AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fluoresceina Sodica Monico» (21A06735) 
(GU n.275 del 18-11-2021)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 172/2021 del 9 novembre 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  FLUORESCEINA
SODICA MONICO, nella forma e confezione  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Ponte di Pietra n. 7 - Venezia Mestre - Italia; 
      confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro
da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32); 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare al riparo dalla luce; 
      non refrigerare o congelare. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  fiala  da  5  ml  di   soluzione   di
«Fluoresceina  sodica  monico»  100  mg/ml,   soluzione   iniettabile
contiene: 
        fluoresceina sodica 500 mg. 
    Eccipienti: 
      acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5; 
      sodio idrossido. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
      Monico S.p.a., via Ponte Di Pietra n. 7 -  30173  -  Venezia  -
Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      il  presente  prodotto  medicinale  e'  ad  uso  esclusivamente
diagnostico; 
      angiografia o  angioscopia  diagnostica  con  fluoresceina  del
fondo oculare o dei vasi iridei 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5  ml  -
A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32); 
      classe di rimborsabilita': C; 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5  ml  -
A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  USPL  -  Medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente dallo specialista in oculistica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.