N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2021

Ordinanza  del  21  giugno  2021  del  Tribunale   di   Cosenza   nei
procedimenti civili riuniti promossi da MPS  Gestione  Crediti  Banca
S.p.a. e altri contro ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di  Cosenza
e altri. 
 
Esecuzione forzata - Sanita' pubblica - Misure connesse all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 - Divieto di intraprendere o  proseguire
  azioni esecutive nei  confronti  di  enti  del  Servizio  sanitario
  nazionale -  Termine  di  applicabilita'  fino  alla  data  del  31
  dicembre 2021. 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  art. 117, comma 4. 
(GU n.47 del 24-11-2021 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 
                    Sezione esecuzioni mobiliari 
 
    Il  giudice  delle   esecuzioni   dott.ssa   Assunta   Gioia,   a
scioglimento della riserva del 2 febbraio 2021; 
    Premesso che: 
        il procedimento in epigrafe nasce a seguito  di  un  apposito
provvedimento di riunione affasciante svariati pignoramenti  eseguiti
da piu' creditori nei confronti  dell'Azienda  sanitaria  provinciale
(ASP) di Cosenza [e con terzo tesoriere la Banca Nazionale del Lavoro
- BNL]; 
        superata   ogni   disputa   pregiudiziale   e/o   preliminare
all'esecuzione, attesa l'entita',  la  natura  e  la  diversita'  dei
titoli fatti valere dai numerosi creditori, il GE ha disposto una CTU
contabile al fine di accertare l'esatta quantificazione  del  petitum
dei creditori, in vista della validazione o meno sulla  richiesta  di
assegnazione; 
        il nominato CTU ha ultimato il proprio  lavoro,  evidenziando
che le somme di danaro rinvenute  presso  il  tesoriere  (giusta  sua
dichiarazione) sono capienti; 
    Considerato che: 
        le attivita' istruttorie afferenti  il  procedimento  de  quo
hanno  registrato   la   proficua   e   responsabile   collaborazione
processuale di tutte le parti coinvolte, in uno schema di  lealta'  e
probita' defensionale senza precedenti, essendo risultato  comune  il
fine  di  accertare  e/o  definire  ogni  pendenza  ultrarisalente  e
riguardante, peraltro e  forse  in  maniera  prevalente,  diritti  di
credito promananti da situazioni giuridiche attive non patrimoniali; 
        nelle more del procedimento e' intervenuto l'art. 117, quarto
comma, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in  legge  n.  77
del 2020 (1) (i cui effetti, per cio' che quivi interessa, sono stati
prorogati al 31 dicembre 2021, a seguito della legge  di  conversione
n. 21/2021); 
        in sede di applicazione della legge de  quo,  all'interno  di
una cornice interpretativa che deve conto della  ratio  ordinamentale
prevista dal libro III del codice  di  rito,  e'  parso  quanto  meno
distonico,  in  punto   di   collocazione   esegetica   letterale   e
sistematica, la previsione di una  nuova  tipizzazione  ex  lege  che
sancisce l'improcedibilita' dell'esecuzione-rispetto ad un corollario
meno  gravoso  quale  quello  della  sospensione  con  salvezza   del
vincolato - in seno alla precettivita' cui agli articoli 3, 24 e  111
della Costituzione; 
        la questione interpretativa rilevata da questo GE, e'  stata,
gia' in precedenza, esaustivamente esposta, motivata e  sintetizzata,
dal Tribunale  di  Napoli  -  XIV  sezione  civile  nel  procedimento
11675/2019 RGE - giudice dott. Valerio Colandrea - addi' 20  dicembre
2020 (2) ; 
        in tale ultima circostanza, il Tribunale  di  Napoli,  previa
sospensione, ha rimesso gli  atti  del  procedimento  esecutivo  alla
Corte  costituzionale,  dichiarando   d'ufficio   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art.  117,
quarto comma, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito  in  legge
n. 77  del  2020,  in  riferimento  agli  articoli  24  e  111  della
Costituzione; 
    Richiamato: 
        quanto statuito, in diritto, dal Consiglio  di  Stato,  nella
sentenza n. 8204/19 (3) e gia'  evidenziato  dall'Adunanza  plenaria,
con ordinanza del 15 ottobre 2014, n. 28 (4) ; 
    Ritenuto che: 
        ragioni di celerita' processuale  esortano  a  rimettere  gli
atti alla Corte costituzionale, sulla base dei  medesimi  rilievi  in
diritto gia' tratteggiati  dal  Tribunale  di  Napoli  e  di  cui  si
ratifica ogni ragionamento argomentativo-deduttivo; 
        si rinvengono obiettivi motivi in diritto per dubitare  della
legittimita'  Costituzionale  dell'art.  117,   quarto   comma,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77  del  2020  e
seguenti (vedi da ultimo la proroga ex legge n. 21/2021); 

(1) La previsione dell'art. 117, quarto comma, del  decreto-legge  n.
