N. 213 SENTENZA 19 ottobre - 11 novembre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili,  anche  a  uso
  non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno  2020
  - Denunciata  contraddittorieta',  violazione  del  diritto,  anche
  convenzionale,  del  diritto  di  proprieta'  e  della  tutela  del
  risparmio,  nonche'  del  diritto  di  difesa   e   del   principio
  convenzionale   della   ragionevole   durata   del    processo    -
  Inammissibilita' delle questioni. 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili,  anche  a  uso
  non abitativo - Sospensione dell'esecuzione  sino  al  31  dicembre
  2020 - Denunciata contraddittorieta', violazione del diritto, anche
  convenzionale,  del  diritto  di  proprieta'  e  della  tutela  del
  risparmio,  nonche'  del  diritto  di  difesa   e   del   principio
  convenzionali   della   ragionevole   durata   del    processo    -
  Inammissibilita' delle questioni. 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili,  anche  a  uso
  non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno 2021,
  limitatamente ai provvedimenti di  rilascio  adottati  per  mancato
  pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per  morosita')  -
  Ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di
  rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, e  fino  al
  31 dicembre 2021 per quelli adottati dal l° ottobre  al  30  giugno
  2021  -  Denunciata  violazione  dei  criteri  della   decretazione
  d'urgenza,  contraddittorieta',  violazione  del   diritto,   anche
  convenzionale,  del  diritto  di  proprieta'  e  della  tutela  del
  risparmio  immobiliare,  nonche'  del  diritto  di  difesa  e   del
  principio convenzionali della ragionevole durata del processo - Non
  fondatezza delle questioni  -  Improrogabilita'  della  sospensione
  oltre il 31  dicembre  2021,  ferma  restando,  se  necessario,  la
  possibilita' di adottare altre misure piu' idonee. 
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6; decreto-legge
  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  17 luglio 2020, n. 77, art. 17-bis; decreto-legge 31 dicembre 2020,
  n. 183, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26  febbraio
  2021, n. 21, art. 13, comma 13; decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
  convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021,  n.  69,
  art. 40-quater. 
- Costituzione, artt.  3,  11,  24,  41,  42,  47,  77,  111  e  117;
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta'  fondamentali,  art.  6;   Protocollo   addizionale   alla
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali,  art.  1;  Carta  dei  diritti  fondamentali
  dell'Unione europea, art. 47. 
(GU n.46 del 17-11-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  103,  comma
6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure  di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella  legge  24  aprile
2020, n. 27; dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge  17  luglio  2020,  n.  77;  dell'art.  13,   comma   13,   del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, di realizzazione  di  collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di  recesso  del
Regno Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 26 febbraio  2021,  n.  21;  e  dell'art.  40-quater  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41  (Misure  urgenti  in  materia  di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi   territoriali,   connesse   all'emergenza   da    COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 21  maggio  2021,  n.  69,
promossi dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione  di  giudice
dell'esecuzione,  con  ordinanza  del  24  aprile  2021  e  Tribunale
ordinario di Savona, in  funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  con
ordinanza del 3 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 107
e 125  del  registro  ordinanze  2021  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 28  e  33,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di costituzione  di  D.  K.,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica e nella camera di  consiglio  del  19
ottobre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato Vittorio Angiolini per D. K., in collegamento da
remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte
del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 24 aprile 2021,  iscritta  al  n.
107 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario  di  Trieste,
in funzione di giudice dell'esecuzione,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, con  cui  e'  stata
disposta la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili sino alla data del 1° settembre 2020; dell'art. 17-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, con
cui e' stata disposta la proroga della suddetta sospensione sino alla
data del 31 dicembre  2020;  nonche'  dell'art.  13,  comma  13,  del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, di realizzazione  di  collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di  recesso  del
Regno Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha  ulteriormente  prorogato
la sospensione sino alla data del 30 giugno 2021, in riferimento agli
artt. 3, 24, 42, 47, 77  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  all'art.  1  del
Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce,  in  punto  di  fatto  e   di
rilevanza, che in una procedura esecutiva per  rilascio,  fondata  su
un'ordinanza di convalida di sfratto  per  morosita'  pronunciata  in
data 25 gennaio 2021, a fronte del rifiuto dell'ufficiale giudiziario
di  procedere  all'esecuzione  mediante  notifica  del  preavviso  di
rilascio,  stante  la  proroga   della   sospensione   dei   relativi
provvedimenti ex art. 103, comma 6, del d.l. n.  18  del  2020,  come
successivamente convertito e prorogato, sino al 30 giugno  2021,  era
stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 610 del codice di procedura
civile dalla parte esecutante. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  giudice  a  quo,
premesso  che  nella  fattispecie  concreta  risultava  ex  actis  la
convalida dello sfratto per una morosita' risalente al mese di luglio
dell'anno  2019  e   quindi   anteriore   all'inizio   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19,   dubita   in   primo   luogo   della
compatibilita' dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, con l'art. 77  Cost.,  per  carenza  dei  presupposti  di
necessita' ed urgenza, venendo in rilievo situazioni di morosita' non
correlate sul piano causale alla pandemia. 
    Il Tribunale di Trieste assume, inoltre, un  possibile  contrasto
delle disposizioni  impugnate  con  l'art.  3  Cost.  per  intrinseca
contraddittorieta', in  quanto  la  sospensione  dell'esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio per morosita' e' disposta in  via  generale
ex lege, senza che il giudice dell'esecuzione possa valutare  ne'  la
correlazione causale della morosita' con gli effetti  socio-economici
dell'emergenza pandemica,  ne'  l'incidenza  di  tali  effetti  sulla
rispettiva situazione delle parti. 
    Peraltro, le norme censurate potrebbero essere costituzionalmente
illegittime anche  in  riferimento  all'art.  42  Cost.,  laddove  le
stesse, anche per effetto delle proroghe, finirebbero per  costituire
una sorta di espropriazione in senso  sostanziale  senza  indennizzo,
ponendosi cosi' in contrasto anche con la tutela  del  risparmio  nel
settore immobiliare riconosciuta dall'art. 47, secondo comma, Cost. 
    Il giudice rimettente dubita, inoltre, della compatibilita' delle
norme censurate con l'art. 24, primo comma, Cost., poiche' il diritto
del creditore a soddisfarsi in sede  esecutiva  e'  parte  essenziale
della tutela giurisdizionale dei diritti. 
    Il Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  di  Trieste  censura
altresi' le stesse disposizioni per un possibile contrasto con l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU  e  all'art.  1
Prot. addiz. CEDU. In particolare, le previsioni indubbiate,  per  un
verso,  inciderebbero  negativamente  sulla  ragionevole  durata  del
processo, garanzia estesa da tempo dalla giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo anche alle procedure esecutive  e,  per
un altro, violerebbero il diritto di proprieta' del locatore. 
    1.1.- Con atto depositato in data 3 agosto 2021 si e'  costituita
in  giudizio  l'esecutante  D.  K.,  chiedendo  l'accoglimento  delle
prospettate questioni di legittimita' costituzionale. 
    1.2.- Con atto depositato in data 2 agosto 2021 e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del
ricorso per manifesta  infondatezza  rispetto  a  tutti  i  parametri
evocati. 
    Con riferimento all'art. 77 Cost., l'Avvocatura ha osservato  che
l'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come  convertito,  nel
prorogare, pur con alcune modifiche rispetto all'ambito  applicativo,
la misura di sospensione dei provvedimenti  di  rilascio  varata  dal
d.l. n. 18 del 2020,  come  convertito,  si  inserisce  coerentemente
nell'oggetto del relativo decreto cosiddetto "milleproproghe"  volto,
per l'appunto, a procrastinare  la  vigenza  di  alcune  disposizioni
normative, molte delle quali correlate, come l'art. 103, comma 6, del
predetto  d.l.  n.  18  del  2020,  all'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19. 
    Secondo la prospettazione  della  difesa  statale,  inoltre,  con
riferimento alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., il  giudice
rimettente muove da un'erronea individuazione della ratio legis della
disposizione censurata, la quale deve individuarsi nella  tutela  del
diritto  all'abitazione  del  conduttore,  in   una   situazione   di
particolare gravita', come quella originata dall'emergenza pandemica,
nella quale il legislatore ha operato  un  ragionevole  bilanciamento
dei contrapposti  interessi  coinvolti,  ritenendo  prevalente,  alla
tutela del creditore, la  necessita'  di  garantire  il  mantenimento
dell'ordine pubblico. Rileva l'Avvocatura che la  ragionevolezza  del
bilanciamento  compiuto  dal   legislatore   e'   corroborata   dalla
circostanza  che,  nelle  due   proroghe   dell'efficacia   temporale
dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020,  l'ambito  operativo
della sospensione dei provvedimenti di  rilascio  e'  stato  via  via
ridotto in coerenza con l'evolversi positivo della pandemia,  secondo
i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2021. 
    La difesa dello Stato assume altresi'  la  non  fondatezza  delle
censure correlate  agli  artt.  42  e  47  Cost.,  stante  la  natura
temporanea della misura, correlata ad un evento imprevedibile,  ossia
la pandemia da COVID-19. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia,  inoltre,  la
non fondatezza della dedotta violazione dell'art. 24 Cost., in quanto
l'azione esecutiva non sarebbe impedita ma solo ritardata con  misure
temporanee dovute  ad  una  situazione  eccezionale,  che  cesseranno
gradatamente e in via definitiva alla  data  del  31  dicembre  2021,
secondo quanto stabilito dall'art.  40-quater  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 maggio 2021, n. 69. 
    Per analoghe ragioni non potrebbero ritenersi fondati  neppure  i
dubbi di legittimita' costituzionale che investono l'art. 117,  primo
comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot.  addiz.
CEDU, atteso che una ripresa indistinta delle procedure esecutive  di
rilascio dopo la data del 30 giugno 2021, oltre a problemi di  ordine
pubblico e sociale, avrebbe determinato una  grave  sofferenza  della
macchina organizzativa preposta all'attuazione dei  provvedimenti  da
eseguire. 
    1.3.- Con decreto presidenziale del 15 settembre 2021,  e'  stata
ammessa l'opinione scritta depositata nel procedimento,  in  qualita'
di amicus curiae, dal sindacato Unione inquilini, nella quale  si  e'
evidenziato,  a  sostegno  della  non  fondatezza   delle   questioni
sollevate dal giudice rimettente, che: a) rispetto all'art. 77 Cost.,
le  norme  censurate  sono  coerenti  con  l'esigenza,  connotata  da
necessita' e urgenza, di evitare contatti tra persone non  conviventi
durante  la  pandemia;  b)  con  riferimento  all'art.  3  Cost.,  le
disposizioni sono connotate da intrinseca  ragionevolezza  e  fondate
sull'esigenza di tutelare il diritto alla salute ex  art.  32  Cost.,
poiche', oltre ai contatti tra i soggetti che operano nelle procedure
esecutive per  rilascio  (ad  esempio,  l'ufficiale  giudiziario,  il
medico, la forza pubblica, eccetera), si sono voluti evitare  quelli,
potenzialmente letali, che si sarebbero determinati ove a seguito del
rilascio i detentori dell'immobile  non  avessero  trovato,  anche  a
causa della crisi economica, un'adeguata abitazione  alternativa;  c)
in riferimento all'art.  42  Cost.,  le  previsioni  indubbiate  sono
meramente temporanee e non  impediscono  al  locatore  di  agire  nei
confronti del conduttore per i canoni insoluti, compresi gli  importi
dovuti sino al rilascio  effettivo;  d)  con  riguardo  alle  censure
inerenti l'art. 117, primo comma,  Cost.,  le  norme  censurate  sono
coerenti con la richiesta, seguita da diversi Stati europei, da parte
della Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, nel
quadro  delle  Raccomandazioni  specifiche  per  paese  nel  semestre
europeo. 
    1.4.- Con il medesimo decreto  presidenziale,  e'  stata  inoltre
ammessa l'opinione  scritta,  anch'essa  depositata  in  qualita'  di
amicus  curiae,   di   Confedilizia-Confederazione   italiana   della
proprieta' edilizia, nella quale, per converso, sono state supportate
le argomentazioni del giudice rimettente circa il possibile contrasto
delle disposizioni censurate con  plurimi  parametri  costituzionali,
ponendo in evidenza l'assenza di qualsivoglia bilanciamento in favore
dei locatori per  misure  non  strettamente  correlate  all'emergenza
pandemica e riguardanti indistintamente fattispecie molto diverse tra
loro. 
    1.5.- In data 28 settembre 2021,  D.  K.  ha  depositato  memoria
volta ad illustrare ulteriormente le ragioni sottese all'ordinanza di
rimessione, sottolineando, in  particolare,  l'omessa  considerazione
delle  condizioni  del  locatore,  nel  bilanciamento   operato   dal
legislatore, da ritenersi pertanto irragionevole anche rispetto  agli
effetti della pandemia. 
    2.- Con ordinanza depositata il 3 giugno 2021, iscritta al n. 125
del registro ordinanze 2021, il Tribunale  ordinario  di  Savona,  in
funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 103, comma 6, del d.l. n.  18
del 2020, come convertito; 13, comma 13, del d.l. n.  183  del  2020,
come  convertito,  e  40-quater  del  d.l.  n.  41  del  2021,   come
convertito, in riferimento agli artt. 3, 11, 24,  41,  42,  111,  117
Cost., 6 CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU  e  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    Il giudice rimettente premette, in punto di fatto e di rilevanza,
che  era  proposto  dinanzi  a  se'  reclamo  a  fronte  del  rifiuto
dell'ufficiale giudiziario  di  dare  corso  all'esecuzione,  con  la
notifica del preavviso di  cui  all'art.  608  cod.  proc.  civ.,  di
un'ordinanza di convalida di sfratto motivato dalla  sospensione  dei
provvedimenti di rilascio operata dall'art. 103, comma 6, del d.l. n.
18 del 2020, come convertito e successivamente prorogato. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo  dubita,
in primo luogo, della compatibilita' delle norme censurate con l'art.
3, primo e secondo comma, Cost., in quanto le stesse  dispongono  una
sospensione generalizzata dei provvedimenti di sfratto per  morosita'
nel pagamento dei canoni, senza che assuma  rilievo  la  correlazione
con la pandemia da COVID-19 della  morosita'  del  conduttore  e  non
consentendo  all'autorita'   giudiziaria   una   comparazione   delle
rispettive condizioni  economiche  delle  parti.  Sotto  quest'ultimo
profilo, la mancata  considerazione  della  possibile  debolezza  sul
piano economico del locatore - attestata nella  fattispecie  concreta
dall'ammissione dell'esecutante al beneficio del patrocinio  a  spese
dello Stato - ridonderebbe in una  violazione  dell'art.  3,  secondo
comma, Cost. Proprio la valenza generale della misura  renderebbe  la
stessa,   secondo   la   prospettazione   del   giudice   rimettente,
irragionevole  e  non  riconducibile  a  quelle  ipotesi  in  cui  la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittime disposizioni  che
sospendevano  temporaneamente   il   rilascio   perche'   riguardanti
categorie di conduttori in condizioni disagiate (sono  richiamate  le
sentenze di questa Corte n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003). 
    Il Tribunale di  Savona  dubita,  inoltre,  della  compatibilita'
delle disposizioni censurate con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma,
Cost., nonche' con l'art. 1 Prot.  addiz.  CEDU,  perche'  le  stesse
procrastinano, senza prevedere  alcuna  misura  di  compensazione  in
favore del locatore, una situazione  nella  quale  e'  privato  della
disponibilita' del proprio immobile senza poter neppure recuperare  i
canoni dovuti ex post, attese  le  relative  difficolta'  secondo  la
comune esperienza. 
    Il giudice a quo assume altresi'  un  possibile  contrasto  delle
norme indubbiate anche con gli artt. 24 e 111, 11 e 117, primo comma,
Cost., nonche' con gli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE, poiche' le  medesime,
impedendo  all'esecutante  di  ottenere  il  rilascio  dell'immobile,
finiscono per violarne il diritto di accesso al giudice che contempla
anche la  fase  esecutiva,  nella  quale  il  diritto  accertato  nel
giudizio di cognizione trova concreta soddisfazione. 
    2.1.-  Con  atto  depositato  in  data  7  settembre   2021,   e'
intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo il rigetto delle questioni. 
    In particolare, la difesa statale ha rilevato che  le  previsioni
censurate hanno la finalita' di contenere il disagio  socio-abitativo
in una situazione di  particolare  gravita',  come  quella  originata
dall'emergenza  pandemica,  a  fronte  della  quale,   nel   relativo
bilanciamento, rispetto alla tutela del locatore  il  legislatore  ha
ritenuto prevalente la necessita' di mantenere l'ordine  pubblico  in
un periodo di eccezionale gravita' della sofferenza economico-sociale
derivante dalla pandemia. Peraltro, con l'evolversi della stessa,  la
sospensione  e'  stata  progressivamente  ridotta  nel   suo   ambito
applicativo ed e' destinata a cessare del tutto il 31 dicembre  2021.
Le norme censurate, sottolinea  quindi  l'Avvocatura  generale,  sono
coerenti con la  giurisprudenza  costituzionale  che  ha  piu'  volte
ritenuto costituzionalmente legittime, purche' supportate da  ragioni
eccezionali  e  di   durata   temporanea,   misure   di   sospensione
dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio. 
    La difesa dello Stato rileva  che  sono  state  dettate  numerose
previsioni normative di  carattere  generale  volte  a  supportare  i
soggetti colpiti dalla  crisi  economica  determinata  dall'emergenza
pandemica. 
    Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 41,  42  e  117,
primo  comma,  Cost.,  nonche'  dell'art.  1   Prot.   addiz.   CEDU,
l'Avvocatura  generale  osserva  che,  in  conformita'  alla   stessa
giurisprudenza europea, e' lasciata alla discrezionalita' degli Stati
contraenti la possibilita' di sospendere temporaneamente le procedure
esecutive di rilascio degli immobili e che  in  ogni  caso  cio'  non
integra una violazione del diritto di proprieta'. 
    Quanto   all'assunta   incompatibilita'   con   il   diritto   di
effettivita' alla tutela giurisdizionale in sede esecutiva, la difesa
dello Stato sottolinea che le norme censurate hanno determinato  solo
una   sospensione   temporanea,   dovuta   a   ragioni   eccezionali,
dell'esecutivita'  dei  provvedimenti  di  sfratto,  peraltro   volta
progressivamente a cessare entro la data del 31 dicembre 2021. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 24 aprile 2021,  iscritta  al  n.
107 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario  di  Trieste,
in funzione di giudice dell'esecuzione, - adito con ricorso, ai sensi
dell'art. 610 del  codice  di  procedura  civile,  dall'esecutante  a
fronte  del  rifiuto  dell'ufficiale  giudiziario  di  notificare  il
preavviso di rilascio in una procedura  fondata  su  un'ordinanza  di
convalida di sfratto per morosita' adottata in data 25 gennaio 2021 -
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:  a)  dell'art.
103, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge  24  aprile  2020,  n.  27,   per   cui   «[l]'esecuzione   dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
e'  sospesa  fino  al  30  giugno  2020»;  b)  dell'art.  17-bis  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti  in  materia  di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che
proroga la suddetta sospensione sino alla data del 31 dicembre  2020;
c) dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di  realizzazione  di  collegamenti  digitali,  di  esecuzione  della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
2020, nonche' in materia  di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione
europea», convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26  febbraio
2021, n. 21, che ha ulteriormente  prorogato  tale  sospensione  sino
alla data del 30 giugno 2021. 
    Il   giudice   rimettente   dubita,   in   primo   luogo,   della
compatibilita' dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito,  con  l'art.  77  della  Costituzione  per  carenza   dei
presupposti di necessita' ed urgenza, venendo in  rilievo  situazioni
di morosita'  non  correlate  sul  piano  causale  alla  pandemia  da
COVID-19. 
    Assume, inoltre, un contrasto delle  disposizioni  censurate  con
l'art.  3  Cost.  per  intrinseca   contraddittorieta'   poiche'   la
sospensione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di   rilascio   per
morosita' e' disposta in generale, senza alcuna possibile valutazione
ne' della correlazione  causale  dell'inadempimento  con  l'emergenza
pandemica, ne' degli effetti socio-economici di tale emergenza. 
    Secondo il giudice a quo le disposizioni indicate si  porrebbero,
inoltre, in conflitto con l'art. 42 Cost., laddove le  stesse,  anche
per effetto delle proroghe, finirebbero per costituire una  sorta  di
espropriazione in senso sostanziale senza  indennizzo,  in  contrasto
anche  con  la  tutela  del   risparmio   nel   settore   immobiliare
riconosciuta dall'art. 47, secondo comma, Cost. 
    Il giudice rimettente dubita altresi' della compatibilita'  delle
norme censurate con l'art. 24, primo comma, Cost., poiche' il diritto
del creditore di soddisfarsi in sede esecutiva  e'  parte  essenziale
della tutela giurisdizionale dei diritti. 
    Il giudice a quo censura,  infine,  le  stesse  disposizioni  per
contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952. In particolare  le  previsioni  oggetto  del  presente
giudizio, specie a seguito delle proroghe via via  disposte,  per  un
verso,  inciderebbero  negativamente  sulla  ragionevole  durata  del
processo, garanzia estesa da tempo dalla giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo anche alle procedure esecutive  e,  per
un altro, violerebbero il diritto di proprieta' del locatore. 
    2.- Con ordinanza depositata il 3 giugno 2021, iscritta al n. 125
del registro ordinanze 2021, il Tribunale  ordinario  di  Savona,  in
funzione di giudice dell'esecuzione, - adito con reclamo a fronte del
rifiuto dell'ufficiale giudiziario di dare corso all'esecuzione,  con
la notifica del preavviso di cui all'art. 608  cod.  proc.  civ.,  di
un'ordinanza  di  convalida  di  sfratto,  rifiuto   motivato   dalla
sospensione ex lege dei provvedimenti  di  rilascio  -  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 103, comma  6,
del d.l. n. 18 del 2020, come convertito; b) dell'art. 13, comma  13,
del d.l. n. 183 del 2020, come convertito; c) dell'art. 40-quater del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41  (Misure  urgenti  in  materia  di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi   territoriali,   connesse   all'emergenza   da    COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69. 
    Il giudice a quo dubita, in  primo  luogo,  della  compatibilita'
delle norme censurate  con  l'art.  3  Cost.,  in  quanto  le  stesse
dispongono  un   differimento   generalizzato   dell'esecuzione   dei
provvedimenti di sfratto per morosita', senza che assuma  rilievo  la
correlazione dell'inadempimento del  conduttore  con  la  pandemia  e
senza consentire all'autorita'  giudiziaria  una  comparazione  delle
rispettive condizioni  economiche  delle  parti.  Sotto  quest'ultimo
profilo, la mancata  considerazione  della  possibile  debolezza  sul
piano economico del locatore - attestata nella  fattispecie  concreta
dall'ammissione dell'esecutante al beneficio del patrocinio  a  spese
dello Stato - ridonderebbe in una  violazione  dell'art.  3,  secondo
comma, Cost. 
    Inoltre il Tribunale di Savona dubita della compatibilita'  delle
disposizioni censurate con gli artt. 41, 42 e 117 Cost., nonche'  con
l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, perche' le  stesse  procrastinano,  senza
alcuna misura efficace in favore del locatore, una  situazione  nella
quale  quest'ultimo  e'  privato  della  disponibilita'  del  proprio
immobile senza poter neppure recuperare  ex  post  i  canoni  dovuti,
attese le relative difficolta' secondo la comune esperienza. 
    Il giudice a quo assume, inoltre, un  possibile  contrasto  delle
norme censurate con gli artt. 11, 24, 111 e 117  Cost.,  nonche'  con
l'art. 6 CEDU e con l'art. 47 della Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il  12  dicembre  2007,  poiche'  le  medesime,
impedendo  all'esecutante  di  ottenere  il  rilascio  dell'immobile,
finiscono per violarne il diritto di accesso al giudice che contempla
anche la  fase  esecutiva,  nella  quale  il  diritto  accertato  nel
giudizio di cognizione trova concreta soddisfazione. 
    3.- Le questioni sollevate dalle due ordinanze di  rimessione  in
massima  parte  si  sovrappongono,  sia  quanto   alle   disposizioni
censurate  sia  quanto  ai  parametri  evocati,   e   sono   comunque
oggettivamente connesse. 
    Devono quindi essere riuniti i relativi giudizi incidentali - per
il secondo dei quali la trattazione in camera di consiglio  e'  stata
anticipata al 19 ottobre 2021 -  per  essere  definiti  con  un'unica
decisione. 
    4.- E'  opportuno  premettere  una  sintetica  ricostruzione  del
quadro normativo di riferimento nel quale si collocano le  previsioni
censurate, emanate  nell'ambito  di  quella  legislazione  cosiddetta
emergenziale posta in essere a seguito del diffondersi della pandemia
da COVID-19. 
    4.1.- Quando si e' manifestata la crisi sanitaria per la pandemia
da COVID-19 su tutto il territorio del  Paese,  nella  sua  crescente
diffusivita', il legislatore ha disposto  un  iniziale  blocco  delle
esecuzioni forzate in un piu' ampio contesto di  misure  emergenziali
che hanno comportato, nell'immediato, la pressoche'  totale  paralisi
della giustizia nei suoi vari settori. 
    In particolare, per quanto interessa in questo  giudizio,  l'art.
103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito,  ha  previsto
che «[l]'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  degli  immobili,
anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020». 
    La gravita'  della  situazione  sanitaria  nella  prima  fase  ha
determinato  la  sospensione  dell'esecuzione  di  tutti   i   titoli
esecutivi suscettibili di esecuzione per  rilascio.  Tale  temporaneo
blocco era riferibile all'esecuzione in forma specifica per  rilascio
dei beni immobili di cui agli artt. 605 e seguenti cod. proc. civ. 
    In parallelo, l'art.  54-ter  del  d.l.  n.  18  del  2020,  come
convertito, ha stabilito che, «[a]l fine  di  contenere  gli  effetti
negativi dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  tutto  il
territorio nazionale  e'  sospesa,  per  la  durata  di  sei  mesi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, ogni procedura esecutiva  per  il  pignoramento
immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura  civile,
che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». 
    4.2.- In seguito  l'art.  17-bis  del  d.l.  n.  34  del  2020  -
introdotto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
e rubricato «Proroga della sospensione dell'esecuzione degli  sfratti
di immobili ad uso abitativo e non abitativo» - ha previsto che «[a]l
comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "1° settembre  2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2020"». 
    In tal modo e' stata estesa, fino a tutto l'anno 2020, la  durata
della sospensione delle esecuzioni in forma  specifica  per  rilascio
dei  beni  immobili.  Inoltre  -  stante  il  testuale   riferimento,
contenuto  nella  rubrica  della  disposizione,  alla  proroga  della
sospensione dell'esecuzione degli sfratti - e'  stata  indirettamente
circoscritta la  stessa  portata  della  sospensione,  nel  senso  di
includervi esclusivamente i  provvedimenti  di  rilascio  pronunciati
nell'ambito dei  procedimenti  di  sfratto  per  morosita'  e  finita
locazione quanto alle locazioni ad uso abitativo e ad uso diverso. 
    Parimenti,  con  riguardo  alla   sospensione   delle   procedure
esecutive aventi ad oggetto  l'abitazione  principale  del  debitore,
anche l'efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020  e'  stata
prorogata fino  al  31  dicembre  2020,  ad  opera  dell'art.  4  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020, n. 176. 
    4.3.- Proprio alla scadenza di tale termine (cioe'  a  fine  anno
2020) il Governo, con il d.l. n.  183  del  2020  (cosiddetto  "mille
proroghe") - stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria -
ha, per un verso, differito la data finale  della  sospensione  delle
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio (al  30  giugno  2021),  per
l'altro ne ha limitato l'area di applicazione. 
    Infatti l'art. 13, comma 13, del  d.l.  n.  183  del  2020,  come
convertito, ha previsto che  «[l]a  sospensione  dell'esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27,  e'  prorogata  sino  al  30   giugno   2021   limitatamente   ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,  del  codice
di  procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». 
    Quindi sono stati esclusi dalla proroga della  sospensione  delle
esecuzioni, in una progressiva riduzione del suo ambito  applicativo,
i provvedimenti di rilascio resi per ragioni diverse dalla morosita',
salvi solo i provvedimenti di rilascio ex art.  586,  secondo  comma,
cod. proc. civ. aventi ad oggetto l'abitazione del debitore,  la  cui
sospensione  dell'esecuzione  era  connessa  a  quella  prevista,  in
simmetria, dall'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020. 
    Parallelamente, infatti, l'efficacia di  tale  ultima  misura  e'
stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2021,  dall'art.  13,
comma 14, del d.l.  n.  183  del  2020,  come  convertito,  ma  senza
modificare - e quindi confermando - l'originaria area di applicazione
della  sospensione  dei  procedimenti  esecutivi  aventi  ad  oggetto
l'abitazione principale del debitore; cio' che questa Corte (sentenza
n. 128 del 2021) ha ritenuto costituzionalmente  illegittimo  talche'
questa  fattispecie  di  sospensione  delle  procedure  esecutive  e'
cessata al 31 dicembre 2020. 
    4.4.- Prima ancora che venisse  in  scadenza  il  termine  finale
della proroga prevista dal d.l. n. 183 del 2020, il  legislatore,  in
sede di conversione in legge del d.l. n. 41 del 2021,  ha  introdotto
l'art. 40-quater, che, sotto la rubrica «Disposizioni in  materia  di
sospensione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili», ha stabilito che  «[l]a  sospensione  dell'esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati  per  mancato
pagamento del canone alle scadenze e  ai  provvedimenti  di  rilascio
conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo  comma,
del codice di procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di
immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi  familiari,  e'
prorogata: a) fino al  30  settembre  2021  per  i  provvedimenti  di
rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b)  fino
al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati  dal  l°
ottobre 2020 al 30 giugno 2021». 
    Il  miglioramento  della  situazione  sanitaria  ha  indotto   il
legislatore,  dunque,  con  tale  previsione   a   diversificare   le
situazioni, non senza aver implicitamente confermato  la  cessazione,
al 31 dicembre 2020,  della  sospensione  delle  procedure  esecutive
fondate su ragioni diverse dalla morosita', quali i provvedimenti  di
rilascio per finita locazione. 
    Quanto invece a quelle gia' oggetto della proroga (prevista  fino
al 30 giugno 2021)  di  cui  al  d.l.  n.  183  del  2020,  occorreva
distinguere: a) per i provvedimenti di rilascio adottati prima del 28
febbraio 2020 non si prevedeva alcuna ulteriore proroga e  quindi  la
sospensione era destinata a cessare il  30  giugno  2021;  b)  per  i
provvedimenti di rilascio adottati dopo il 28 febbraio 2020,  ma  non
oltre il 30 settembre 2020  la  proroga  era  stabilita  fino  al  30
settembre 2021; c) per i provvedimenti di rilascio adottati  dopo  il
30 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 la proroga sarebbe cessata
il 31 dicembre 2021; d) per i provvedimenti di rilascio che avrebbero
potuto essere adottati dopo il 30 giugno 2021 non era prevista alcuna
sospensione dell'esecuzione. 
    4.5.- In sintesi, quindi, si ha che mentre  per  l'anno  2020  (a
partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del d.l.  n.  18
del 2020) e' stata sospesa l'esecuzione di tutti i  provvedimenti  di
rilascio,  nel  2021  la  situazione  e'   stata   significativamente
diversificata. 
    Si va dalla cessazione al  31  dicembre  2020  della  sospensione
dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  non  fondati  sulla
morosita' del debitore alla mancata previsione di alcuna  sospensione
per i provvedimenti di  rilascio  fondati  si'  sulla  morosita',  ma
successivi al 30 giugno 2021. Nel mezzo vi sono i distinti  scaglioni
di provvedimenti di  rilascio,  differenziati  ratione  temporis,  ai
quali si collega la  cessazione  della  sospensione  dell'esecuzione,
secondo una graduazione temporale e progressiva,  rispettivamente  al
30 giugno 2021, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021. 
    4.6.- A tale ultima data  (31  dicembre  2021)  e'  destinata  ad
esaurirsi,  quindi,  ogni   residua   efficacia   della   sospensione
dell'esecuzione  di  qualsivoglia  provvedimento   di   rilascio   di
immobili. 
    5.-  Cio'  premesso,  va  ora  esaminata  l'ammissibilita'  delle
questioni di legittimita'  costituzionale,  innanzi  tutto  sotto  il
profilo della rilevanza. 
    5.1.- Sotto questo aspetto, la rilevanza delle questioni non puo'
che essere circoscritta alle disposizioni in concreto applicabili nei
due  giudizi  principali,  relativi  a  titoli  esecutivi   formatisi
entrambi nel mese di gennaio dell'anno 2021: segnatamente, in data 25
gennaio  2021  e  20  gennaio  2021,   sono   stati   rispettivamente
convalidati  gli  sfratti  per  morosita',  oggetto  della  procedura
esecutiva di  rilascio  all'esame  dei  Giudici  dell'esecuzione  del
Tribunale di Trieste e del Tribunale di Savona. 
    E' di tutta evidenza che non rileva, in nessuno dei due  giudizi,
la sospensione dell'esecuzione del rilascio degli  immobili  prevista
nell'anno  precedente  fino  al  31  dicembre  2020:  rispettivamente
dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18  del  2020,  come  convertito,
fino al 30 giugno 2020, e dall'art. 17-bis del d.l. n. 34  del  2020,
come convertito, che  ha  prorogato  detta  sospensione  sino  al  31
dicembre 2020. 
    La  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sussiste   solo   per   le   disposizioni   che   tale    sospensione
dell'esecuzione hanno previsto nel 2021: ossia l'art. 13,  comma  13,
del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, che ha prorogato  fino  al
30 giugno 2021 l'efficacia della misura con riferimento ai titoli  di
rilascio fondati sulla morosita' del conduttore, e  l'art.  40-quater
del d.l. n. 41 del  2021,  come  convertito,  che  ha  prorogato,  in
particolare fino al 31 dicembre 2021, la sospensione  dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio adottati dal  l°  ottobre  2020  al  30
giugno 2021. 
    Pertanto,  vanno  innanzi  tutto  dichiarate  inammissibili,  per
difetto di rilevanza, le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come  convertito,  e
dell'art. 17-bis del d.l.  n.  34  del  2021,  come  convertito,  con
riferimento a tutti i parametri indicati dal Tribunale di Trieste  e,
quanto alla prima disposizione, anche dal Tribunale di Savona. 
    5.2.- Deve pero'  considerarsi  ulteriormente,  ancora  sotto  il
profilo  della  rilevanza,  che  il  Tribunale  di  Trieste,  la  cui
ordinanza di rimessione e' stata pronunciata il 24  aprile  2021,  e'
chiamato ad applicare l'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del  2020,
come  convertito,  che  ha  previsto  -  e  prevede  tuttora   -   la
sospensione,  fino   al   30   giugno   2021,   dell'esecuzione   dei
provvedimenti  di  rilascio  degli  immobili  adottati  per   mancato
pagamento del canone alle scadenze, quale appunto era quello  dedotto
in giudizio. 
    Invece il Tribunale di Savona, la cui ordinanza di rimessione  e'
successiva per essere stata pronunciata il 3 giugno 2021, e' chiamato
ad applicare anche l'art. 40-quater del d.l. n.  41  del  2021,  come
convertito, che ha previsto la sospensione, in particolare fino al 31
dicembre 2021, dell'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021  per  mancato
pagamento del canone alle scadenze, quale appunto era quello  dedotto
in giudizio. 
    Quest'ultima disposizione rappresenta ius superveniens nel  primo
giudizio, quello pendente innanzi al Tribunale di  Trieste.  Sicche',
in ragione della sopravvenuta entrata in vigore  dell'art.  40-quater
del  d.l.  n.  41  del  2021,   come   convertito,   la   sospensione
dell'esecuzione,  gia'  prevista  fino  al  30  giugno   2021   dalla
disposizione censurata in quel giudizio, comunque applicabile ratione
temporis, si estende  poi  fino  al  31  dicembre  2021,  trattandosi
dell'esecuzione di  un  provvedimento  di  rilascio  di  un  immobile
adottato  nel  periodo  dal  1°  ottobre  2020  al  30  giugno   2021
(esattamente il 25 gennaio 2021) per  mancato  pagamento  del  canone
alle scadenze. 
    Tale essendo la portata dello ius superveniens -  che  ha  semmai
aggravato, non certo ridimensionato, il vulnus denunciato dal giudice
rimettente - non occorre  disporre  la  restituzione  degli  atti  al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate  nei  confronti  dell'art.  13,
comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come  convertito;  ma  le  stesse
questioni possono essere riferite, negli stessi termini,  anche  alla
disposizione sopravvenuta,  quella  comunque  oggetto  delle  censure
mosse dal Tribunale di Savona. 
    Va  infatti  ribadito  che  «persiste  [...]  la  condizione   di
ammissibilita'  del  giudizio  incidentale  non  solo  ove  la  nuova
disposizione non  escluda  l'applicazione,  ratione  temporis,  della
disposizione censurata (ex plurimis, sentenza n. 257  del  2017),  ma
anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di  aggravarne  i
denunciati vizi di legittimita' costituzionale» (sentenza n. 125  del
2018). Si e' anche precisato che «[i]n questa evenienza - ove la  non
manifesta infondatezza della questione  di  costituzionalita',  quale
ritenuta dal giudice rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale -
puo' essere questa stessa Corte a valutare  il  novum  normativo  per
verificare  la  persistente  sussistenza  di   tale   condizione   di
ammissibilita' del giudizio incidentale» (ancora, sentenza n. 125 del
2018). 
    6.-  In  via   altresi'   preliminare,   ulteriori   profili   di
inammissibilita' vengono in  rilievo  quanto  ai  parametri  europei,
unionali e convenzionali. 
    6.1.- Deve essere, innanzi tutto,  dichiarata  l'inammissibilita'
della questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Savona  in  relazione
all'art. 47  CDFUE,  in  quanto  il  giudice  rimettente  non  indica
perche', e in che termini, la fattispecie  sarebbe  disciplinata  dal
diritto europeo. 
    Nella giurisprudenza  di  questa  Corte  e'  stato  ripetutamente
affermato, infatti, che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea puo'  essere  invocata,  quale  parametro  interposto  in  un
giudizio  di   legittimita'   costituzionale   soltanto   quando   la
fattispecie oggetto di legislazione interna  sia  disciplinata  anche
dal diritto europeo (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 33 e n. 30  del
2021, n. 278 e n. 254 del 2020 e n. 194 del 2018). 
    6.2.-  Va  invece  affermata  l'ammissibilita'  delle   questioni
sollevate dai giudici rimettenti -  per  il  tramite  dell'art.  117,
primo comma, Cost. - in relazione all'art. 6,  paragrafo  1,  CEDU  e
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 
    Occorre   considerare   che,   in   conformita'   alla   costante
giurisprudenza di questa Corte (ex  plurimis,  sentenze  n.  182  del
2021, n. 145 del 2020  e  n.  25  del  2019),  allorche'  un  diritto
fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale sia in
una norma della CEDU, vi e' una concorrenza di tutele che si  traduce
in un'integrazione di garanzie. In questa ipotesi, dal momento che in
tema  di   diritti   fondamentali   «il   rispetto   degli   obblighi
internazionali [...] puo' e deve [...] costituire strumento  efficace
di ampliamento della tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009;  nello
stesso senso, sentenza n. 120 del 2018), il giudice  rimettente  puo'
allegare la norma convenzionale a parametro interposto,  evidenziando
la portata che in essa assume il diritto fondamentale, del  quale  e'
ipotizzata  la  possibile  lesione  ad  opera  della  norma   interna
censurata,  e   confrontandosi   con   la   relativa   giurisprudenza
sovranazionale. 
    Nella  fattispecie  in  esame,   i   giudici   rimettenti   hanno
puntualmente assolto a questo onere, tanto in  relazione  all'art.  6
CEDU che all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 
    7.- Sempre in  via  preliminare,  con  riferimento  ai  parametri
costituzionali,  deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'   delle
questioni, sollevate dal Tribunale di Savona, con le quali e' assunta
la violazione, da parte delle norme censurate, degli artt.  11  e  41
Cost. 
    Tali questioni, infatti, sono del  tutto  prive  di  motivazione,
limitandosi   il   giudice   rimettente   a   evocare   i   parametri
costituzionali, senza alcuna  specifica  adeguata  illustrazione  dei
motivi di censura (tra le altre, sentenze n. 178 del 2021  e  n.  356
del 2008; ordinanza n. 26 del 2012). 
    8.-  Nel  merito,  con  riferimento  agli  altri  parametri,   le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  dai   giudici
rimettenti non sono fondate. 
    9.-  Il  Tribunale  di  Trieste  dubita,  innanzi  tutto,   della
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l.  n.  183
del  2020,  come  convertito,  con  riferimento  all'art.  77  Cost.,
assumendo tanto la mancanza dei presupposti di necessita'  e  urgenza
delle disposizioni adottate con il  decreto-legge,  quanto  -  a  suo
avviso  -  la  non  omogeneita'  delle  previsioni  della  legge   di
conversione rispetto all'ambito  applicativo  del  decreto,  volto  a
prorogare  termini  in  considerazione  dell'emergenza  da  COVID-19,
atteso  che  la  sospensione   dell'esecuzione   riguarda   anche   i
provvedimenti di rilascio  pronunciati  a  fronte  di  morosita'  nel
pagamento dei canoni anteriori alla pandemia. 
    9.1.- La questione non e' fondata. 
    Questa Corte, con riguardo alla latitudine del proprio  controllo
sulla sussistenza dei presupposti di necessita' e  urgenza,  ha  piu'
volte affermato che il sindacato sulla legittimita' dell'adozione  di
un decreto-legge, da parte del Governo,  deve  essere  limitato  alle
ipotesi  di  evidente  mancanza   degli   stessi   o   di   manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione, al  fine  di
evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo  e
delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di  legittimita'
costituzionale (sentenze n. 288, n. 97 e n. 33 del 2019, n.  137,  n.
