COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 luglio 2021 

Parere sull'aggiornamento per gli anni  2020-2021  del  contratto  di
programma 2017-2021 -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a. (Delibera n. 45/2021). (21A06734) 
(GU n.275 del 18-11-2021)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, di  seguito  CIPE,
nonche'  le  successive  disposizioni   legislative   relative   alla
composizione dello stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, e successive  modificazioni,
recante «Disposizioni in materia di trasmissione  al  Parlamento  dei
contratti di programma e dei contratti  di  servizio  delle  Ferrovie
dello Stato S.p.a.», di seguito FS, che prevede, in  particolare,  ai
sensi   dell'art.   1,   il   preventivo    parere    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel  trasporto,  di
seguito CIPET, istituito con la legge 4 giugno 1991, n. 186, art.  1,
comma 1; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha  disciplinato  le  funzioni
dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante «Regolamento recante devoluzione delle
funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per  il  riordino
della relativa disciplina»  tra  i  quali  e'  ricompreso  il  CIPET,
trasferendo a  questo  Comitato  una  parte  delle  competenze  dello
stesso, tra cui, come indicato alla lettera c)  del  citato  art.  3,
comma  1,  la  valutazione  dei  piani  e  programmi  che   prevedano
interventi incidenti sul settore dei trasporti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1,  comma  5,  istituisce  presso  questo  Comitato  il  sistema   di
monitoraggio degli investimenti pubblici,  di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo e funzionale  all'alimentazione  di  una  banca
dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto l'atto di concessione FS di cui al decreto del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione in data 31 ottobre  2000,  n.  138T,  e
successive modificazioni, riguardante la rete ferroviaria  nazionale,
con scadenza al 31 ottobre 2060; 
  Visto lo statuto di Rete ferroviaria italiana  S.p.a.,  di  seguito
RFI, - societa' con socio  unico,  che  e'  subentrata  a  tutti  gli
effetti a FS nei rapporti in essere per  quanto  riguarda  il  citato
atto di concessione e il relativo contratto di programma; 
  Considerato che  RFI  e'  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di FS a norma dell'art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,  recante  «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico (rifusione).» il quale, in particolare, all'art. 15,  comma  1,
prevede  che:  «I  rapporti  tra   il   gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato sono  disciplinati  da  un  atto  di
concessione e da uno o piu' contratti di programma.  I  contratti  di
programma sono stipulati per un periodo minimo di  cinque  anni,  nel
rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II
del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma  e  la
struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi  al  gestore
dell'infrastruttura sono concordate in anticipo  e  coprono  l'intera
durata del contratto»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata  e  modificata  dalla  delibera  di  questo
stesso Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale ha definito il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve altresi' essere utilizzato  nelle  banche  dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un  CUP  e,  in  particolare,  prevede  tra  l'altro
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico»  in  assenza  dei  corrispondenti  CUP,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
  Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei  sistemi  di
monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da  ultimo
modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Considerato che le attribuzioni  al  CIPE  sulla  «valutazione  dei
piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore  dei
trasporti», sono state fatte salve dall'art.  37,  comma  6-ter,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici»
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che istituendo l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  di  seguito
ART, espressamente stabilisce che «restano ferme  le  competenze  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», di seguito MIT, «del
Ministero dell'economia e delle finanze», di  seguito  MEF,  «nonche'
del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma»; 
  Visto  il  regolamento  dell'Unione  europea,  di  seguito  UE,  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento UE, n. 1316/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento UE n. 913 del 2010 e
che abroga i regolamenti della Comunita' europea, n. 680 del  2007  e
n. 67 del 2010; 
  Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio   dell'area
industriale di Piombino, di contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
favore delle zone terremotate del maggio 2012  e  per  accelerare  la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,  n.
71; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e   per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», disposizione richiamata  all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  comma  3  del  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario, di cui alla delibera di questo  Comitato
5 maggio 2011, n.  45,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 234 del 2011  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  281
del 2011; 
  Visto il decreto del MIT del 9 giugno 2015, n.  194,  e  successive
modificazioni, che ha soppresso  la  Struttura  tecnica  di  missione
istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003,  n.
356,  e  successive  modificazioni,  attribuendo  i  compiti  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto alle  direzioni  generali  competenti
del MIT, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare  la
coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e  la  relativa
documentazione a supporto; 
  Viste la delibera ART 13 novembre 2015, n. 96, recante «Criteri per
la   determinazione   dei    canoni    di    accesso    e    utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria», e le delibere seguenti; 
  Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, concernente, in
particolare,  l'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  gli
appalti pubblici e le procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' il riordino della disciplina vigente in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture  che  ha
abrogato e sostituito il citato decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Visto il citato decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  che,  con
riferimento alla programmazione infrastrutturale,  ha  individuato  i
due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 
    1. il Piano generale dei trasporti e della logistica, di  seguito
PGTL, che contiene  le  linee  strategiche  delle  politiche  per  la
mobilita'  delle  persone  e  delle  merci  nonche'  dello   sviluppo
infrastrutturale del Paese; 
    2. il Documento pluriennale di pianificazione,  di  seguito  DPP,
che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, dell'art.  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante  «Attuazione  dell'art.
30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi  ad  opere
pubbliche»  e  successive  modificazioni,  contiene  gli   interventi
relativi  al  settore  dei  trasporti  e  della  logistica   la   cui
progettazione di fattibilita'  e'  meritevole  di  finanziamento,  da
realizzarsi in coerenza con il PGTL; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139,  concernente
l'attuazione della direttiva UE 2016/2370 per l'apertura del  mercato
dei servizi di trasporto ferroviario nazionale  di  passeggeri  e  la
governance dell'infrastruttura ferroviaria; 
  Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di  recepimento
della  direttiva  UE  2016/797,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di  recepimento
della direttiva UE 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; 
  Visto il contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti,  di
seguito CdP-I 2017-2021, sottoscritto il 20 dicembre  2018  e  il  28
gennaio 2019, rispettivamente da RFI e il MIT  e  le  sue  successive
modificazioni; 
  Viste le delibere con le  quali  questo  Comitato  ha  approvato  i
progetti preliminari o definitivi  delle  infrastrutture  strategiche
incluse nei contratti di programma tra MIT e  RFI  e/o  ha  assegnato
risorse  alle  medesime  infrastrutture,   nell'ambito   del   citato
programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera di questo Comitato 8 agosto 2017, n. 66,  con  la
quale il Comitato ha espresso parere favorevole sul CdP-I 2017-2021; 
  Vista la delibera di questo  Comitato  28  novembre  2018,  n.  82,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica», cosi' come modificata  dalla  delibera  di
questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto l'art. 16 della citata legge n. 48 del 1967, come  modificato
dall'art. 4, comma 12-quater - del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32 recante «Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi  sismici»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di  assenza
o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle  finanze
in qualita' di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso  di
assenza  o  di  impedimento  temporaneo  anche  di  quest'ultimo,  le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'; 
  Vista la delibera di questo Comitato 24 luglio 2019, n. 37, con  la
quale il Comitato ha espresso  parere  favorevole  sull'aggiornamento
2018-2019 del CdP-I 2017-2021; 
  Visto il decreto interministeriale tra il MIT e il MEF,  registrato
dalla  Corte  dei  conti,  in  data  26  ottobre  2020,  n.  365,  di
approvazione dell'aggiornamento  2018-2019  CdP-I  2017-2021,  emesso
dopo i previsti pareri della  VIIIª  Commissione  permanente  (Lavori
pubblici, comunicazioni) del Senato  della  Repubblica  e  della  14ª
Commissione permanente (Trasporti, poste e  telecomunicazioni)  della
Camera dei deputati; 
  Visto  il  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, che all'art. 40 comma 1-bis, ha autorizzato la spesa di
460 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  per  il  finanziamento  di
investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (legge di bilancio 2020) ed in
particolare l'articolo 1: 
    1. comma 14 che  prevede  che  «Nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per  l'anno  2020,
di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 1.045 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  di  1.061
milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per  l'anno
2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034»; 
    2.  comma  18,  che  prevede  che  «Al  fine  di   garantire   la
sostenibilita'  delle  Olimpiadi  invernali  2026  sotto  il  profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento  della
capacita'  e  della  fruibilita'  delle  dotazioni   infrastrutturali
esistenti e da realizzare, per le opere di  infrastrutturazione,  ivi
comprese quelle per l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento
per la  realizzazione  di  interventi  nei  territori  delle  Regioni
Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
con riferimento a tutte le aree  olimpiche,  per  un  importo  di  50
milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021,
190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025  e  10
milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui al comma 14»; 
    3. comma 28, che prevede che «L'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 86, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e'
ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed e' incrementata di 40
milioni di euro nell'anno 2021 e di 350  milioni  di  euro  nell'anno
2026»; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, che all'art. 13 comma 5 prevede che «Le nuove
linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con
la rete nazionale, che assicurano  un  diretto  collegamento  con  le
citta' metropolitane e per le quali, alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora
autorizzata la messa in servizio previa intesa tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono  la
qualificazione  di  infrastruttura  ferroviaria  nazionale   e   sono
trasferite a titolo gratuito, mediante  conferimento  in  natura,  al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che  ne  assume  la
gestione ai sensi e per gli effetti del gestione ai sensi e  per  gli
effetti del infrastrutture gli effetti del decreto del Ministro delle
infrastrutture trasporti e della navigazione n. 138-T del 31  ottobre
2000.  Agli  interventi  per  la  manutenzione  e   per   l'eventuale
potenziamento della linea si provvede secondo le modalita' e  con  le
risorse previste nei contratti di programma di cui  all'art.  15  del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112»; 
  Visto l'art. 208, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerato che l'aggiornamento 2020-2021 e' predisposto  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del vigente CdP-I 2017-2021, il  quale  prevede
che  a  «decorrere  dall'anno  successivo  alla  sottoscrizione,   su
richiesta di ciascuna parte ed a seguito  di  interventi  legislativi
che abbiano un impatto modificativo  e/o  integrativo  sui  contenuti
sostanziali, le parti provvederanno alla  stipula  di  uno  specifico
atto di aggiornamento al contratto stesso» e che, per quanto riguarda
i profili finanziari, il comma 3 dello stesso art. 3 prevede che: «in
conseguenza di disposizioni normative o delibere CIPE che  provvedono
a  stanziare  ed  assegnare  risorse   finanziarie   specificatamente
dedicate a puntuali interventi o programmi ivi  previsti,  successive
all'approvazione  del  presente  contratto,  le  citate  disposizioni
avranno  immediata  efficacia  per  il  gestore   [RFI].   Le   parti
provvederanno comunque  a  recepire  le  modifiche  intervenute  alle
tabelle  e  tavole  nel  primo  aggiornamento  utile   del   presente
contratto»; 
  Visto il regolamento UE, n. 2020/852, del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  18  giugno  2020  (c.d.  regolamento   «Tassonomia»),
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli  investimenti
sostenibili: 
    1. mitigazione dei cambiamenti climatici (quantomeno  contribuire
a ridurre CO2 ); 
    2. adattamento ai cambiamenti climatici  (quantomeno  non  creare
effetti negativi su clima, persone, natura); 
    3. uso sostenibile e  protezione  delle  acque  e  delle  risorse
marine; 
    4. transizione verso un'economia circolare; 
    5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 
    6.  protezione  e  ripristino   della   biodiversita'   e   degli
ecosistemi; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  ed  in
particolare  gli  articoli  41  e   42,   rispettivamente   rubricati
«Semplificazione  del  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a   carico   delle
amministrazioni  pubbliche»  e  «Semplificazioni  dell'attivita'  del
CIPE»; 
  Visto il decreto del 7 dicembre  2020,  con  il  quale  il  MIT  ha
individuato le opere infrastrutturali da realizzare  a  valere  sulle
risorse stanziate dall'art. 1, comma 18, della citata  legge  n.  160
del 2019, per la realizzazione di interventi al fine di garantire  la
sostenibilita' delle Olimpiadi invernali 2026; 
  Visto il regolamento UE, n. 2020/2094, del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  dicembre  2020,  che  istituisce   lo   strumento
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo  la
crisi COVID, ed in particolare il piano denominato  «Next  generation
EU»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  recante  «Ripartizione  del  fondo  finalizzato   al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e allo sviluppo del Paese» ai sensi della citata legge  n.  160
del 2019; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020,  n.  178  e,  in  particolare,  la
sezione II, che reca il rifinanziamento della legge n. 266 del  2005,
art. 1, comma 86 (contributo in conto impianti a favore  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale),  per   il   complessivo
importo di 3.684,75 milioni di euro allocati  sul  capitolo  7122/MEF
piano gestionale 2; 
  Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2020,   n.   183,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito   dall'Unione   europea»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
il quale all'art. 13, commi 16 e 17, prevede, al fine  di  ridurre  i
tempi di realizzazione dei lavori relativi  al  1°  lotto  funzionale
della   tratta   AV/AC   Verona-Vicenza-Padova   e   di    consentire
l'attivazione di detto lotto funzionale entro il  31  dicembre  2026,
l'autorizzazione per RFI  ad  avviare  i  lavori  del  secondo  lotto
costruttivo Verona-bivio Vicenza per un importo complessivo di  1.776
milioni di  euro,  nelle  more  dell'approvazione  dell'aggiornamento
2020-2021 del CdP-I 2017-2021; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili 7 dicembre 2020, recante «Identificazione delle
opere  infrastrutturali  da  realizzare  al  fine  di  garantire   la
sostenibilita' delle Olimpiadi invernali  Milano-Cortina  2026»  che,
all'art. 1 individua le opere infrastrutturali, comprese  quelle  per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilita'  delle
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per  ciascuna  di
esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma
18 della citata legge n. 160 del 2019; 
  Considerato che in data 12 gennaio 2021 il Consiglio  dei  ministri
e, nelle sedute del 26 e 27  aprile  il  Parlamento  italiano,  hanno
approvato una  prima  versione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, di seguito PNRR; 
  Visto il «Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in particolare: 
    1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia  ridenominato  Ministero
della transizione ecologica; 
    2. l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
    3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo  sia  ridenominato  Ministero
della cultura; 
  Considerato che il 30 aprile 2021 il PNRR  e'  stato  ufficialmente
trasmesso dal Governo alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 18
del citato regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  e  altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», in corso di conversione; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2021,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti in materia di agricoltura e per il settore  ferroviario»,  il
quale all'art. 2, comma 1, prevede che «Al fine di permettere l'avvio
immediato  degli  interventi  sulla   rete   ferroviaria   nazionale,
l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto  di  programma
2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a.,  si