    34 del 2020, convertita in legge n. 77 del 2020,  si  compone  di
    tre periodi a tenore dei quali:  «Al  fine  di  far  fronte  alle
    esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione  del
    COVID-19 nonche' per assicurare al Servizio  sanitario  nazionale
    la liquidita' necessaria allo svolgimento delle attivita'  legate
    alla citata  emergenza,  compreso  un  tempestivo  pagamento  dei
    debiti  commerciali,  nei  confronti  degli  enti  del   Servizio
    sanitario nazionale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23
    giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese  o  proseguite
    azioni  esecutive»  (primo  periodo),  3  «I  pignoramenti  e  le
    prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite  dalle
    regioni  agli  enti  del  proprio  Servizio  sanitario  regionale
    effettuati prima della data di entrata  in  vigore  del  presente
    provvedimento non producono effetti dalla  suddetta  data  e  non
    vincolano  gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale   e   i
    tesorieri,  i  quali  possono  disporre,  per  le  finalita'  dei
    predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
    pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante
    il suddetto periodo»  (secondo  periodo);  «Le  disposizioni  del
    presente comma si applicano fino  al  31  dicembre  2020»  (terzo
    periodo). 

(2) TRIBUNALE DI NAPOLI XIV SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO n. 11675/2019
    R.G.E. Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea, letti
    gli  atti   della   procedura   espropriativa   sopra   indicata;
    sciogliendo  la  riserva  di  cui  all'udienza  del  19   ottobre
    2020; OSSERVA § 1. La presene procedura  espropriativa  e'  stata
    promossa nei  confronti  della  Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo
    Nazionale A. Cardarelli ad istanza di Ferraro Paolo in  forza  di
    titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 668 del 12 febbraio
    2018 della Corte d'Appello di Napoli contenente  la  condanna  al
    pagamento della  complessiva  somma  di  euro  240.000,00  (oltre
    rivalutazione ed interessi) a titolo di  risarcimento  dei  danni
    conseguenti al decesso del genitore Ferraro Giuseppe.  Nel  corso
    della procedura il terzo pignorato Intesa San Paolo S.p.A. (quale
    tesoriere  del  sopra  citato  ente)  ha   reso   la   prescritta
    dichiarazione di quantita', evidenziando al  riguardo  che  -  ai
    sensi dell'art. l del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito  in
    legge n.  67  del  1993  -  l'azienda  esecutata  ha  adottato  e
    trasmesso   le   delibere   di   quantificazione   delle    somme
    impignorabili,   nonche'   precisando   come   -   nel    periodo
    temporalmente rilevante -  non  si  sarebbero  determinati  saldi
    creditori  eccedenti  l'importo   delle   somme   oggetto   della
    quantificazione  ai  fini  dell'impignorabilita'.  A  fronte   di
    siffatta dichiarazione il creditore pignorante ne ha rilevato, in
    buona sostanza, il  carattere  positivo  (stante  l'esistenza  di
    saldi creditori in favore dell'ente) ed ha eccepito che il limite
    all'azione esecutiva conseguente all'adozione delle  delibere  di
    quantificazione delle somme impignorabili sarebbe  inefficace  ed
    inoperante nel caso di specie. A sostegno di tale conclusione, in
    particolare,  il  creditore  ha  postulato  l'esecuzione  a  cura
    dell'azienda ospedaliera di pagamenti per prestazioni per servizi
    diversi da quelli «vincolati». Segnatamente, ha depositato  copia
    del mandato n. 1404284 del 25  novembre  2019  (concernente,  per
    l'appunto, un  pagamento  prima  facie  riconducibile  a  servizi
    diversi da quelli  indispensabili)  e  -  sul  presupposto  della
    mancata prova da  parte  dell'azienda  esecutata  del  fatto  che
    l'esecuzione dei pagamenti diversi da quelli «vincolati»  avrebbe
    2 avuto luogo nel rispetto dell'ordine cronologico - ha domandato
    l'assegnazione  delle  somme  oggetto  della   dichiarazione   di
    quantita' da parte  del  tesoriere.  §  2.  Tanto  opportunamente
    premesso, alla luce della documentazione depositata dal creditore
    questo  giudice  sarebbe  chiamato  a  pronunciare  ordinanza  di
    assegnazione delle somme oggetto della dichiarazione di quantita'
    del terzo. Invero, in tema di riparto degli oneri di  allegazione
    e prova ai fini dell'operativita' del vincolo di impignorabilita'
    previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 9 del 1993,  convertito
    in legge n. 67 del 1993, la prevalente giurisprudenza di merito e
    di legittimita' e' concorde nel fare  applicazione  del  medesimo
    principio affermato con riguardo all'impignorabilita' delle somme
    in  titolarita'  degli  enti  locali  ex   art.   159   T.U.E.L.,
    affermandosi in particolare  che  «il  creditore  procedente  che
    intenda far valere l'inefficacia del vincolo di  destinazione  e'
    onerato di allegare gli specifici pagamenti per  debiti  estranei
    eseguiti  successivamente  alla  delibera,  mentre,  in  base  al
    principio della vicinanza della  prova,  spetta  all'ente  locale
    provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a  mandati
    emessi nel rispetto del  dovuto  ordine  cronologico»  (Cass.  15
    settembre 2020,  n  19103,  in  motivazione).  Tuttavia,  occorre
    considerare come - nelle more  della  presente  procedura  -  sia
    sopravvenuta la disposizione dell'art.  117,  quarto  comma,  del
    decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.
    Dunque, a fronte di una situazione di potenziale sussistenza  dei
    presupposti per la pronuncia dell'ordinanza  di  assegnazione  in
    ragione del fatto che, si ribadisce, vi e' stata l'allegazione di
    un pagamento per titoli diversi da quelli «vincolati»  e  non  e'
    stata  fornita  prova  del   rispetto   dell'ordine   cronologico
    dell'esecuzione  di  siffatti  pagamenti  a   cura   dell'azienda
    ospedaliera (stante la mancata costituzione di  quest'ultima  nel
    presente procedimento) occorre  verificare  in  quale  misura  la
    disposizione di legge sopravvenuta sia idonea ad  incidere  sulla
    perdurante vigenza del vincolo del pignoramento e, eventualmente,
    a precludere la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione. § 3. La
    previsione dell'art. 117, quarto comma, del decreto-legge  n.  34
    del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, si compone  di  tre
    periodi a tenore dei quali: «Al fine di far fronte alle  esigenze
    straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del  COVID-19
    nonche'  per  assicurare  al  Servizio  sanitario  nazionale   la
    liquidita' necessaria allo  svolgimento  delle  attivita'  legate
    alla citata  emergenza,  compreso  un  tempestivo  pagamento  dei
    debiti  commerciali,  nei  confronti  degli  enti  del   Servizio
    sanitario nazionale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23
    giugno 2011, art. 118, non possono essere intraprese o proseguire
    azioni  esecutive»  (primo  periodo);  3  «i  pignoramenti  e  le
    prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie  trasferite  alle
    regioni e agli enti  del  proprio  servizio  sanitario  regionale
    effettuati prima della data di entrata  in  vigore  del  presente
    provvedimento non producono effetti dalla  suddetta  data  e  non
    vincolano  gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale   e   i
    tesorieri,  i  quali  possono  disporre,  per  le  finalita'  dei
    predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
    pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante
    il suddetto periodo»  (secondo  periodo);  «Le  disposizioni  del
    presente comma si applicano fino  al  31  dicembre  2020»  (terzo
    periodo). Per quanto in  questa  sede  specificamente  interessa,
    occorre verificare il significato da attribuirsi alla fattispecie
    di improcedibilita' cosi' disciplinata per la  parte  concernente
    le procedure espropriative gia' pendenti nei confronti degli enti
    del Servizio sanitario nazionale.  Al  riguardo,  ritiene  questo
    giudice  che  venga  in  gioco  una  fattispecie  di   definitiva
    «improcedibilita'» delle esecuzioni gia'  intraprese.  Queste  le
    ragioni. § 3.1. Anzitutto, a  sostegno  di  tale  interpretazione
    milita il tenore letterale delta disposizione di  legge.  Invero,
    il legislatore ha espressamente sancito un divieto  generalizzato
    di agire esecutivamente nei confronti  degli  enti  del  Servizio
    sanitario nazionale (ovviamente, per il limitato periodo preso in
    considerazione della norma): viene cioe' inibito  tanto  l'avvio,
    quanto l'ulteriore prosieguo  delle  procedure  espropriative  in
    danno   di   siffatti   enti.   Peraltro,   sotto   il    profilo
    dell'interpretazione  letterale   non   deve   trascurarsi   come
    l'ordinamento non ignori disposizioni normative che, per  contro,
    disciplinano espressamente peculiari fattispecie  di  sospensione
    di procedure espropriative nei confronti di determinate categorie
    di enti pubblici, fattispecie collegate ad  esigenze  lato  sensu
    «finanriarie» ed emergenziali: il riferimento e' alla  previsione
    dell'art. 243-bis, quarto comma, T.U.E.L., la quale statuisce  la
    sospensione delle procedure espropriative pendenti nei  confronti
    di enti  locali  sottoposti  ad  una  procedura  di  riequilibrio
    finanziario pluriennale (sospensione operante  dalla  data  della
    relativa deliberazione  e  sino  all'approvazione  del  piano  di
    riequilibrio). Dunque, la circostanza per  cui  il  sopra  citato
    art. 117 abbia optato per una differente formulazione  incentrata
    sull'espressa previsione di improcedibilita' (piuttosto  che  sul
    meccanismo  della  sospensione)  appare  sintomo  di  una  scelta
    significativamente  diversa,  nel  senso,  cioe',  della  vera  e
    propria «caducazione» del vincolo del pignoramento e non gia' del
    mero arresto temporaneo dell'ulteriore corso dell'esecuzione  con
    salvaguardia del vincolo  gia'  esistente.  4  Ne'  significativi
    elementi per una diversa soluzione provengono dalla relazione  di
    accompagnamento al  testo  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
    relazione nella quale la previsione del  quarto  comma  dell'art.
    117 viene giustificata sotto  forma  di  «sospensione  temporanea
    delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino  al
    31 dicembre 2020». Invero, occorre considerare che: da un lato, i
    lavori  preparatori  di  un  testo  normativo  possano  al   piu'
    disvelare l'intentio sottesa all'intervento legislativo,  ma  non
    escludono che il  significato  della  previsione  adottata  debba
    desumersi dall'assetto che la norma abbia  concretamente  assunto
    nella formulazione  letterale  e  logico-sistematica;  dall'altro
    lato,  a  parte  l'estrema  stringatezza   della   relazione   di
    accompagnamento non puo' non concordarsi sul carattere  a-tecnico
    della  terminologia  adoperata,  atteso  che  -  attraverso   una
    denominazione onnicomprensiva - si e' inteso in realta' esprimere
    e il concetto di una sostanziale e generalizzata inibitoria delle
    azioni esecutive  (tanto  quelle  avviate  ex  novo  nel  periodo
    considerato, quanto quelle gia'  pendenti).  §  3.2.  In  secondo
    luogo  ed  in  collegamento   con   l'esegesi   letterale   della
    disposizione, occorre tener  conto  della  ratio  dell'intervento
    normativo  quale  esplicitata  nell'incipit  del  comma   4   (si
    ribadisce: «al fine di far fronte alle esigenze straordinarie  ed
    urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19  nonche'  per
    assicurare  al  Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'
    necessaria allo svolgimento delle attivita'  legate  alla  citata
    emergenza ...»). A ben vedere, la finalita'  affermata  expressis
    verbis dal  legislatore  di  «assicurare  ai  Servizio  sanitario
    nazionale la liquidita' necessaria»  potrebbe  essere  realizzata
    unicamente attraverso una  qualche  forma  di  liberazione  delle
    somme vincolate, laddove invece - qualora si opinasse nei termini
    di una mera temporanea  sospensione  dell'ulteriore  corso  della
    procedura - i beni pignorati resterebbero comunque vincolati alla
    soddisfazione dei crediti azionati esecutivamente,  in  tal  modo
    determinandosi la vanificazione  del  risultato  legislativamente
    prefissato. In tale prospettiva, cioe', il divieto di  proseguire
    le procedure gia' pendenti apparirebbe privo  di  sostanziale  ed
    utile giustificazione: non sarebbe infatti idoneo  ad  assicurare
    un risultato  effettivo  ne'  per  l'ente  esecutato  (stante  la
    persistenza del  vincolo  sulle  somme  pignorate),  ne'  per  il
    creditore che abbia gia' avviato l'azione esecutiva (per il quale
    vi sarebbe un differimento della  possibilita'  di  procedere  al
    soddisfacimento delle proprie ragioni sulle somme  comunque  gia'
    vincolate).  §  3.3.  La  soluzione  qui  prospettata  trova   un
    ulteriore supporto nell'interpretazione logico-sistematica  della
    previsione del quarto comma dell'art. 117 e, in particolar  modo,
    nell'esegesi congiunta delle disposizioni contenute nel  primo  e
    nel secondo periodo. 5 Al riguardo,  si  e'  visto  come  -  dopo
    l'affermazione generale contenuta nel primo periodo in ordine  al
    divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive  nei  confronti
    degli enti del Servizio sanitario nazionale - il secondo  periodo
    della disposizione in esame contenga una disposizione ad hoc  per
    i procedimenti gia' pendenti. In particolare,  la  previsione  si
    dipana in una duplice e  complementare  direzione:  da  un  lato,
    vi e'  la  comminatoria  di  una  (per  certi  versi   singolare)
    sopravvenuta «inefficacia» del pignoramento; dall'altro lato,  e'
    espressamente sancito il recupero  della  piena  «disponibilita'»
    delle somme ad opera degli enti  del  servizio  sanitario  e  dei
    rispettivi tesorieri. Cio' posto, ritiene questo  giudice  che  -
    pur a fronte di una formulazione non del  tutto  perspicua  -  la
    previsione in discorso si riferisca a tutti i  pignoramenti  gia'
    pendenti e non solo  a  quelli  che  investano  determinati  beni
    (ovverosia, le rimesse finanziarie  provenienti  dalle  regioni).
    Invero, in punto di diritto sarebbe difficilmente ipotizzabile un
    pignoramento che investa rimesse  finanziarie  provenienti  dalle
    regioni: come noto, gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
    sono soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi  della  legge
    n. 720 del 1984, ragion per cui - ai sensi dell'art. 1-bis  della
    legge in questione - l'azione esecutiva non  puo'  che  svolgersi
    nei confronti del soggetto preposto al servizio di  tesoreria  ed
    in relazione alle  somme  giacenti  sulle  relative  contabilita'
    speciali.   Dunque,   una   limitazione   della   portata   della
    disposizione del secondo periodo ai soli pignoramenti concernenti
    le rimesse finanziarie provenienti dalle regioni  si  tradurrebbe
    nello svuotamento di significato della  disposizione  legislativa
    in esame, laddove, al  contrario,  l'origine  «emergenziale»  non
    esclude che essa debba essere collocata pur sempre nel quadro  di
    un determinato «sistema», cio' che rappresenta il  sostrato  alla
    luce  del  quale  ricostruire  il  significato  della  previsione
    medesima. Nel quadro cosi' delineato, allora, il riferimento alle
    rimesse finanziarie deve leggersi in  collegamento  non  gia'  ai
    pignoramenti pregressi (i quali non potrebbero che  riguardare  -
    si ribadisce - il saldo di cassa gestito dal soggetto tesoriere),
    bensi' alle prenotazioni a debito eventualmente operate,  il  che
    giustifica la portata della specificazione contenuta.  In  questa
    prospettiva, dunque, la previsione del secondo periodo non appare
    disciplinare una fattispecie distinta  (e  speciale)  rispetto  a
    quella del primo periodo, bensi' costituisce la specificazione  -
    con riferimento alle procedure pregresse - del  divieto  generale
    di agire esecutivamente gia' sancito nel primo periodo. In  altri
    termini,  il  senso  della  disposizione  e'  di  specificare  le
    conseguenze del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive in
    relazione alle procedure gia' pendenti, contemplando per esse  un
    meccanismo di sopravvenuta perdita di efficacia del vincolo 6 del
    pignoramento e - in via del tutto speculare - affermando la piena
    disponibilita' delle somme da parte degli  enti  debitori  e  dai
    rispettivi tesorieri. § 3.4. Infine,  un  ultimo  argomento  puo'
    individuarsi in una prospettiva per cosi' dire «storica», ponendo
    mente all'immediato  antecedente  della  disposizione  in  esame:
    ovverosia, la previsione dell'art. 1, comma 51,  della  legge  n.
    220 del  2010,  la  quale  pare  aver  rappresentato  il  modello
    normativo  al   quale   il   legislatore   dell'emergenza   si e'
    materialmente ispirato. Sotto questo profilo, infatti, il  tenore
    dell'art. 117, quarto comma, del decreto-legge n.  34  del  2020,
    convertito  in  legge  n.  77  del   2020,   risulta   pressoche'
    coincidente - mutatis mutandis - con quello  di  cui  alla  prima
    versione dell'art. 1, comma 51,  della  legge  n.  220  del  2010
    (ovverosia, la versione vigente prima della novella  operata  con
    l'art. 6-bis del decreto-legge n. 158  del  2012,  convertito  in
    legge n. 189 del 2012). A ben vedere, entrambe  le  disposizioni:
    contengono l'esplicitazione in premessa dell'esigenza  perseguita
    dal  legislatore  di  assicurare  la  concreta  operativita'   di
    pagamenti a cura degli enti del Servizio sanitario nazionale (nel
    primo caso in dipendenza  della  procedura  di  ricognizione  dei
    debiti per le regioni soggette a piani di rientro  dei  disavanzi
    sanitari;  nel  secondo  caso  in  collegamento  con  l'attivita'
    derivante  dall'emergenza  epidemiologica   per   il   COVID-19);
    affermano  conseguentemente  un  identico   divieto   di   azioni
    esecutive onde assicurare il raggiungimento della finalita' cosi'
    affermata  (testualmente  sancendosi  che  «non  possono   essere
    intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive»);  disciplinano  in
    termini pressoche' identici la sorte dei pignoramenti pregressi e
    delle prenotazioni a  debito  gia'  operate,  nel  senso  che  in
    entrambi i casi si prevede che essi non producano effetto  e  che
    gli  enti  ed   i   rispettivi   tesorieri   abbiano   la   piena
    disponibilita' delle somme («i pignoramenti e le  prenotazioni  a
    debito sulle rimesse finanziarie  trasferite  dalle  regioni  ...
    effettuati prima ... non producono effetti  dalla  suddetta  data
    ... e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i
    tesorieri,  i  quali  possono  disporre,  per  le  finalita'  dei
    predetti enti ... delle somme agli stessi trasferite  durante  il
    suddetto periodo»). In  tale  contesto,  peraltro,  non  appaiono
    rilevanti  le  differenze  presenti  nella  successiva   versione
    dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220  del  2010,  differenze
    riconducibili, essenzialmente, alla esplicitazione di una vera  e
    propria  «estinzione»  dei  pignoramenti  gia'  pendenti   («sono
    estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente
    disposizione»)  e  ad  una  piu'  incisiva   affermazione   della
    riacquisizione di disponibilita'  delle  relative  somme  («Dalla
    medesima data cessano i  doveri  di  custodia  7  sulle  predette
    somme, con obbligo per i  tesorieri  di  renderle  immediatamente
    disponibili,  senza   previa   pronuncia   giurisdizionale,   per
    garantire  l'espletamento  delle  finalita'  indicate  nel  primo
    periodo»).  Invero,  come  e'  stato  sottolineato  dalla   Corte
    costituzionale  nella  sentenza  n.  186  del  2013,  la  novella
    dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito  in
    legge  n.  189  del  2012,  ha  semplicemente  estremizzato   «le
    soluzioni gia' presenti nella previgente disciplina», della quale
    la novella ha rappresentato, a ben  vedere,  una  piu'  chiara  e
    perspicua  evoluzione  normativa.  Cio'  posto,  la   sostanziale
    identita' e continuita' tra il testo dell'art. 1, comma 51, della
    legge n. 220 del 2010 (quanto meno nella versione  originaria)  e
    l'attuale previsione dell'art. 117 costituisce un elemento che  -
    sul piano interpretativo - induce a  ricostruire  la  portata  di
    quest'ultima disposizione in termini analoghi  a  quelli  che  la
    giurisprudenza aveva prospettato in passato con riferimento  alla
    prima:    ovverosia,    quale     improcedibilita'     definitiva
    dell'esecuzione in precedenza avviata nei  confronti  degli  enti
    del servizio sanitario  nazionale.  §  4.  La  conclusione  sopra
    raggiunta presenta indubbi aspetti di criticita' sotto il profilo
    costituzionale e in special modo -  come  meglio  si  vedra'  nel
    prosieguo - in riferimento ai parametri di cui agli articoli 24 e
    111 della Costituzione.  Prima  di  concentrare  l'attenzione  su
    siffatti aspetti, tuttavia, non appare fuor luogo  verificare  la
    praticabilita'  di  una  diversa   interpretazione   diretta   ad
    «attenuare» i riflessi della sanzione di  improcedibilita'  sulle
    procedure espropriative gia' pendetti. Nondimeno, ritiene  questo
    giudice che la soluzione al quesito debba essere negativa. § 4.1.
    Anzitutto,  si  e'  gia'  evidenziato  come  non  sia   possibile
    interpretare il divieto di proseguire le procedure  espropriative
    gia' pendenti nei termini  di  una  mera  sospensione  temporanea
    dell'ulteriore corso dell'esecuzione, con salvezza degli  effetti
    dei pignoramenti gia' eseguiti. Infatti, vi ostano  gli  elementi
    complessivamente  ricavabili   dalla   ricostruzione   letterale,
    teleologica e logico-sistematica della disposizione in esame.  In
    altri termini, la praticabilita' di una mera «sospensione» appare
    smentita   sia   dall'espressa   previsione   nei   termini    di
    improcedibilita' dell'esecuzione, sia  dall'obiettivo  perseguito
    dal legislatore con l'introduzione  del  divieto  (si  ribadisce,
    «liberare» liquidita' in favore degli enti del servizio sanitario
    nazionale al fine  di  far  fronte  alle  maggiori  spese  legate
    all'emergenza epidemiologica), sia  dalla  precisazione  comunque
    operata in punto di  sopravvenuta  inefficacia  dei  pignoramenti
    pregressi.  §  4.2.  In  secondo  luogo,  non  appare  plausibile
    un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame che  -
    collegando il divieto del comma 4 alle  precedenti  previsioni  8
    dei commi 1, 2 e 3  dell'art.  117  -  limiti  l'operativita'  di
    siffatto divieto alle sole (maggiori) risorse finanziarie messe a
    disposizione del  servizio  sanitario  nazionale  in  conseguenza
    dell'emergenza  da  COVID-19.  Indubbiamente,   il   divieto   di
    procedere esecutivamente si colloca nel quadro di un  piu'  ampio
    intervento volto ad «incrementare»  le  risorse  per  far  fronte
    all'emergenza  epidemiologica,  cio'  che  ha  avuto  luogo   sia
    attraverso  l'ampliamento  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
    regioni (comma 1), sia attraverso la previsione dell'obbligo  per
    le regioni di integrale messa a disposizione di tali  fondi  agli
    enti del servizio sanitario (comma 3). Tuttavia,  in  alcun  modo
    quel divieto e' limitato ai soli trasferimenti finanziari operati
    con  il  medesimo  art.  117,  ne'  l'obiettivo  dichiarato   dal
    legislatore di assicurare una maggiore liquidita'  per  gli  enti
    del Servizio sanitario nazionale giustifica  una  limitazione  di
    tal  fatta.  In  altri  termini,  una   tale   prosperazione   si
    tradurrebbe nell'elisione di una rilevante  parte  del  contenuto
    precettivo della norma, atteso che non  avrebbe  ragion  d'essere
    ne' la previsione del divieto (non solo di iniziare, ma anche) di
    proseguire le azioni esecutive, ne' la  sanzione  di  inefficacia
    dei pignoramenti gia' eseguiti alla data  di  entrata  in  vigore
    della disposizione di legge. § 4.3. Resta da verificare un'ultima
    opzione: quella di  un'interpretazione  che  -  con  riguardo  ai
    pignoramenti pregressi - non escluda la caducazione degli effetti
    (e, quindi, l'inoperativita' del vincolo gia' perfezionato  sulle
    somme), ma postuli comunque il carattere meramente temporaneo  di
    tale fenomeno sotto forma  di  «reviviscenza»  del  vincolo  allo
    spirare del termine sancito dal  legislatore  (ovviamente,  sulle
    sole disponibilita' finanziarie  successive).  Tuttavia,  neppure
    tale soluzione  appare  plausibile.  Anzitutto,  oltre  ai  sopra
    citati elementi di carattere letterale e logico-sistematico  deve
    evidenziarsi  come  un  fenomeno  del  genere  non  solo   appaia
    sostanzialmente  sconosciuto  al  vigente  ordinamento  giuridico
    processuale,  ma  ponga  soprattutto  inevitabili   problemi   in
    relazione   alle   modalita'   con   cui   operare   la   pretesa
    «reviviscenza» del vincolo del  pignoramento,  essendo  difficile
    ipotizzarne il  ripristino  automatico  sol  che  si  pensi  alle
    esigenze di certezza nei rapporti con  un  soggetto  estraneo  ai
    rapporti di debito-credito (tale essendo il terzo pignorato).  In
    ogni caso, poi, una soluzione del genere non escluderebbe  che  -
    stante la caducazione del vincolo del pignoramento  (sebbene  con
    un'efficacia  per  cosi'  dire  temporanea)  -  sarebbe  comunque
    paralizzato il diritto di  agire  esecutivamente  del  creditore.
    Dunque, non verrebbe  eliminato  quel  punto  di  «frizione»  con
    l'esigenza di assicurare la tutela costituzionale del diritto  di
    azione del creditore. 9 §  5.  Le  considerazioni  che  precedono
    comportano che, nel  caso  di  specie,  questo  giudice  dovrebbe
    procedere non gia' all'ordinanza  di  assegnazione,  bensi'  alla
    dichiarazione  di  definitiva  improcedibilita'  della   presente
    esecuzione. In conformita' alla complessiva interpretazione sopra
    operata,  infatti,  la  sopravvenuta  previsione  dell'art.  117,
    quarto comma, del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito  in
    legge n. 77 del 2020, si  risolve  nel  venir  meno  dell'oggetto
    dell'esecuzione  gia'  intrapresa,  cio'  in  conseguenza   della
    caducazione ex  lege  del  vincolo  del  pignoramento.  Tuttavia,
    appare legittimo dubitare della compatibilita'  di  una  siffatta
    conclusione in relazione alle disposizioni degli  articoli  24  e
    111 della Costituzione in  tema  di  tutela  giurisdizionale  dei
    diritti e giusto processo. In  proposito,  possono  svolgersi  le
    seguenti considerazioni generali. § 5.1. E' noto  come  la  Corte
    costituzionale abbia affrontato in plurime occasioni la questione
    della legittimita' di previsioni legislative dirette al  «blocco»
    di azioni esecutive nei confronti  di  determinate  categorie  di
    enti pubblici (e, in special modo, quelli del servizio  sanitario
    nazionale). Ai  fini  di  opportuna  sintesi  appare  sufficiente
    richiamare quanto precisato nella sentenza n. 186 del 2013, nella
    quale - nell'esaminare la questione della legittimita'  dell'art.
    1, comma 51, della legge n. 220 del 2010  (disposizione  che,  si
    ribadisce, ha rappresentato il modello di riferimento  utilizzato
    anche nel caso  di  specie)  -  i  giudici  costituzionali  hanno
    compendiato le condizioni in presenza delle quali  la  previsione
    del divieto di azioni esecutive e la caducazione delle  procedure
    gia' pendenti possa ritenersi compatibile con  i  principi  degli
    articoli 24 e 111 della Costituzione. Nelle parole  della  Corte,
    in particolare, un intervento  legislativo  di  tal  fatta  «puo'
    ritenersi  giustificato  da  particolari   esigenze   transitorie
    qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia  limitato  ad  un
    ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004  e  n.  310
    del 2003) e,  per  altro  verso,  le  disposizioni  di  carattere
    processuale che incidono  sui  giudizi  pendenti,  determinandone
    l'estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere
    sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra  via
    che non sia quella della esecuzione  giudiziale,  la  sostanziale
    realizzazione  dei  diritti  oggetto  delle   procedure   estinte
    (sentenze  n.  277  del  2012  e  n.  364   del   2007)»   (Corte
    costituzionale sentenza n. 186  del  2013,  in  particolare  par.
    4.1.).  §  5.2.  Cio'  posto,  con   riguardo   alla   previsione
    potenzialmente  applicabile  nel  caso  di  specie  e'  legittimo
    dubitare del rispetto delle condizioni sopra indicate. Se e' vero
    che l'orizzonte temporale della disposizione in discorso e' stato
    oggettivamente limitato (operando il divieto  -  salvo  ulteriori
    interventi legislativi -  sino  al  10  31  dicembre  2020)  deve
    tuttavia osservarsi come non sia stato  delineato  un  meccanismo
    idoneo ad assicurare una tutela sostanziale in  via  equivalente.
    Per la verita', il legislatore  non  ha  ignorato  l'esigenza  di
    contemplare - pur nel  quadro  di  una  situazione  indubbiamente
    emergenziale quale quella derivante dall'emergenza epidemiologica
    da COVID-19 - strumenti idonei ad assicurare  il  soddisfacimento
    delle ragioni dei creditori degli  enti  del  Servizio  sanitario
    nazionale. Sotto  questo  profilo,  infatti,  i  commi  5-11  del
    medesimo art. 117 hanno introdotto la possibilita' per le regioni
    di richiedere anticipazioni di liquidita' alla Cassa  Depositi  e
    Prestiti da destinare al «ai pagamenti dei debiti  certi  liquidi
    ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019  relativi  a
    somministrazioni,  forniture,  appalti  e  a   obbligazioni   per
    prestazioni  professionali»,  previsione  che  deve  leggersi  in
    collegamento con le statuizioni contenute nel precedente art. 115
    (istitutivo di un «Fondo  di  liquidita'  per  il  pagamento  dei
    debiti  commerciali  degli  enti  territoriali»   con   dotazione
    finanziaria ad hoc). Nondimeno, appare dubbia  l'effettivita'  di
    un siffatto meccanismo al fine  di  assicurare  la  tutela  delle
    ragioni dei crediti colpiti dal divieto di azioni esecutive, cio'
    ove si ponga mente al  fatto  che:  il  sistema  contemplato  dal
    legislatore non e' automaticamente collegato al divieto di azioni
    esecutive, bensi' si risolve nell'approntamento di un mero canale
    finanziario ulteriore in favore delle regioni;  conseguentemente,
    non  vi   e'   alcun   obbligo   ma   una   mera   facolta'   per
    l'amministrazione    regionale    interessata    di     avvalersi
    dell'anticipazione di liquidita'  in  questione,  rincorrendo  in
    particolare  una  deliberazione  ad   iniziativa   della   Giunta
    regionale da adottarsi entro un termine prefissato (deliberazione
    che  in  alcun  modo  configura  un  atto   dovuto);   infine   e
    soprattutto, non e'  contemplata  una  tutela  generalizzata  per
    qualsivoglia  credito  gia'  azionato   esecutivamente,   potendo
    l'anticipazione essere  destinata  all'estinzione  unicamente  di
    determinate tipologie di debiti (ovverosia,  quelli  «relativi  a
    somministrazioni,  forniture,  appalti  e  a   obbligazioni   per
    prestazioni professionali»), con la  conseguenza  per  cui  -  ad
    esempio - per un credito  quale  quello  azionario  nel  caso  di
    specie (si ribadisce, un'obbligazione a  titolo  di  risarcimento
    danni)  non  sarebbe  ipotizzabile   alcuna   Forma   di   tutela
    equivalente. § 5.3.  Le  considerazioni  che  precedono  inducono
    allora  a  configurare  come  rilevante  e   non   manifestamente
    infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
    117, quarto comma, del decreto-legge n. 34 del  2020,  convertito
    in legge n. 77 del 2020, sotto un duplice profilo: 11  anzitutto,
    in relazione al parametro dell'art. 24 della Costituzione  atteso
    che il «sacrificio» posto a carico dei creditori degli  enti  del
    Servizio sanitario nazionale  (sotto  forma  di  improcedibilita'
    delle azioni esecutive dagli stessi  gia'  promosse)  non  appare
    «bilanciato» con la previsione di un sistema di effettiva  tutela
    equivalente, con consequenziale vanificazione degli effetti della
    tutela giurisdizionale gia' conseguita nei procedimenti esecutivi
    promossi da quei creditori; in secondo luogo, poi,  in  relazione
    altresi'  al  parametro  dell'art.  111  della  Costituzione  con
    riguardo al concetto della «parita' delle armi», atteso che,  con
    la  disposizione  censurata,  il  legislatore   ha   finito   per
    introdurre una fatispecie di ius singulare che - pur originata da
    comprensibili preoccupazioni legate all'emergenza  epidemiologica
    in corso - ha determinato uno sbilanciamento fra due posizioni in
    gioco, esentando  quella  pubblica,  di  cui  lo  Stato  risponde
    economicamente,  dagli  effetti  pregiudizievoli  delle  condanne
    giudiziarie subite. Nella misura in cui la disposizione dell'art.
    117  dovrebbe  trovare  applicazione  nel  caso  di  specie  (con
    conseguente rilevanza della questione ai fini del prosieguo della
    presente procedura), pertanto, ritiene questo giudice di disporre
    d'ufficio la rimessione degli atti alla Corte costituzionale  per
    la soluzione della questione di legittimita'  sopra  prospettata.
    P.Q.M. Letto l'art. 23 della  legge  n.  87  del  1953;  DICHIARA
    d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
    di legittimita' dell'art. 117, quarto comma, del decreto-legge n.
    34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020,  in  riferimento
    agli articoli 24  e  111  della  Costituzione  e  per  l'effetto;
    DISPONE la  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale.
    DICHIARA   sospeso   il   presente   procedimento.   DISPONE   la
    comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria,
    alle parti del procedimento, alla Presidenza  del  Consiglio  dei
    ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del  Senato
    della  Repubblica.  Napoli,   20   dicembre   2020   Il   giudice
    dell'esecuzione dott. Valerio Colandrea. 

(3) occorre distinguere tra sospensione propria per  pregiudizialita'
    (art. 295 c.p.c., secondo cui «il giudice dispone che il processo
    sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice  deve
    risolvere una controversia,  dalla  cui  definizione  dipende  la
    decisione della causa») e sospensione impropria in senso  stretto
    (incidente di costituzionalita',  questione  eurounitaria)  e  in
    senso lato (sospensione  per  questione  di  costituzionalita'  o
    eurounitaria   sollevata   da   altro   giudice),   istituto   di
    elaborazione giurisprudenziale che, in assenza di  una  contraria
    disposizione normativa, e' stato pensato per ragioni di  economia
    processuale, per evitare plurime rimessioni a diverso giudice  di
    identica questione sollevata in altro giudizio. 

(4) che ha ammesso la sospensione - «tale istituto e' conforme sia al
    principio di economia dei  mezzi  processuali  che  a  quello  di
    ragionevole durata del  processo  (che  assumono  un  particolare
    rilievo nel processo  amministrativo  in  cui  vengono  in  gioco
    interessi pubblici), in quanto,  da  un  lato,  si  evitano  agli
    uffici, alle parti ed  alla  medesima  Corte  costituzionale  (e,
    quindi, alla  Corte  di  giustizia  UE)  dispendiosi  adempimenti
    correlati alla rimessione della questione  di  costituzionalita',
    dall'altro si previene il rischio di  prolungare  la  durata  del
    giudizio di costituzionalita' (e di riflesso di quelli a quo)». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953: 
        dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata
la  questione  di  legittimita'  dell'art.  117,  quarto  comma,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020,  in
riferimento  agli  articoli  24  e  l11  della  Costituzione  e   per
l'effetto: 
          dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; 
          dichiara sospeso il presente procedimento; 
        dispone la comunicazione della  presente  ordinanza,  a  cura
della cancelleria, alle parti del procedimento, alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Si comunichi. 
        Cosenza, 21 giugno 2021 
 
                          Il giudice: Gioia