99 e n. 5 del 2018). 
    L'urgente necessita' del provvedere  puo',  peraltro,  riguardare
una pluralita'  di  norme  accomunate  dalla  natura  unitaria  delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento  di  fronteggiare
situazioni  straordinarie,  complesse  e  variegate,  che  richiedono
interventi oggettivamente  eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie
diverse (sentenze n. 149 del 2020, n. 137 del 2018, n. 170  e  n.  16
del 2017 e n.  32  del  2014),  ma  indirizzati  all'unico  scopo  di
approntare rimedi urgenti per  situazioni  straordinarie  venutesi  a
determinare (sentenze n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012). In sostanza,
per i decreti-legge a  contenuto  plurimo,  cio'  che  rileva  e'  il
profilo teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante che  li
ispira (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2021, n. 115 del 2020, n. 154
del 2015 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 34 del 2013). 
    La questione non e', dunque, fondata con riguardo ad entrambi gli
aspetti del parametro evocato, in quanto l'art.  13,  comma  13,  del
d.l.  n.  183  del  2020,  come  convertito,  pur  inserito   in   un
decreto-legge il cui titolo si  riferisce  a  «termini  legislativi»,
«realizzazione di collegamenti digitali», «esecuzione della decisione
2020/2053»  e  infine  del  «recesso  del  Regno  Unito   dall'Unione
europea», e' volto a far fronte all'emergenza  sanitaria  determinata
dal persistere della pandemia da COVID-19 prorogando  il  termine  di
durata della sospensione (e  ridelineandone,  in  senso  restrittivo,
l'ambito  applicativo).  Pertanto,   la   disposizione   si   colloca
coerentemente in un  decreto-legge  dal  contenuto  sin  dall'origine
eterogeneo sul piano  materiale.  In  esso  diverse  disposizioni  di
proroghe di termini sono accomunate dall'indicato scopo, rispetto  al
quale la norma censurata non puo' ritenersi totalmente  «estranea»  o
addirittura «intrusa», cioe' tale da interrompere ogni nesso  tra  la
situazione di urgenza e necessita' e  una  singola  disposizione  del
decreto-legge, in termini non dissimili dalla correlazione  che  deve
sussistere tra il contenuto del decreto-legge e quello della legge di
conversione (sentenze n. 181 del 2019 e n. 22 del 2012). 
    10.- Comune alle  due  ordinanze  di  rimessione  e'  la  dedotta
violazione dell'art. 3 Cost. 
    Tale parametro,  secondo  i  giudici  rimettenti,  sarebbe  stato
violato da parte delle norme  rispettivamente  censurate  perche'  il
legislatore ha previsto, nel 2021, la proroga della sospensione delle
procedure  esecutive  per  rilascio  degli  immobili   locati   senza
consentire al giudice alcuna valutazione ne' sul nesso di  causalita'
tra l'emergenza pandemica e l'inadempimento del conduttore, ne' sulla
rispettiva situazione economica del locatore e del conduttore,  anche
rispetto  all'incidenza,   su   ciascuno   di   essi,   della   crisi
economico-sociale derivante dalle  misure  di  contenimento  adottate
durante la pandemia. 
    Secondo tale prospettazione, dunque, sarebbe stato  tutelato  dal
legislatore il solo diritto del conduttore di disporre dell'immobile,
senza alcun bilanciamento con la tutela del diritto di proprieta' del
locatore. 
    In particolare, per il Tribunale di Savona la  questione  sarebbe
stata aggravata e non risolta dall'art. 40-quater della legge  n.  69
del  2021,  di  conversione  del  d.l.  n.  41  del  2021,  che,  nel
contemplare un'ulteriore proroga della misura, ne ha graduato ex lege
l'efficacia temporale in base  ad  un  criterio  irragionevole,  come
quello della data di emanazione del provvedimento. 
    11.- La questione non e' fondata. 
    11.1.-  Occorre  muovere  dalla  considerazione  che   l'iniziale
sospensione,  fino  al  31   dicembre   2020,   dell'esecuzione   dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
e' fuori dal thema decidendum non solo perche' - come gia'  osservato
sopra (al punto 5.1.) - i giudici rimettenti  non  sono  chiamati  ad
applicare le disposizioni che l'hanno prevista (ne' l'art. 103, comma
6, del d.l. n. 18 del 2020, ne' l'art. 17-bis  del  d.l.  n.  34  del
2021), ma anche perche' in realta' le loro censure sono  dirette  nei
confronti delle due proroghe della  sospensione:  la  prima,  dal  1°
gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, prevista dall'art. 13, comma 13,
del d.l. n. 183 del 2020,  come  convertito;  la  seconda  introdotta
dall'art. 40-quater del d.l. n. 41 del  2021,  come  convertito,  che
viene in rilievo  nei  giudizi  principali  nella  parte  in  cui  ha
ulteriormente prorogato, fino al 31  dicembre  2021,  la  sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati dal l° ottobre
2020 al 30 giugno 2021. 
    11.2.- Ancorche'  non  censurata,  non  puo'  non  rilevarsi  che
l'iniziale sospensione, nella sua ampia portata riguardante  tutti  i
provvedimenti   di   rilascio   degli    immobili,    era    motivata
dall'eccezionalita'   della   situazione   determinata   dal   rapido
diffondersi dalla pandemia da  COVID-19,  che  ha  creato  un'inedita
condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa
«un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza  n.
198 del 2021). La rapidita' e l'estensione del contagio hanno portato
a limitazioni di movimento e di  attivita'  nel  rispetto  di  rigide
regole di distanziamento e di adozione di dispositivi individuali  di
protezione. 
    Per effetto delle misure  di  contenimento  della  pandemia,  nel
periodo dell'emergenza sanitaria vi e' stato l'arresto  di  fatto  di
numerose attivita' economiche con  conseguente  difficolta'  di  ampi
strati della popolazione, per fronteggiare le quali e' stata posta in
essere un'ampia e reiterata normativa dell'emergenza con l'impiego di
consistenti  risorse  economiche  nella  logica  della   solidarieta'
collettiva. 
    Ma nell'immediato siffatta emergenza  sanitaria  ha  chiamato  in
causa, altresi', la solidarieta' economica e sociale a  cui  ciascuno
e' tenuto nell'esercizio dei propri diritti. 
    11.3.- Nel corso dell'anno in cui si e' manifestata la pandemia e
fino al 31 dicembre 2020 la temporanea sospensione dell'esecuzione di
tutti provvedimenti di rilascio degli  immobili,  anche  ad  uso  non
abitativo,  ha  costituito  una  delle  tante  misure  adottate   per
fronteggiare l'emergenza. Da  una  parte  occorreva  evitare  che  le
attivita' esecutive, oltre a  gravare  sui  tribunali,  ponessero  le
persone necessariamente in contatto con  conseguente  incremento  del
rischio  di  contagio.  D'altra  parte  i  soggetti  destinatari  dei
provvedimenti  di  rilascio  rischiavano  di  vedere,  per  loro   in
particolare, aggravarsi quella situazione di  difficolta',  che  pure
era  di  portata  generale,  giacche',  nelle   locazioni   abitative
l'oggetto  del  rilascio  sarebbe  stato  anche   l'abitazione,   con
incidenza, quindi, su un diritto inviolabile  (sentenze  n.  128  del
2021 e n. 44 del 2020) e, nelle locazioni non abitative, il  rilascio
avrebbe avuto ad oggetto un esercizio commerciale  o  un'azienda  con
pregiudizio  del  diritto  di  iniziativa  economica   privata,   che
parimenti e' tutelato (art. 41, primo comma, Cost.). 
    In questa  eccezionale  situazione  di  emergenza  sanitaria,  la
discrezionalita' del legislatore nel disegnare  misure  di  contrasto
della pandemia, bilanciando la  tutela  di  interessi  e  diritti  in
gioco, e' piu' ampia che in condizioni ordinarie. Al metro di  questa
maggiormente estesa discrezionalita', una misura come la  sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli  immobili,  anche
ad  uso  non  abitativo,  appare  quanto  meno   non   manifestamente
irragionevole. Ha affermato questa  Corte,  con  riferimento  proprio
alle procedure esecutive (quelle di cui all'art. 54-ter del  d.l.  n.
18 del 2020), che, in questa situazione di emergenza sanitaria, «[i]l
dovere di solidarieta' sociale,  nella  sua  dimensione  orizzontale,
puo'  anche  portare,  in  circostanze  particolari,  al   temporaneo
sacrificio di alcuni - i  creditori  procedenti  in  executivis  -  a
beneficio di altri  maggiormente  esposti,  selezionati  inizialmente
sulla base di un criterio a maglie larghe»; ed ha  aggiunto  che  «il
legislatore ha voluto evitare che  tanto  l'esecuzione  del  rilascio
degli immobili  quanto  le  procedure  esecutive  aventi  ad  oggetto
l'abitazione principale potessero costituire  causa  di  aggravamento
delle difficolta' economiche e fonte di preoccupazioni ulteriori  per
i debitori esecutati» (sentenza n. 128 del 2021). 
    11.4.- Pero' il sacrificio per i locatori non poteva  che  essere
temporaneo. 
    L'emergenza puo' giustificare, solo in  presenza  di  circostanze
eccezionali e per periodi di  tempo  limitati,  la  prevalenza  delle
esigenze del conduttore di continuare  a  disporre  dell'immobile,  a
fini abitativi  o  per  l'esercizio  di  un'impresa,  su  quelle  del
locatore. In passato, questa  Corte,  nel  valutare  la  legittimita'
costituzionale di disposizioni che avevano sospeso l'esecuzione degli
sfratti, anche  se  solo  per  alcune  categorie  di  conduttori,  ha
evidenziato che la legittimita' di  misure  siffatte  si  correla  al
rispetto  della  duplice  condizione  della  loro  eccezionalita'   e
temporaneita' (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003). 
    Nella fattispecie in esame, la sospensione - come gia' rilevato -
e'  stata  giustificata  da  una   circostanza   eccezionale,   quale
l'emergenza pandemica, tanto che  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e' stata ripetutamente prorogata
(da ultimo, fino al 31 dicembre 2021). 
    La  significativa  estensione  temporale  dell'emergenza  rendeva
peraltro  necessario  il   progressivo   adattamento   delle   misure
apprestate per fronteggiarla, in modo da tenere nel debito  conto  la
concreta evoluzione  della  situazione  epidemiologica  e  assicurare
sempre la proporzionalita' delle  misure  medesime  rispetto  a  tale
situazione. Il legislatore ha ritenuto, nella  sua  discrezionalita',
poco  praticabile   un   sistematico   coinvolgimento   del   giudice
dell'esecuzione  per  valutare  le  singole  situazioni  concrete  di
conduttori e locatori, da apprezzarsi caso per caso. 
    Occorreva  pero'  un   progressivo   adattamento   della   misura
emergenziale, gravante sulla categoria dei locatori, per i  quali  la
solidarieta' economica e sociale di  ciascuno  non  poteva  spingersi
oltre un certo limite, al di la' del quale c'e' solo la  solidarieta'
collettiva  per  il  tramite  innanzi  tutto  dello  Stato  e   della
fiscalita' generale. 
    11.5.- Cio' non e' avvenuto per la  sospensione  delle  procedure
esecutive aventi ad oggetto l'abitazione del  debitore  (art.  54-ter
del d.l. n. 18 del 2020), per le quali e' stata  prevista,  dall'art.
13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, la proroga tout court fino al
30  giugno  2021;  disposizione  questa  di  cui  e'  stata,  quindi,
dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   atteso    che    «il
bilanciamento sotteso alla  temporanea  sospensione  delle  procedure
esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale e' divenuto,  nel
tempo,  irragionevole  e   sproporzionato,   inficiando   la   tenuta
costituzionale della seconda proroga» (sentenza n. 128 del 2021). 
    Invece, il precedente comma 13 dello stesso art. 13 del  d.l.  n.
183 del 2020, relativo all'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, ha operato un primo aggiustamento limitando, dopo  il
31 dicembre 2020, la proroga  della  sospensione  dell'esecuzione  ai
soli  provvedimenti  di  rilascio  per  morosita'   con   conseguente
cessazione di tale sospensione per tutti i provvedimenti di rilascio,
in particolare, per  finita  locazione;  morosita'  alla  quale  sono
normalmente sottese difficolta' di carattere  economico-sociale  che,
anche se antecedenti alla pandemia, si sono verosimilmente  aggravate
con essa. 
    Di li' a poco e' seguito l'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021
che - come  si  e'  gia'  osservato  sopra  (punto  4.3.)  -  cadenza
ulteriormente l'esaurimento della sospensione dell'esecuzione di tali
provvedimenti, senza piu'  prevedere  -  e  quindi  escludendo  -  la
sospensione per quelli destinati ad essere emessi dopo il  30  giugno
2021. A tal proposito si e' gia' detto che  occorre  distinguere  tra
provvedimenti di rilascio secondo che siano stati adottati: a)  prima
del 28 febbraio 2020; b) dopo il 28 febbraio 2020, ma non oltre il 30
settembre 2020; c) dopo il 30 settembre 2020  e  fino  al  30  giugno
2021. Si ha, quindi, che la sospensione dell'esecuzione e' cessata il
30 giugno 2021, oppure il 30 settembre 2021, o infine e' destinata  a
cessare il 31 dicembre 2021. 
    11.6.- Tale graduazione e' funzionale allo scopo  di  evitare  la
pressione sulle strutture degli uffici giudiziari per  effetto  della
contestuale esecuzione dei  provvedimenti  "arretrati"  ed  e'  stata
compiuta con criteri non manifestamente irragionevoli. 
    La data di adozione del provvedimento di  rilascio,  che  vale  a
cadenzare  la  cessazione  di   efficacia   della   sospensione,   e'
indirettamente  indicativa  dell'epoca   della   morosita',   potendo
ragionevolmente ritenersi che di norma i provvedimenti piu' risalenti
si riferiscono a morosita' meno recenti. 
    Infatti, sebbene il  legislatore  abbia  individuato,  anche  per
comprensibili  motivi   di   semplificazione   dell'attivita'   degli
ufficiali  giudiziari  e  dei  giudici  dell'esecuzione,  come   data
rilevante quella dell'emanazione del  titolo  esecutivo  e  non  gia'
quella della morosita', e' presumibile, secondo l'id  quod  plerumque
accidit,  che  siano  stati  pronunciati  prima  i  provvedimenti  di
rilascio concernenti le morosita' piu' risalenti. 
    11.7.- Nel complesso, quindi, quanto alla proroga nel 2021  della
sospensione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili,  sono  stati  introdotti   «adeguati   criteri   selettivi»
(sentenza n. 128 del 2021), che invece sono mancati  nella  parallela
previsione della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad
oggetto  l'abitazione  principale  del  debitore.  Cio'   rende   non
irragionevole la proroga, graduata  nel  tempo  secondo  le  scadenze
sopra indicate, della sospensione dell'esecuzione  dei  provvedimenti
di rilascio per morosita'. 
    La  gradualita'  dell'esaurimento  di  tale  misura  emergenziale
consente  di   ritenere   sussistente   anche   l'altro   presupposto
legittimante   il   differimento   ex   lege   dell'esecuzione    dei
provvedimenti di rilascio, fissato dalla richiamata giurisprudenza di
questa Corte nella temporaneita' della misura, la cui  estensione  va
da meno di un  anno  per  i  provvedimenti  di  rilascio  per  finita
locazione fino a una durata variamente articolata per i provvedimenti
di  rilascio  per  morosita'.  In  particolare   la   proroga   della
sospensione al 31  dicembre  2021  ha  una  durata  non  superiore  a
quindici mesi, riguardando essa solo i provvedimenti di rilascio  per
morosita' adottati dopo il 30 settembre 2020. In entrambi i giudizi a
quibus  tale  durata  e'  di  circa  undici  mesi,   trattandosi   di
provvedimenti di rilascio adottati nel gennaio del 2021. 
    Pertanto,  mediante  la  progressiva  e  differenziata  riduzione
dell'ambito di applicazione della misura in esame, in  simmetria  con
l'allentamento dell'emergenza sanitaria, il legislatore ha realizzato
quel non irragionevole bilanciamento dei  diritti  costituzionali  in
rilievo, che e' invece mancato nella parallela norma di proroga,  nel
2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari  aventi
ad oggetto l'abitazione del debitore (sentenza n. 128 del 2021). 
    12.- Le ordinanze  di  rimessione  -  che  deducono,  poi,  altre
censure, in funzione complementare rispetto a quella portante  appena
esaminata - assumono che le norme censurate  violerebbero,  altresi',
il diritto  di  proprieta',  costituzionalmente  e  convenzionalmente
tutelato, del locatore. 
    Piu' in particolare, il Tribunale di Trieste denuncia  l'asserito
contrasto dell'art. 13, comma 13, del d.l.  n.  183  del  2020,  come
convertito, con gli artt. 42 e 47, secondo comma, Cost., poiche' tale
norma finirebbe con il porre in  essere,  in  danno  dei  proprietari
degli immobili, una sorta  di  espropriazione  in  senso  sostanziale
priva di indennizzo, in contrasto con la  tutela  del  risparmio.  Lo
stesso giudice rimettente dubita, inoltre, della compatibilita' delle
predette disposizioni con l'art. 117, primo comma Cost., in relazione
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto la sospensione inciderebbe in
modo  sproporzionato,  rispetto   alle   finalita'   perseguite   dal
legislatore, sul diritto di proprieta' del locatore. 
    Anche  il  Tribunale  di   Savona   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate con riguardo all'art.  42
Cost., perche' le stesse determinano una situazione  equiparabile  ad
un'espropriazione sostanziale senza indennizzo. Il medesimo Tribunale
indica come parametro interposto l'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 
    12.1.- Le questioni non sono fondate. 
    Con riferimento  all'incidenza  sproporzionata  della  misura  in
esame sul diritto di proprieta' del locatore, occorre  ricordare  che
questa Corte, anche in pronunce recenti, ha ribadito che un'ingerenza
nel diritto  al  pacifico  godimento  dei  beni  e'  ammissibile  ove
sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale
della comunita' e la  salvaguardia  dei  diritti  dell'individuo  (ex
multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 276, n. 235 e n. 167  del  2020).
Sulla stessa linea si pone, da tempo, la giurisprudenza  della  Corte
EDU nell'interpretazione della garanzia  espressa  all'art.  1  Prot.
addiz. CEDU (Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  grande  camera,
sentenza 6 ottobre 2005, Maurice contro Francia, paragrafo 86). 
    L'emergenza    pandemica,    con     la     conseguente     crisi
economico-sociale, costituisce senz'altro  un  motivo  imperativo  di
interesse generale idoneo a giustificare l'operativita' della  misura
di sospensione. 
    Non puo' in proposito trascurarsi di ricordare che spetta proprio
al legislatore nazionale l'individuazione di quei motivi di interesse
generale che consentono,  anche  secondo  la  giurisprudenza  europea
(Corte EDU, grande camera, sentenza 6 ottobre  2005,  Maurice  contro
Francia, paragrafo 86; sezione  seconda,  sentenza  31  maggio  2011,
Maggio contro Italia,  paragrafo  57,  e  sentenza  15  aprile  2014,
Stefanetti contro Italia, paragrafo 52), una limitazione del  diritto
di proprieta'. 
    Ne' la misura in esame e' equiparabile ad un'espropriazione,  non
solo per la temporaneita' della stessa, ma  anche  perche',  sino  al
momento dell'effettivo rilascio, permane in  ogni  caso  in  capo  al
conduttore, anche se il contratto si e' gia'  risolto,  l'obbligo  di
provvedere al pagamento dei canoni. 
    13.- L'ordinanza  del  Tribunale  di  Trieste  dubita  poi  della
compatibilita' delle norme censurate con l'art. 24 Cost.,  in  quanto
le stesse  violerebbero  il  diritto  del  creditore  a  soddisfarsi,
nell'ipotesi di inadempimento  spontaneo  del  debitore,  nella  fase
esecutiva, essenziale per una tutela  giurisdizionale  effettiva  dei
diritti. 
    Analoghe censure sono sollevate dal Giudice  dell'esecuzione  del
Tribunale di Savona. 
    13.1.- Le questioni non sono fondate. 
    Occorre  osservare,  sotto  un  primo   profilo,   che,   sebbene
l'esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie rientri  nell'alveo
dell'art. 24 Cost., in quanto essa e'  fondamentale  per  una  tutela
effettiva dei diritti accertati in  sede  cognitiva  (tra  le  altre,
sentenze n.  128  del  2021  e  n.  225  del  2018),  tuttavia,  come
costantemente ribadito  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella  conformazione
degli  istituti  processuali,  incontrando  il  solo   limite   della
manifesta irragionevolezza o  arbitrarieta'  delle  scelte  compiute,
limite che,  con  riferimento  specifico  all'art.  24  Cost.,  viene
superato solo qualora  emerga  un'ingiustificabile  compressione  del
diritto di azione (sentenze n. 80, n. 58 e n. 47 del 2020, n.  271  e
n. 97 del 2019; ordinanza n. 3 del 2020). 
    Peraltro le norme censurate non  impediscono  in  via  definitiva
all'avente diritto al rilascio di promuovere un'azione esecutiva  per
rientrare in possesso dell'immobile, in quanto le stesse, come si  e'
gia' osservato nell'esame delle censure correlate all'art.  3  Cost.,
si limitano, in presenza di una situazione di carattere eccezionale e
imprevedibile come l'emergenza pandemica, a differire temporaneamente
la possibilita' di agire in executivis. 
    14.- Per altro verso, neppure sono fondate le questioni sollevate
dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale  di  Savona  concernenti  la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6
CEDU, e dal solo Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona  con
riferimento all'art. 111 Cost., laddove assumono un  contrasto  delle
norme censurate con tali parametri rispetto alla  ragionevole  durata
delle procedure esecutive. 
    Invero, sebbene la Corte EDU abbia affermato  che  le  norme  che
dispongono la  sospensione  dei  provvedimenti  di  sfratto  incidono
sull'effettivita' della tutela del diritto dell'esecutante, che  deve
svolgersi entro un  termine  ragionevole  (ex  plurimis,  Corte  EDU,
grande camera, sentenza 28  luglio  1999,  Immobiliare  Saffi  contro
Italia, specialmente paragrafi 63 e seguenti), e' necessario che tale
diritto, nell'ordinamento interno, venga bilanciato con il  complesso
delle  altre   garanzie   costituzionali,   attesa   la   valutazione
sistematica e non frazionata sulla violazione dei diritti demandata a
questa Corte (sentenze n. 46 del 2021, n. 170 e n. 85 del 2013  e  n.
264 del 2012). Nell'ambito della predetta  valutazione  di  carattere
sistematico, il  sacrificio  di  un  diritto  costituzionale  non  e'
irragionevole, nell'ipotesi in cui sia frutto di scelte non prive  di
una valida ragione giustificativa (ex plurimis, sentenze  n.  23  del
2015 e n. 159 del 2014; ordinanze n. 332 e n. 318  del  2008).  Nella
specie lo scopo del differimento della tutela esecutiva del  locatore
puo'  essere   individuato   nell'eccezionalita'   della   situazione
correlata all'emergenza pandemica da COVID-19. 
    15.- Mette conto, infine, rilevare che, se l'eccezionalita' della
pandemia da COVID-19 giustifica, nell'immediato  e  per  un  limitato
periodo di tempo, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili (anche perche', in particolare, vi e'  stato,
da  parte  del  legislatore,   un   progressivo   aggiustamento   del
bilanciamento degli interessi e dei diritti  in  gioco,  nei  termini
sopra indicati), d'altra parte pero' questa  misura  emergenziale  e'
prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilita'
di  ulteriore  proroga,  avendo  la  compressione  del   diritto   di
proprieta'  raggiunto  il  limite  massimo  di  tollerabilita',   pur
considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.). 
    Resta   ferma   in   capo   al   legislatore,   ove   l'evolversi
dell'emergenza  epidemiologica  lo  richieda,  la   possibilita'   di
adottare  altre  misure  piu'  idonee  per  realizzare   un   diverso
bilanciamento, ragionevole  e  proporzionato  (sentenza  n.  128  del
2021). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 103, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art.  17-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di  giudice
dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e dell'art. 103,
comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dal  Tribunale  ordinario
di Savona, in funzione di  giudice  dell'esecuzione,  in  riferimento
agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111 e 117  Cost.,  nonche'  all'art.  6
CEDU, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e  all'art.  47  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre  2007,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21, e  dell'art.  40-quater  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 maggio 2021, n. 69, sollevate dal Tribunale  ordinario
di Savona, in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonche'  all'art.
47 CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  77   Cost.,   dal
Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
ordinario di Trieste e dal  Tribunale  ordinario  di  Savona  con  le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito,  sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di   Trieste,   in
riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma,  e  117,  primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e  dal
Tribunale ordinario di Savona, in riferimento  all'art.  42  Cost.  e
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito,  sollevate,  in  riferimento  all'art.  24   Cost.,   dal
Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale  ordinario  di  Savona
con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del  d.l.  n.  41  del  2021,  come
convertito, sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di  Trieste  e  dal
Tribunale ordinario di Savona, in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e  dal  solo
Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 111 Cost., con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA