PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2021 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
806). (21A06800) 
(GU n.275 del 18-11-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768  del
14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio  2021,  n.  784  del  12
luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n.
790 del 3 settembre 2021 e n. 791  del  3  settembre  2021,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto l'art. 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021,  n.  106,  che  ha  destinato,  anche  per  l'anno   scolastico
2021-2022, la somma complessiva di euro 70 milioni  in  favore  degli
enti titolari delle competenze relative  all'edilizia  scolastica  ai
sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23; 
  Vista la  nota  n.  44400  del  13  ottobre  2021  dell'Ufficio  di
Gabinetto del Ministero dell'istruzione; 
  Considerato che, al fine di garantire la didattica in  presenza  e,
contestualmente, in sicurezza nel rispetto  delle  norme  vigenti  in
materia di contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,
e' necessario prevedere anche  per  l'anno  scolastico  2021-2022  la
possibilita' per gli enti locali di stipulare contratti di  locazione
anche in deroga alla normativa vigente in  materia  di  durata  delle
locazioni immobiliari; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Misure per l'edilizia scolastica 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  corretto  svolgimento   dell'anno
scolastico 2021-2022, gli enti locali possono stipulare contratti  di
locazione per spazi ulteriori da  destinare  allo  svolgimento  delle
attivita' didattiche anche in deroga agli  articoli  27  e  42  della
legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma  1
si applicano anche a  favore  degli  enti  regionali  titolari  delle
competenze relative  all'edilizia  scolastica,  gia'  spettanti  alle
soppresse province. 
  3. Limitatamente  all'anno  scolastico  ed  educativo  2021/22,  la
destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi  all'attivita'
didattica  o  educativa   e'   sempre   consentita   temporaneamente,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica  dell'area  e  dalla
destinazione d'uso originaria di immobili  esistenti,  ad  esclusione
dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano
ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica. 
  4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le  disposizioni  del
comma 1 si applicano anche a  favore  della  Regione  titolare  delle
competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole  secondarie
di secondo grado. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio