PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 2021 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
808). (21A06839) 
(GU n.278 del 22-11-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'articolo  1  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del
22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020,
n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768  del
14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio  2021,  n.  784  del  12
luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del  23  agosto  2021,
numeri 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7  settembre  2021,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Ritenuto necessario  consentire  la  prosecuzione  del  progressivo
scaglionamento ed  accesso  contingentato  degli  utenti  presso  gli
uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo  dei  termini  di
pagamento  dei  trattamenti  pensionistici,  degli   assegni,   delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli  invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190; 
  Vista la nota prot. n. 4656 del 19 ottobre 2021 di  Poste  Italiane
S.p.a.; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
del 28 ottobre 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Anticipazione   del   termine   di   pagamento   delle    prestazioni
  previdenziali  corrisposte   dall'Istituto   nazionale   previdenza
  sociale 
 
  1. Allo scopo di consentire a Poste  Italiane  S.p.a.  la  gestione
dell'accesso ai  propri  sportelli  dei  titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto
nazionale  previdenza  sociale,  in  modalita'  compatibili  con   le
disposizioni in vigore adottate allo scopo  di  contenere  e  gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti  dei
titolari delle prestazioni medesime,  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle  indennita'  di
accompagnamento erogate agli invalidi  civili,  di  cui  all'art.  1,
comma 302,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  successive
integrazioni e modificazioni, di  competenza  del  mese  di  dicembre
2021, e' anticipato dal 25 novembre al 1° dicembre 2021. 
  2. Resta fermo che, ad ogni altro  effetto,  il  diritto  al  rateo
mensile delle sopra citate  prestazioni  si  perfeziona  comunque  il
primo giorno del mese di competenza dello stesso. 
  3.  Poste  Italiane  S.p.a.   adotta   misure   di   programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire  il
rispetto delle misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19,  anche  attraverso  la  programmazione  dell'accesso   agli
sportelli dei  predetti  soggetti  nell'arco  dei  giorni  lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime. 
  4. In relazione ai pagamenti di cui al comma  1,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di riaccredito  connesse  al  decesso
del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di
estinzione del diritto alla prestazione, nonche' le disposizioni  che
regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 novembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio