MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2021 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  delle
infezioni causate dal microrganismo  fungino  Stemphylium  vesicarium
(maculatura bruna) nei territori della Regione Emilia-Romagna dal  1°
luglio 2020 al 30 settembre 2020. (21A06831) 
(GU n.278 del 22-11-2021)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre  2006
n. 1857, della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020,  n.  178  recante  -  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 - ed in particolare  l'art.  1,
comma 130 dove stabilisce che «al  fine  di  assicurare  un  adeguato
ristoro  alle   aziende   agricole   danneggiate   dalle   avversita'
atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire  dal  1°  gennaio
2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale  -
interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di settanta  milioni  di  euro
per l'anno 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132» cosi' come modificato da  ultimo  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53; 
  Vista la proposta  della  Regione  Emilia-Romagna  di  declaratoria
degli eventi avversi di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale, in conformita' al  regime  de  mi  ni  mi  s  nel  settore
agricolo: 
    infezioni di Stemphylium vesicarium dal  1°  luglio  2020  al  30
settembre 2020 nelle provincie di Citta'  metropolitana  di  Bologna,
Ferrara, Modena, Reggio nell'Emilia; 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  di  aver  effettuato   i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004; 
  Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale, in conformita' al regime de minimis nel settore  agricolo,
nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni  causate
  dal microrganismo  fungino  Stemphylium  vesicarium  -  (maculatura
  bruna) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per
i  danni  causati  alle  produzioni  agricole,   nei   sotto-elencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  in  conformita'  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: 
    Citta' metropolitana di Bologna: 
      infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio  2020  al  30
settembre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a),  c)  e  d),
nel territorio  dei  comuni  di  Argelato,  Baricella,  Bentivolglio,
Budrio, Castel Maggiore,  Castello  D'Argile,  Crevalcore,  Galliera,
Malalbergo, Medicina,  Minerbio,  Molinella,  Pieve  Di  Cento,  Sala
Bolognese, San Giorgio di  Piano,  San  Giovanni  in  Persiceto,  San
Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese. 
    Ferrara: 
      infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio  2020  al  30
settembre 2020; 
  provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c)  e  d),  nel
territorio  dei  comuni  di  Argenta,   Bondeno,   Cento,   Codigoro,
Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto,
Masi Torello, Ostellato, Poggio  Renatico,  Portomaggiore,  Riva  del
Po', Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera. 
    Modena: 
      infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio  2020  al  30
settembre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a),  c)  e  d),
nel territorio dei  comuni  di  Bastiglia,  Bomporto,  Campogalliano,
Camposanto, Carpi,  Castelfranco  Emilia,  Cavezzo,  Concordia  sulla
Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena,  Nonantola,  Novi
di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice  sul  Panaro,
San  Possidonio,  San  Prospero,  Savignano  sul   Panaro,   Soliera,
Spilamberto. 
    Reggio nell'Emilia: 
      infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio  2020  al  30
settembre 2020; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a),  c)  e  d),
nel territorio dei comuni di Casalgrande, Correggio, Fabbrico, Reggio
nell'Emilia, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli