DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2021, n. 176
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanita'. (21G00190)(GU n.283 del 27-11-2021)
Vigente al: 12-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», e in particolare, l'articolo 7; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e' aggiunto il seguente: «In ragione delle specificita' territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuita' dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige puo' prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Speranza, Ministro della salute Lamorgese, Ministro dell'interno Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia