Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Pseudoefedrina Cloridrato E-Pharma Trento». (21A06916)(GU n.281 del 25-11-2021)
Estratto determina AAM/PPA n. 855/2021 del 17 novembre 2021 Si autorizza la seguente variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.1 per l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO e PSEUDOEFEDRINA CLORIDRATO E-PHARMA TRENTO (A.I.C. n. 040055) anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle gia' autorizzate all'immissione in commercio in Italia. Forma farmaceutica: compresse effervescenti. Principi attivi: paracetamolo e pseudoefedrina cloridrato. A.I.C. n. 040055030 «500 mg/60 mg compresse effervescenti», 10 compresse in tubo PP (A.I.C. base 32 166D7Q). Codice pratica: N1A/2021/458. Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a. (codice SIS 7187). Classificazione ai fini della rimborsabilita' Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis. Classificazione ai fini della fornitura Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC. Stampati La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.