considera approvato con il parere  favorevole  espresso  da  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile  e  gli  stanziamenti   ivi   previsti   si   considerano
immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria  Italiana  S.p.a.  ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti», in deroga
alla citata  legge  n.  238  del  1993  che  prevede,  invece,  anche
l'espressione del parere  da  parte  delle  commissioni  parlamentari
permanenti competenti per materia; 
  Considerato che il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione  europea
ha approvato la valutazione del PNRR dello Stato  italiano,  mediante
l'adozione della decisione di  esecuzione  di  cui  all'art.  20  del
citato regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Vista la  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,  che  ha
abrogato il sopra citato decreto-legge n. 89 del 2021, ma in  materia
di CdP-I ha previsto l'introduzione dell'art. 73-ter che prevede: 
    1. «Al fine di  permettere  l'avvio  immediato  degli  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni  2020
e 2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' Rete Ferroviaria Italiana  si  considera  approvato  con  il
parere favorevole espresso  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi  previsti  si  considerano  immediatamente  disponibili  per   la
societa' Rete Ferroviaria Italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti»; 
    2.  «L'efficacia  della  disposizione  di   cui   al   comma   1,
relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva  approvazione
del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.»; 
    3. «Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate  dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  e'
assegnato alla societa' Rete Ferroviaria Italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare: 
      a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo  tratto  di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e  le
aree appenniniche, anche attraverso la  revisione  e  l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato  interministeriale
per la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana; 
      b) alla redazione  di  studi  di  fattibilita'  finalizzati  al
miglioramento  dei  collegamenti  tra  i  capoluoghi  delle  province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma»; 
    4. «[... omissis ...] Le risorse di cui al  presente  comma  sono
recepite nell'aggiornamento del contratto  di  programma  di  cui  al
comma  1,  nell'ambito  del  quale  sono  individuati  gli  specifici
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3»; 
  Valutato che il PNRR  dovra'  dare  attuazione  al  programma  Next
Generation EU, varato per integrare il Quadro finanziario pluriennale
2021-2027 dell'Unione europea alla luce delle conseguenze  economiche
e sociali della pandemia COVID; 
  Considerato che gli interventi ferroviari finanziati dal PNRR  sono
riportati nell'appendice 9 della  relazione  istruttoria,  denominata
«elenco opere PNRR»; 
  Considerato il ruolo di  RFI  e  le  sue  principali  attivita'  in
qualita' di gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,  che
includono: 
    1. la progettazione, la costruzione, la messa  in  esercizio,  la
gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale
di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 2015, ivi incluse  le
stazioni passeggeri  e  gli  impianti  merci  modali  e  intermodali,
nonche' la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza  connessi
alla  circolazione  dei  convogli,  ivi  compreso  il  sistema   Alta
velocita'/Alta capacita'; 
    2. gli altri compiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura ai
sensi della vigente normativa, quali: accesso  all'infrastruttura  ed
ai servizi, riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
da parte delle imprese ferroviarie, nonche' ogni ulteriore  attivita'
necessaria o  utile  per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali
indicati dalle competenti autorita' nazionali e comunitarie e che  in
tale ambito, le funzioni principali sono relative a: 
      2.1.  assicurare  la  piena  utilizzabilita'  ed  il   costante
mantenimento  in  efficienza  delle  linee  e  delle   infrastrutture
ferroviarie; 
      2.2. gestire gli  investimenti  finalizzati  al  potenziamento,
ammodernamento tecnologico e sviluppo delle linee  e  degli  impianti
ferroviari; 
      2.3. promuovere l'integrazione dell'infrastruttura  ferroviaria
e la cooperazione con i diversi gestori, con particolare  riguardo  a
quelli dei Paesi dell'Unione europea; 
  Vista la nota del MIMS, Ufficio di Gabinetto del Ministro n.  27079
del 15 luglio 2021, con la quale il Capo di  Gabinetto  del  MIMS  ha
inoltrato al Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di  seguito  DIPE,  la  documentazione   relativa   all'aggiornamento
2020-2021 del CdP-I 2017-2021; 
  Vista la nota di RFI n. 944 del 26  luglio  2021,  con  chiarimenti
urgenti in materia di CUP; 
  Considerato che il Comitato e' chiamato  ad  esprimere  il  proprio
parere,  con  osservazioni  e   raccomandazioni,   sull'aggiornamento
2020-2021 del CdP-I 2017-2021 in base all'art. 1 della citata n.  238
del 1993, e successive modificazioni; 
  Considerato che  l'aggiornamento  2020-2021  del  CdP-I  2017-2021,
tiene   conto   delle   «risorse   finanziarie   aggiuntive»   (nuovi
finanziamenti) intervenute, che sono costituite da finanziamenti  per
31.781,33 milioni di euro, di cui: 
    1. 12.893,11 milioni di euro dal PNRR - Missione 3, componenti  1
e 2, e Missione 1, componente 3; 
    2. 10.460 milioni di euro dal citato decreto-legge n. 59 del 2021
(Fondo complementare al PNRR) costituiti da 10.350  milioni  di  euro
recati dall'art. 4, da 80 milioni di euro attribuiti a RFI  dall'art.
1, comma 2-ter lettera b), a valere sulle risorse di cui al  comma  2
lettera c) punto 2, e da 30 milioni di euro assegnati a RFI a  valere
sulle risorse di cui al comma 2 lettera c) punto 4, in attuazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'art. 1, comma 7, del medesimo decreto n. 59 del 2021; 
    3. 3.800 milioni di euro dalla citata legge di  bilancio  n.  160
del 2019 di cui 3.750 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma  14
e 50 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 28; 
    4. 3.684,75 milioni di euro dalla citata legge di bilancio n. 178
del 2020; 
    5. circa 943,47 milioni di euro da altre fonti  (Fondo  Olimpiadi
Milano-Cortina per 103 milioni di euro, c.d. decreto «Rilancio  2016»
per 411 milioni di euro e altre fonti per 429,47 milioni di euro); 
  Preso atto che circa 92 milioni  di  euro  risultano  essere  stati
oggetto di definanziamenti derivante da  provvedimenti  di  legge  ed
altre disposizioni e che il «saldo  netto  dei  nuovi  finanziamenti»
risulta essere pari a 31.689,33 milioni di euro; 
  Considerato   che   il   «valore    del    portafoglio    progetti»
dell'aggiornamento  2020-2021  del  CdP-I  2017-2021,  definito  come
«Opere in corso» finanziate, e' pari a 109.151,02  milioni  di  euro,
con un «incremento netto» di 29.953,15 milioni di euro,  rispetto  ai
79.197,87 milioni di euro  complessivi  dell'aggiornamento  2018-2019
del CdP-I 2017-2021; 
  Preso atto che il sopra citato «incremento netto» e' ricavato dalla
differenza fra il «saldo  netto  dei  nuovi  finanziamenti»,  pari  a
31.689,33 milioni di euro e le «Opere  ultimate  nell'ultimo  periodo
contrattuale», pari a 1.736,19 milioni di euro, proprio a causa della
loro uscita dal perimetro di riferimento delle «Opere in corso»; 
  Valutato che il totale delle «Opere ultimate  con  i  contratti  di
programma di RFI» risulta essere pari a 64.524,07 milioni di euro; 
  Considerato che  il  valore  finanziato  del  portafoglio  progetti
(totale dei finanziamenti disponibili per le  «Opere  in  corso»)  e'
pari a 109.151,02 milioni di euro, cosi' riassunto: 
 
                                                    (milioni di euro) 
 
   ===============================================================
   |        Aggiornamento 2020-2021        |                     |
   |          del CdP-I 2017-2021          |       Importi       |
   +=======================================+=====================+
   |a) Aggiornamento 2018-2019 «valore del |                     |
   |portafoglio progetti»                  |            79.197,87|
   +---------------------------------------+---------------------+
   |b) «Saldo netto dei nuovi              |                     |
   |finanziamenti» aggiornamento 2020-2021 |           +31.689,33|
   +---------------------------------------+---------------------+
   |c) «Opere concluse nell'ultimo periodo |                     |
   |contrattuale», uscite dal totale «opere|                     |
   |in corso» dell'aggiornamento 2018-2019 |            -1.736,19|
   +---------------------------------------+---------------------+
   |Totale «valore finanziato del          |                     |
   |portafoglio progetti» con (a+b-c)      |           109.151,02|
   +---------------------------------------+---------------------+
 
  Valutato che  l'aggiornamento  2020-2021  del  CdP-I  2017-2021  ha
recepito in un unico atto tutte le diverse fonti di finanziamento che
hanno stanziato  o  previsto  risorse  per  investimenti  sulla  rete
ferroviaria nazionale perseguendo una visione  unitaria  e  sinergica
con il PNRR; 
  Considerato   che   le    risorse    finanziarie    che    verranno
contrattualizzate nell'aggiornamento 2020-2021  del  CdP-I  2017-2021
consentiranno, in coerenza con gli obiettivi del  PNRR,  nuovi  avvii
non solo per  la  sicurezza  e  l'ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria esistente,  al  fine  di  poter  garantire  ai  cittadini
infrastrutture piu' efficienti e sicure, e una migliore  quantita'  e
qualita' dei servizi ai pendolari, ma anche per lo sviluppo di  nuove
infrastrutture volte a colmare il gap infrastrutturale  Nord-Sud  per
le regioni del Sud, permettendo  di  puntare  sull'alta  velocita'  e
sulla  velocizzazione  della  rete  per  passeggeri  e   merci,   sul
completamento dei corridoi ferroviari TEN-T e delle tratte di  valico
e sul potenziamento dei nodi e delle direttrici ferroviarie; 
  Considerato che le risorse finanziarie oggetto del CdP-I  2017-2021
e dei suoi aggiornamenti sono cosi' differenziate: 
    1. finanziamenti la cui destinazione  e'  vincolata  a  specifici
interventi  definiti  da  provvedimenti   normativi   specifici,   da
decisioni  comunitarie,  da  decreti  di  autorita'  di  gestione  di
programmi di co-finanziamento nazionale ed europeo e per  convenzioni
stipulate con gli enti locali; 
    2. finanziamenti la cui destinazione non e' vincolata a specifici
interventi; 
  Preso atto che le risorse «vincolate» diventano operative una volta
perfezionati gli atti previsti dalla norma e solo a partire  da  tale
momento RFI e'  autorizzata  ad  assumere  impegni  contrattuali  con
soggetti terzi incaricati della progettazione e  realizzazione  delle
opere. 
  Preso atto altresi' che le risorse «non vincolate» diventano invece
operative solo a seguito del completamento dell'iter di  approvazione
del  CdP-I,  in  quanto  solo  in  quel  momento  si  formalizza   la
ripartizione delle risorse complessive sulle  diverse  iniziative  in
portafoglio e stabilisce il vincolo di destinazione; 
  Considerato con particolare riguardo  alle  risorse  non  vincolate
stanziate dalle citate leggi di bilancio n. 160 del 2019 e n. 178 del
2020 e pari a complessivamente a 7,5 miliardi di euro,  si  evidenzia
che sono state destinate integralmente, in  coerenza  con  il  quadro
strategico di riferimento approvato dal CIPE con il  CdP-I  2017-2021
ed il successivo aggiornamento 2018-2019, per completare la dotazione
finanziaria degli investimenti  previsti  nel  PNRR,  che  non  hanno
trovato copertura nel fondo complementare, pertanto le  risorse  sono
state cosi' destinate: 
    1. 3,0 miliardi di euro  per  la  continuita'  dei  programmi  di
sicurezza, ambiente ed adeguamento agli obblighi di legge, tecnologie
per la circolazione, e  l'efficientamento  e  per  la  valorizzazione
delle ferrovie turistiche; 
    2. 2,4 miliardi di euro  per  il  completamento  della  dotazione
finanziaria della direttrice Palermo-Catania e del progetto unificato
Nodo di Genova, in coerenza con il PNRR; 
    3. 1,3 miliardi di euro per la prosecuzione ed  il  completamento
degli interventi su reti regionali e aree metropolitane; 
    4. 0,5 miliardi di euro per il  completamento  del  finanziamento
dei  lotti  costruttivi  sulla  linea   AV/AC   Milano-Verona-Padova,
anch'esso in coerenza con il PNRR: 
    5. 0,2 miliardi di euro  per  la  prosecuzione  degli  interventi
sull'ultimo miglio ferroviario; 
  Considerato che le novita' principali dell'aggiornamento 2020-2021,
escluso   l'aspetto   finanziario   sopra    citato,    sono    cosi'
sintetizzabili: 
    1. ridimensionamento dei fabbisogni programmatici previsti  nella
sezione 4 della tabella A01 «Sicurezza, ambiente ed adeguamento  agli
obblighi  di  legge»  delle  seguenti   righe   A1004E -   «Sicurezza
Armamento»,  A1004D -  «Smaltimento  materiali  inquinanti  ed  altri
obblighi di  legge»,  A1014 -  «Piano  conservazione  opere  d'arte»,
A2004E -  «Dismissione  contesti  obsoleti»  e  della   tabella   A02
«Tecnologie per  la  circolazione  e  l'efficientamento»  della  riga
A2001B - «Tecnologie per la circolazione», in quanto saranno  oggetto
di  contrattualizzazione   all'interno   del   nuovo   contratto   di
programma - parte servizi 2022-2026; 
    2. all'art. 1 («Oggetto»)  e'  aggiunto  il  comma  4-bis,  quale
meccanismo di flessibilita' nella gestione dei finanziamenti: 
      «Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
realizzativi generali condivisi con  il  presente  aggiornamento  del
contratto, con  specifico  riferimento  alla  tempestiva  conclusione
degli interventi previsti nel PNRR, esclusivamente su tale paniere di
investimenti il gestore e' autorizzato, dopo preventiva comunicazione
al MIMS, a rimodulare temporaneamente  tra  le  diverse  esigenze  le
relative  risorse,  nel   limite   del   valore   dei   finanziamenti
complessivamente assegnati, con l'obiettivo di  raggiungere  tutti  i
targets realizzativi del piano, salvaguardando la prosecuzione  delle
attivita' in corso e  privilegiando  riattribuzioni  nell'ambito  del
medesimo territorio regionale; le Parti provvederanno a  recepire  le
modifiche  intervenute   nel   prossimo   contratto   o   nel   primo
aggiornamento utile»; 
    3.  aggiornamento  delle  seguenti   appendici   alla   relazione
informativa: 
      appendice 1: dettaglio delibere CIPE per intervento; 
      appendice 2: dettaglio CUP riferiti ai programmi inseriti nelle
tabelle dell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021; 
      appendice 3: schede interventi  aggiornamento  2020-2021  CdP-I
2017-2021; 
      appendice 4: CdP-I: evoluzione del portafoglio con  motivazione
delle  variazioni  di  costo  rispetto  a  precedente   aggiornamento
contrattuale e dossier allegati; 
      appendice 5: CdP-I: evoluzione delle coperture finanziarie  per
fonte di finanziamento; 
      appendice 6: relazione interventi  finanziati  dall'art.  7-ter
del decreto-legge n. 43 del 2013; 
      appendice 7: distribuzione territoriale  degli  investimenti  e
delle nuove risorse programmate; 
      appendice 8: risultanze delle  valutazioni  sulle  osservazioni
delle    Commissioni    Parlamentari    presentate    in    occasione
dell'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I; 
    4. Inserimento delle  seguenti  nuove  appendici  alla  relazione
informativa: 
      appendice 9: elenco opere inserite nel PNRR; 
      appendice 10: studi di fattibilita' in corso; 
  Considerato  che  sotto  l'aspetto   degli   interventi   l'importo
dell'aggiornamento 2020 - 2021 risulta cosi' distribuito (importi  in
milioni di euro): 
 
=====================================================================
|                      |              |  Saldo dei   |   Totale:    |
|                      |  Valore del  |    nuovi     |  valore del  |
|                      | portafoglio  |finanziamenti | portafoglio  |
|                      |  progetti -  |      -       |  progetti -  |
|                      |Aggiornamento |Aggiornamento |Aggiornamento |
|                      |  2018-2019   |  2020-2021   |  2020-2021   |
+======================+==============+==============+==============+
|A - Portafoglio       |              |              |              |
|investimenti in corso |              |              |              |
|e programmatici       |     66.802,41|     27.184,25|     93.986,66|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programmi prioritari  |              |              |              |
|ferrovie - sicurezza  |              |              |              |
|ambiente e adeguamento|              |              |              |
|a obblighi di legge   |     11.229,57|      1.507,63|     12.737,20|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programmi prioritari  |              |              |              |
|ferrovie - tecnologie |              |              |              |
|per la circolazione e |              |              |              |
|l'efficientamento     |      4.571,77|      3.333,07|      7.904,85|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programmi prioritari  |              |              |              |
|ferrovie -            |              |              |              |
|valorizzazione        |              |              |              |
|turistica delle       |              |              |              |
|ferrovie minori       |        168,71|        186,70|        355,41|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programmi prioritari  |              |              |              |
|ferrovie -            |              |              |              |
|valorizzazione delle  |              |              |              |
|reti regionali        |      4.591,06|      2.317,19|      6.908,25|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programmi citta'      |              |              |              |
|metropolitane         |      9.543,06|      1.617,32|     11.160,38|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programma porti e     |              |              |              |
|interporti -          |              |              |              |
|ultimo/penultimo      |              |              |              |
|miglio ferroviario e  |              |              |              |
|connessioni alla rete |        658,76|        432,40|      1.091,15|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Programma aeroporti - |              |              |              |
|accessibilita' su     |              |              |              |
|ferro                 |        594,68|        424,00|      1.018,68|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Interventi prioritari |              |              |              |
|ferrovie - direttrici |              |              |              |
|di interesse nazionale|     32.758,53|     17.373,20|     50.131,73|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Sviluppo              |              |              |              |
|infrastrutturale Rete |              |              |              |
|AV/AC -               |              |              |              |
|Torino-Milano-Napoli  |      2.686,29|         -7,26|      2.679,03|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|B - Investimenti per  |              |              |              |
|lotti costruttivi     |     12.395,46|      2.768,90|     15.164,35|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Totale portafoglio    |              |              |              |
|attivo (A+B)          |     79.197,87|     29.953,15|    109.151,02|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
 
  Considerato che sotto l'aspetto della sostenibilita' il green  deal
europeo  conferisce  un  ruolo  centrale  al  trasporto  ferroviario,
confermato anche dalla  «Sustainable  and  Smart  Mobility  Strategy»
della Commissione europea (dicembre 2020), i quali hanno  considerato
le  infrastrutture  ferroviarie  determinanti  per  contribuire  alla
riduzione delle emissioni inquinanti (azzerare le  emissioni  di  CO2
entro il 2050 e ridurle del 55% entro il 2030) e  per  completare  lo
spazio unico europeo dei trasporti delineato con il libro bianco  del
2011; 
  Considerato che la distribuzione territoriale degli investimenti  e
delle nuove risorse programmate per un totale di 31.689,33 milioni di
euro, prevista nell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021,  fra
le tre aree Nord, Centro e Sud Italia risulta cosi' suddivisa: 
 
 ===================================================================
 |             |Incremento finanziario | Distribuzione percentuale |
 |             |   con nuove risorse   |rispetto alle nuove risorse|
 +=============+=======================+===========================+
 |Nord         |       10.030,28       |          31,65%           |
 +-------------+-----------------------+---------------------------+
 |Centro       |       2.763,67        |           8,72%           |
 +-------------+-----------------------+---------------------------+
 |Sud          |       18.895,30       |          59,63%           |
 +-------------+-----------------------+---------------------------+
 |Totale       |       31.689,33       |          100,00%          |
 +-------------+-----------------------+---------------------------+
 
  Preso atto  che  il  CdP-I  2017-2021  favorisce  gli  investimenti
sostenibili e che le misure  poste  in  essere  da  RFI  e  dal  MIMS
permettono di realizzare, ai  sensi  del  citato  regolamento  UE  n.
2020/852, un  contributo  in  termini  di  rispetto  degli  obiettivi
ambientali  applicabili  (quali  la   mitigazione   dei   cambiamenti
climatici e la riduzione delle emissioni CO2 per effetto dello  shift
modale a favore del trasporto ferroviario) o  di  danno  all'ambiente
evitato relativamente ad altri obiettivi (come  la  protezione  delle
risorse marine); 
  Vista la  nota  predisposta  congiuntamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica e dal Ministero  dell'economia
e delle finanze, posta a base  della  odierna  seduta  del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro  per
il sud e la coesione territoriale, Maria  Rosaria  Carfagna,  risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente  piu'  anziano  e  che
dunque svolge le  funzioni  di  Presidente  del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Tenuto conto che dalle verifiche di finanza pubblica effettuate dal
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  in  ordine  alle  risorse
destinate alla realizzazione del PNRR e' stato verificato che,  fermo
restando,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate   alla
Missione 3, la diversa articolazione  tra  risorse  per  progetti  in
essere e progetti nuovi, determina che  l'importo  delle  risorse  da
contrattualizzare derivanti da tale fonte  di  finanziamento  risulta
pari a 12.651,63 milioni  di  euro,  e  non  gia'  a  12.655,11  come
riportato nell'aggiornamento del CdP-I 2017-2021 sottoposto a  questo
Comitato; 
  Esprime parere  favorevole  sull'aggiornamento  del  «Contratto  di
programma 2017-2021 - parte investimenti», per gli anni 2020 e  2021,
tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
Rete ferroviaria italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 1  della  citata
legge 14 luglio 1993, n. 238,  e  successive  modificazioni,  con  le
seguenti prescrizioni riportate nel deliberato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
dovra' avviare quanto prima, e comunque in tempi  rapidi,  una  volta
pubblicata la presente delibera, le procedure di predisposizione  del
nuovo contratto di programma - parte investimenti 2022-2026 - per  la
successiva approvazione da parte di questo Comitato. 
  2.  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.a.,  in  qualita'  di  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale,  dovra'  predisporre  una
periodica relazione sull'andamento del contratto  di  programma,  con
particolare attenzione per le opere rientranti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, alle competenti strutture del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, anche al  fine  di  una
successiva  informativa  al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  di  seguito
CIPESS, da parte del medesimo Ministero, che dovra' essere  trasmessa
entro il 30 giugno di ogni anno, fino a chiusura del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza. 
  3. Si raccomanda di includere nel prossimo contratto di programma -
parte investimenti 2022-2026 -  un  quadro  riepilogativo  aggiornato
anche  delle  opere  incluse  nel  programma   delle   infrastrutture
strategiche, al fine di riportare un quadro omogeneo, dello stato  di
attuazione e programmazione, degli interventi PIS,  dividendoli  fra:
conclusi, in corso di  realizzazione,  in  progettazione  (esecutiva,
definitiva, preliminare o studio di fattibilita'), e in progettazione
gia' sottoposti o ancora da sottoporre al CIPESS. 
  4.  Il  nuovo  comma  4-bis,  proposto   all'art.   1   del   testo
contrattuale, verra' inserito come segue: 
    comma  4-bis:  al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi   realizzativi   generali   condivisi   con   il   presente
aggiornamento  del  contratto,   con   specifico   riferimento   alla
tempestiva conclusione degli interventi  previsti  nell'ambito  delle
misure del PNRR M3C1 - Misure 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8 e  M1C3 -  Ferrovie
turistiche, il gestore e' autorizzato, dopo preventiva  comunicazione
al MIMS, a rimodulare temporaneamente nell'ambito, ove possibile, del
medesimo territorio regionale, le relative risorse all'interno  delle
citate misure nel limite  del  valore  dei  finanziamenti  assegnati,
fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dal  PNRR  e
salvaguardando la prosecuzione delle attivita'  in  corso;  le  parti
provvederanno  a  recepire  le  modifiche  intervenute  nel  prossimo
contratto o nel primo aggiornamento utile». 
  5. L'integrazione all'art. 5, volta a disciplinare le modalita'  di
erogazione delle risorse recate dall'art. 1, comma 18,  della  citata
legge n. 160 del 2019 e allocate  sul  capitolo  7561  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, riportate al rigo
27 della tavola  2,  per  il  finanziamento  degli  interventi  sulle
infrastrutture ferroviarie destinati alle Olimpiadi  invernali  2026,
va resa coerente con quanto  previsto  all'art.  4  del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  del  7
dicembre 2020, in relazione alle  modalita'  di  trasferimento  delle
risorse in argomento. A tal fine le parole «che vengono  erogate  dal
MIMS a RFI, in base al credito maturato da RFI e  in  via  anticipata
sulla  base  dei  fabbisogni  previsionali  rappresentati  a  cadenza
semestrale, rettificati di eventuali surplus/deficit di  incassi  nel
semestre precedente  derivanti  dalle  differenze  tra  i  fabbisogni
previsionali rappresentati e gli effettivi  lavori  effettuati  nello
stesso periodo» dovranno essere  sostituite  con  le  seguenti:  «che
vengono erogate dal MIMS a RFI secondo le modalita' previste all'art.
4 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili». 
  6. Al  fine  del  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,  Rete
ferroviaria italiana S.p.a.: 
    6.1.  inviera'  al  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e
delle finanze l'elenco dei progetti finanziati, identificati con  CUP
(i quali dovranno riportare  la  sola  indicazione  «CUP  ATTIVO»)  e
provvisti  della  classificazione   attribuita   nel   contratto   di
programma; 
    6.2.  garantira'  il  costante  aggiornamento  della  banca  dati
amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto  legislativo  del  29
dicembre  2011,  n.  229,  che  fa  fede  rispetto  agli  avanzamenti
finanziari, fisici e procedurali degli interventi; 
    6.3. utilizzera'  i  CUP  assegnati  nei  documenti  relativi  ai
singoli  interventi,  con  indicazione  della  spesa  sostenuta,  dei
finanziamenti concessi, della loro data di  efficacia  e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il  Dipartimento
per le politiche di coesione  concordano  modalita'  nel  fornire  il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento di  tale  l'attivita',
per garantire la corretta  programmazione  e  il  monitoraggio  della
spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati. 
  7. L'aggiornamento contrattuale  deve  includere,  tra  le  risorse
aggiuntive da contrattualizzare, l'importo di 40 milioni di  euro  di
cui all'art. 73-ter, commi 3 e 4, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.  106,
pertanto Rete ferroviaria italiana S.p.a. deve integrare  le  tabelle
del citato aggiornamento con riferimento agli interventi  individuati
ed eventualmente l'appendice 10 della relazione informativa, relativa
agli studi di fattibilita' in corso. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
con il supporto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  dovra'
verificare,    prima    della    sottoscrizione    dell'aggiornamento
contrattuale, che  il  medesimo,  in  tutte  le  sue  parti,  risulti
coerente con quanto disposto dal provvedimento di assegnazione  delle
risorse  destinate  all'attuazione  del  PNRR  e   che   riporti   la
composizione,  indicata  in  premessa,  dell'importo  complessivo  di
10.460 milioni di euro derivanti dal decreto-legge 6 maggio 2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101. 
  9. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione dei documenti del contratto di  programma  2017-2021  -
parte investimenti. 
  10. Le  modifiche  apportate  all'atto  contrattuale  esaminato  da
questo Comitato in recepimento delle prescrizioni  di  cui  ai  punti
precedenti saranno oggetto di  informativa  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  nella  prossima
seduta del Comitato medesimo. 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro per il sud   
                                           e la coesione territoriale 
                                           con funzioni di presidente 
                                                    Carfagna          
Il segretario 
   Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1526