita' prestata in qualita' di segretario comunale; - i difensori della ricorrente contestano la legittimita' costituzionale del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114 del 2014, relativamente all'art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, nella parte in cui tale norma limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziche' prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Essi ritengono tale norma violativa dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ovvero di quelli espressi agli articoli 36, 77, 97 della Costituzione, nonche' dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 37 CCNL dei Segretari. Ritenuto che: - l'articolo 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, cosi' come formulato, appare disconoscere il valore dell'attivita' di rogito degli atti del segretario comunale, in qualita' di pubblico ufficiale, potendo giungere a negare qualunque specifico compenso per la stessa; - lo stesso crea significative discriminazioni prive di ragionevolezza e financo rimesse alla casualita' (non essendoci regole che ancorino la presenza di dirigenti all'interno degli enti locali a fattori oggettivi) e non sempre prevedibili, e disincentiva dal rogare gli atti, Incidendo negativamente sull'efficienza della Pubblica Amministrazione; - il contenuto dell'art. 10 suddetto, in parte qua, appare disomogeneo rispetto al contenuto del D.L n. 90 del 2014 e privo di ragioni idonee a giustificare il ricorso al Decreto-Legge, manifestamente carente di un caso straordinario di necessita' e di urgenza; - il caso all'esame di questo giudice e' tale per cui la norma in oggetto si appalesa dirimente, poiche' impedisce, cosi' come formulata, di accogliere le pretese avanzate dalla ricorrente, come pacificamente inteso anche dal resistente che non ha riconosciuto le pretese della ricorrente proprio in forza del disposto della norma in esame; - il giudizio di merito non possa essere definito a prescindere dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale in merito all'articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 114, essendo particolarmente pregnanti i requisiti del difetto della qualifica dirigenziale del segretario comunale o provinciale e dell'assenza di dipendenti con qualifica di dingente nell'organico dell'ente locale, al fine di riconoscere al segretario comunale o provinciale, che presti attivita' di rogazione degli atti in favore dell'Amministrazione Comunale o Provinciale, i diritti di rogito come compenso per l'attivita' di rogazione svolta; - conclusivamente debba ritenersi sussistere nel presente procedimento la concreta rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 114, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114 del 2014. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Ritenuto che non sia possibile offrire un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in esame, in quanto il suo tenore letterale, chiaro e specifico, non lascia margini per addivenire a un'interpretazione difforme - costituzionalmente orientata - della norma stessa. Rilevato che: - la questione attiene, primariamente, alla necessita' di ripristinare la parita' di trattamento sotto il profilo del riconoscimento dei diritti di rogito tra i segretari comunali e provinciali c.d. di prima fascia e quelli di fascia inferiore e tra quelli operanti in enti locali privi di personale con qualifiche dirigenziali e quelli prestando la propria attivita' presso un'Amministrazione Comunale o Provinciale avente nel proprio organico dipendenti con qualifica dirigenziale; - la competenza dei segretari comunali e provinciali a rogare gli atti dell'ente locale risale al R.D. 3 marzo 1934, n. 383: in particolare, dall'art. 89 emergeva il carattere autonomo dell'attivita' di rogito esercitata dai segretari rispetto alle altre competenze degli stessi in servizio presso l'ente, e la conseguente attribuzione di un autonomo - e ragionevole - compenso; - la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza del 12.11.2015, n. 5183, ha affermato che "i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attivita' alla quale e' correlata una responsabilita' di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione dellafunzione di rogante la quale, ancorche' di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego", non apparendo ragionevole dedurre l'omnicomprensivita' del trattamento; - l'esercizio di detta competenza, sin dall'origine e a tutt'oggi (se pur con riguardo ad alcuni segretari comunali), si e' posta come autonoma e del tutto peculiare rispetto alle altre funzioni che il segretario esercita alle dipendenze dell'ente locale, rappresentando l'eventuale alternativa al ricorso a un Notaio, ovvero implicando - detta funzione - anche diverse e specifiche responsabilita', eccedenti l'ambito delle attribuzioni riconducibili al segretario in base al rapporto di Pubblico Impiego; Ritenuto che: - cosi' formulato, la limitazione contenuta nell'articolo 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, ove riconosce ai segretari una quota dei diritti di segreteria, seppure entro complessivamente il quinto dello stipendio, ma a condizione che l'attivita' di rogito degli atti agli enti locali sia prestata da segretari privi della qualifica dirigenziale o, comunque, operanti in Comuni privi di dirigenti, risulta confliggere con il diritto di detti segretari comunali a ricevere una retribuzione per le proprie prestazioni, commisurata alla quantita' e alla qualita' del lavoro, secondo quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione; - in tal modo i segretari comunali, a cui per effetto della suddetta norma non viene riconosciuto alcun diritto di rogito, vedono di fatto neutralizzata l'attivita' di rogito che e' invece attivita' specifica e ultronea rispetto a quella ordinariamente prestata dai segretari; - la proporzionalita' e la sufficienza della retribuzione e' normalmente verificata avuto riguardo al CCNL che, nella specie, prevede la corresponsione dei diritti di segreteria (il cui ammontare e' poi determinato dalla legge) e l'eliminazione del diritto a percepire i diritti di segreteria per gli atti rogati ad avviso di questo giudice, viola i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, nella misura in cui, in virtu' dell'art. 37 del CCNL dei Segretari, l'intera categoria dei segretari comunali e provinciali fa affidamento su tale voce stipendiale; - la norma in esame risulta in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, tanto in relazione al profilo dell'uguaglianza, quanto per quello della ragionevolezza, poiche' idonea a creare, tra i segretari comunali e provinciali, allorquando svolgano la medesima funzione, trattamenti differenziati senza che cio' possa essere giustificato in base ad alcuna ratio, non comprendendosi il motivo per cui un segretario comunale o provinciale sia costretto a vedersi riconosciuti i diritti di segreteria soltanto quando appartenga a una fascia inferiore o svolga la sua attivita' in un ente privo di dirigenti; - come argomentato dalla difesa della ricorrente, in maniera efficiente e condivisibile, non appare che la presente disparita' di trattamento discendente dalla norma censurata possa essere giustificata dalla presunta funzione "perequativa" di differenti trattamenti retributivi, ossia rispetto alle posizioni con retribuzione inferiore, ne' appare questa la ratio della corresponsione dei diritti di segreteria, considerando che non potrebbe assegnarsi una funzione "perequativa" a una voce di per se' variabile e, comunque, potenzialmente assente, qualora la presente attivita' venisse a mancare o a ridursi; - sia condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente circa l'erroneita' dei presupposti dell'asserita funzione perequativa e, in particolare, sull'applicazione dell'istituto del c.d. ''galleggiamento", osservandosi che tale principio non opera automaticamente, essendovi casi in cui non opera, pur in presenza di dirigenti, e casi in cui si applica a tutti i segretari, anche di fascia inferiore c.d. "C". Inoltre il "galleggiamento", potendo un segretario comunale prestare le proprie attivita' anche in piu' Comuni, puo' avvenire per la presenza di dirigenti anche in uno solo dei Comuni presso i quali il segretario presta servizio e, in tale situazione, in forza della norma in oggetto il segretario non riceve i diritti di rogito nel Comune ove sono presenti i dirigenti, consentendogli, pero', il "galleggiamento", ma, nonostante la sua retribuzione abbia "galleggiato" con la posizione economica dirigenziale piu' elevata e, non ravvisandosi alcuna esigenza "perequativa", riceve - come nel caso di specie - comunque i diritti di rogito negli altri Comuni privi di dirigenti nei quali presta servizio. Pertanto, tale segretario finisce per avere una retribuzione equiparata in tutte le voci contrattuali al dirigente e, al contempo, percepisce anche i diritti di rogito, maturati per l'espletamento della funzione rogatoria nei Comuni convenzionati privi di dirigenti; per converso, un segretario comunale o provinciale di analoga fascia professionale, dipendente in uno o piu' Comuni con dirigenti, sicuramente non riceve i diritti di rogito, anche se non beneficia del "galleggiamento"; - dunque, la norma non assolve una funzione "perequativa", bensi' e' tale da determinare un'irragionevole disparita' di trattamento fra i consiglieri comunali e provinciali, quindi un'irragionevole difformita' in grado di inficiare la progressione in carriera dei lavoratoti pubblici, cosi' violando i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione; - la norma censurata si palesa disomogenea rispetto al contenuto del Decreto-legge n. 90 del 2014 diretto a intervenire in tema di "Misure nrgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", mancando una situazione di necessita' e di urgenza tale da giustificare l'utilizzo da parte del legislatore della decretazione di urgenza per introdurre - in sede di conversione - la norma in esame. Ritenuto, conclusivamente e in presenza dei presupposti della rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, che sia necessario sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014.
P.T.M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 comma 2-bis del DL n. 90 del 2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 nei termini che seguono: nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziche' prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Sospende il presente procedimento. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinche' ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma I del medesimo articolo, del D.L. n. 90 del 2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Si comunichi. Lucca, 15 luglio 2021 Il Giudice: Manfredini