N. 238 SENTENZA 20 ottobre - 7 dicembre 2021
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato - Denunciata disparita' di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a). - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.(GU n.49 del 9-12-2021 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giancarlo CORAGGIO;
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco
MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma
9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale
ordinario di Napoli, nel procedimento penale a carico di G. R., con
ordinanza del 19 marzo 2020, iscritta al n. 189 del registro
ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 19 marzo 2020 (reg. ord. n. 189 del 2020),
il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del
codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la
sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma
non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti
di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), con riferimento al delitto di
cui all'art. 291-ter, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), per contrasto con gli
artt. 3 (recte: art. 3, primo comma) e 27 (recte: art. 27, terzo
comma), della Costituzione.
1.1.- Il giudice a quo premette che il procedimento attiene
all'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione della pena di anni
uno e mesi quattro di reclusione, irrogata per il delitto di
trasporto di tabacchi lavorati esteri del peso di chilogrammi 195,2,
occultati all'interno di un autoveicolo, con l'aggravante di aver
adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato
e con recidiva reiterata specifica.
Il rimettente ricorda che il difensore, subordinatamente
all'istanza di revoca dell'ordine di carcerazione, ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a),
cod. proc. pen., richiamando il parere favorevole reso dal medesimo
ufficio del pubblico ministero in altro procedimento di esecuzione.
Il giudice a quo osserva che l'accoglimento dell'istanza di revoca e'
precluso da tale norma, la quale vieta di disporre la sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per
i delitti di cui all'art. 4-bis ordin. penit., tra i quali e'
compreso il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
aggravato.
La norma censurata comporta, infatti, un piu' grave trattamento
in tema di esecuzione della detenzione non superiore a quattro anni,
nonostante il titolo di reato e la pena breve irrogata, ed impedisce
al condannato di accedere "da libero", come previsto dall'art. 656,
comma 5, cod. proc. pen., alle misure alternative, salve le
valutazioni di merito del tribunale di sorveglianza.
1.2.- Il giudice a quo dubita, quindi, della compatibilita'
dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. con gli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, Cost. In particolare, l'ipotesi
aggravata del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
indicata dal comma 1 dell'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973,
dovrebbe differenziarsi nelle modalita' di esecuzione della pena
dalle ipotesi invece contemplate nel comma 2 dello stesso articolo,
che costituiscono aggravanti ad effetto speciale, ricollegate all'uso
di armi, alla presenza di piu' persone e agli ostacoli o violenza
opposta agli organi di polizia giudiziaria, nonche' al collegamento
con reati contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione o a circuiti finanziari e societari dediti al
riciclaggio.
Stante la diversita' delle condotte e del correlato allarme
sociale dei reati di contrabbando, il giudice a quo evidenzia che il
delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973
non richiede necessariamente l'esistenza di una stabile
organizzazione criminale, ma puo' essere realizzato anche con
condotte estemporanee, di limitato impatto ed e' ben diverso da quei
reati che sacrificano il patrimonio, la liberta' e la vita delle
vittime, pure ricompresi nella "seconda fascia" dell'art. 4-bis
ordin. penit.
La norma censurata determinerebbe altresi' un ingiustificato
deteriore trattamento tra le diverse fattispecie di detenzione e
trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonche'
rispetto ad altre piu' gravi fattispecie, come la detenzione e lo
spaccio di droghe pesanti, non interessate dal divieto (se non
aggravate dall'ingente quantita' ex art. 80, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza»), o i delitti di rapina ed estorsione,
parimenti non interessati - nelle forme non aggravate - dal divieto
di sospensione dell'esecuzione.
Il Tribunale di Napoli richiama le sentenze n. 253 del 2019 e n.
125 del 2016 di questa Corte e sostiene che la disposizione censurata
si fonderebbe, appunto, su di una «aprioristica presunzione di
pericolosita', oltrepassando il limite della non manifesta
irragionevolezza delle scelte legislative», colpendo anche chi abbia
commesso un reato di modesta gravita' e abbia riportato condanna a
una pena detentiva breve, come il condannato nel giudizio a quo.
Nella specie, la presunzione del collegamento con organizzazioni
criminali rimarrebbe vieppiu' esclusa, giacche' l'aggravante generica
e' stata elisa dal giudice del merito in sede di bilanciamento con
l'attenuante di cui all'art. 62-bis del codice penale.
1.3.- La disposizione in parola violerebbe anche l'art 27, terzo
comma, Cost., poiche' sarebbe irragionevole applicare la modalita'
intramuraria di esecuzione della pena a prescindere da ogni
valutazione in concreto del percorso di emenda intrapreso.
Del resto, nel caso di specie, il giudice di merito ha irrogato
la pena considerando l'entita' della condotta, valutando condizioni
soggettive e oggettive, nel mentre la prognosi di pericolosita' di
recidiva era stata gia' compiuta nella fase cautelare mediante
l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
La scelta di ricomprendere il delitto di cui all'art. 291-ter,
comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 nel novero dei reati ostativi alla
concessione della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto
rientrante nella "seconda fascia" dell'art. 4-bis ordin. penit., non
rivelerebbe i vizi lamentati dal Tribunale di Napoli, in
considerazione dell'ipotesi aggravata di contrabbando.
L'atto di intervento richiama la sentenza n. 216 del 2019 di
questa Corte.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 19 marzo
2020 (reg. ord. n. 189 del 2020), ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del
codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la
sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma
non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti
di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), con riferimento al delitto di
cui all'art. 291-ter, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), per contrasto con gli
artt. 3 (recte: art. 3, primo comma) e 27 (recte: art. 27, terzo
comma) della Costituzione.
1.1.- Il procedimento a quo concerne l'istanza di revoca
dell'ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione, irrogata per il delitto di trasporto di tabacchi lavorati
esteri del peso di chilogrammi 195,2, occultati all'interno di un
autoveicolo, con l'aggravante di aver adoperato mezzi di trasporto
appartenenti a persone estranee al reato e con recidiva reiterata
specifica. L'accoglimento di detta istanza di revoca sarebbe precluso
dalla norma censurata, la quale vieta di disporre la sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per
i delitti di cui all'art. 4-bis ordin. penit., tra i quali e'
compreso il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
aggravato.
Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 656, comma 9, lettera
a), cod. proc. pen. comporterebbe un piu' grave trattamento esecutivo
della pena della reclusione non superiore a quattro anni e
impedirebbe al condannato di accedere "da libero", come previsto
dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., alle misure alternative,
salve le valutazioni di merito del tribunale di sorveglianza.
Il Tribunale di Napoli dubita, quindi, della compatibilita'
dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. con gli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, Cost.
1.2.- Ad avviso del rimettente, l'ipotesi aggravata del delitto
di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, prevista dal comma 1
dell'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, dovrebbe differenziarsi
nelle modalita' di esecuzione della pena dalle ipotesi contemplate
nel comma 2 dello stesso articolo, che costituiscono aggravanti ad
effetto speciale, riferite all'uso di armi, alla presenza di piu'
persone e agli ostacoli o violenza opposta agli organi di polizia
giudiziaria, nonche' al collegamento con reati contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione o a circuiti finanziari
e societari dediti al riciclaggio.
Tenuto conto della diversita' delle condotte e del correlato
allarme sociale dei reati di contrabbando, il giudice a quo evidenzia
che il delitto di cui all'art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del
1973 non richiede necessariamente l'esistenza di una stabile
organizzazione criminale, ma puo' essere realizzato anche con
condotte estemporanee, di limitato impatto, ed e' ben diverso da quei
reati che sacrificano il patrimonio, la liberta' e la vita delle
vittime, pure ricompresi nella "seconda fascia" dell'art. 4-bis
ordin. penit.
La norma censurata determinerebbe altresi' un ingiustificato
deteriore trattamento tra le diverse fattispecie di detenzione e
trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonche'
rispetto ad altre piu' gravi fattispecie, quali la detenzione e lo
spaccio di droghe pesanti, non interessate dal divieto (se non
aggravate dall'ingente quantita' ex art. 80, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza»), o i delitti di rapina ed estorsione,
parimenti non interessati - nelle forme non aggravate - dal divieto
di sospensione dell'esecuzione.
Il Tribunale di Napoli sostiene che la norma censurata si
fonderebbe su di una aprioristica presunzione di pericolosita',
oltrepassando il limite della non manifesta irragionevolezza delle
scelte legislative, giacche' colpisce anche chi abbia commesso un
reato di modesta gravita' e abbia riportato condanna a una pena
detentiva breve, come il soggetto condannato nel giudizio a quo.
Nella specie, la presunzione del collegamento con organizzazioni
criminali dovrebbe ritenersi esclusa in quanto l'aggravante comune e'
stata elisa dal giudice del merito in sede di bilanciamento con le
attenuanti generiche.
1.3.- Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione in
parola violerebbe anche l'art. 27, terzo comma, Cost., poiche'
sarebbe irragionevole applicare la modalita' esecutiva carceraria a
prescindere da ogni valutazione in concreto del percorso di emenda
intrapreso, dovendosi tener presente che il giudice di merito ha
irrogato la pena considerando l'entita' della condotta e valutando
condizioni soggettive e oggettive; la prognosi di pericolosita' di
recidiva, del resto, era stata gia' compiuta nella fase cautelare con
l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.
2.- Le questioni non sono fondate.
3.- L'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. ha gia' in
piu' occasioni formato oggetto di esame da parte di questa Corte.
3.1.- L'ordinanza n. 166 del 2010 ha rilevato che la
disposizione, nella parte in cui prevede che la sospensione
dell'esecuzione delle pene detentive brevi, secondo la regola fissata
dal comma 5 del medesimo art. 656, non possa essere disposta «nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»,
costituisce un vincolo per l'attivita' del pubblico ministero, posto
«in funzione della presunzione di pericolosita' che concerne i
condannati per i delitti compresi nel catalogo appena citato». La
medesima ordinanza ha tuttavia precisato che spetta poi al tribunale
di sorveglianza «la valutazione delle istanze di condannati, i quali,
dopo l'ordine di carcerazione e l'eventuale provvedimento sospensivo
che puo' accompagnarlo, chiedano l'accesso a forme alternative di
esecuzione della pena».
3.2.- Con la sentenza n. 125 del 2016 e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost.
(restando assorbita la censura relativa all'art. 27, terzo comma,
Cost.), dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella
parte in cui stabilisce che non puo' essere disposta la sospensione
dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto
di furto con strappo, attesa la ingiustificata disparita' di
trattamento con la rapina. Ribadendo che tale disposizione, nel
prevedere il divieto della sospensione dell'esecuzione prevista dal
comma 5 dello stesso articolo, si fonda su una «presunzione di
pericolosita'» dei condannati per i delitti compresi nel catalogo dei
reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., questa sentenza ha
condiviso la censura del giudice rimettente, secondo cui gli indici
di pericolosita' che possono ravvisarsi nel furto con strappo si
rinvengono, incrementati, anche nella rapina (non inserita nel citato
catalogo). La denunciata disparita' di trattamento, si e' osservato,
non trova giustificazione, in quanto le caratteristiche dei due reati
posti in comparazione non consentono di assegnare all'autore di un
furto con strappo una pericolosita' maggiore di quella riscontrabile
nell'autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona.
3.3.- La sentenza n. 216 del 2019 ha, invece, dichiarato non
fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. -
dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in
cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
del medesimo articolo non puo' essere disposta nei confronti dei
condannati per il delitto di furto in abitazione. Dopo aver escluso
la irragionevolezza del differente trattamento previsto per i
condannati per furto in abitazione rispetto a chi sia stato
condannato per rapina semplice o per furto con strappo, ovvero per
altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato, la citata sentenza
n. 216 del 2019, quanto alla dedotta violazione del principio del
necessario finalismo rieducativo della pena sancito dall'art. 27,
terzo comma, Cost., ha evidenziato che l'art. 656, comma 9, lettera
a), cod. proc. pen. non esclude la valutazione individualizzata del
condannato, in relazione alla possibilita' di concedergli i benefici
previsti dall'ordinamento penitenziario. Tale valutazione resta,
infatti, demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame
dell'apposita istanza, che il medesimo condannato puo' comunque
presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo
riguarda. Se, allora, e' indubbio che il meccanismo di sospensione
automatica dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5,
cod. proc. pen. sia anche funzionale a evitare l'inutile ingresso nel
sistema penitenziario di condannati che potrebbero essere ammessi a
misure alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena, non
puo' d'altra parte negarsi un «margine di discrezionalita' del
legislatore, sempre entro i limiti segnati dalla non manifesta
irragionevolezza, nella definizione delle categorie di detenuti che
di tale meccanismo possono beneficiare».
Non di meno, nella sentenza n. 216 del 2019 questa Corte ha
ritenuto necessario segnalare al legislatore «l'incongruenza cui puo'
dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la
disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti
per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione
alla situazione dei condannati nei cui confronti non e' prevista la
sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma
5, cod. proc. pen., ai quali - tuttavia - la vigente disciplina
sostanziale riconosce la possibilita' di accedere a talune misure
alternative sin dall'inizio dell'esecuzione della pena: come, per
l'appunto, i condannati per i reati elencati dall'art. 656, comma 9,
lettera a), cod. proc. pen., diversi da quelli di cui all'art. 4-bis
ordin. penit. (per i quali l'accesso ai benefici penitenziari e'
invece subordinato a specifiche stringenti condizioni). Cio', in
particolare, in relazione al rischio - specialmente accentuato nel
caso di pene detentive di breve durata, peraltro indicative di solito
di una minore pericolosita' sociale del condannato - che la decisione
del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia
ormai interamente o quasi scontato la propria pena».
Tali conclusioni si trovano ribadite nell'ordinanza n. 67 del
2020, con la quale sono state dichiarate manifestamente infondate
questioni identiche a quelle esaminate nella sentenza n. 216 del
2019.
3.4.- Di particolare rilievo e', poi, nella ricognizione della
giurisprudenza di questa Corte in materia di sospensione
dell'esecuzione della pena, la sentenza n. 41 del 2018, con la quale
e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656,
comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico
ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni,
anziche' a quattro anni. In tale decisione si e' osservato che, se il
tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione
con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di
equilibrio ottimale, appartiene pur sempre alla discrezionalita'
legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative
appaiano prevalenti.
Resta pertanto possibile che peculiari situazioni suggeriscano al
legislatore di imporre un periodo di carcerazione in attesa che
l'organo competente decida sull'istanza di affidamento in prova. Cio'
puo' dipendere, ad esempio, dalla particolare pericolosita' di cui,
secondo il legislatore, sono indice determinati reati, pericolosita'
alla quale si intende rispondere inizialmente con il carcere, secondo
la ratio cui si ispira l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc.
pen., nell'indicare specifici delitti per i quali e' esclusa la
sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.
Il legislatore puo' anche prendere atto che l'accesso alla misura
alternativa e' soggetto a condizioni cosi' stringenti da rendere
questa eventualita' meramente residuale, sicche' appare tollerabile
che venga sottoposto all'esecuzione carceraria chi all'esito del
giudizio relativo alla misura alternativa potra' con estrema
difficolta' sottrarsi alla detenzione: e' quanto (oltre che per la
gravita' dei reati) accade, appunto, per i delitti elencati dall'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975, che l'art. 656, comma 9, lettera
a), cod. proc. pen. esclude dal beneficio della sospensione
dell'ordine di esecuzione della pena.
4.- Tanto premesso, deve escludersi la denunciata manifesta
irragionevolezza del trattamento stabilito, quanto alla esclusione
dalla possibilita' di sospensione dell'ordine di esecuzione, per chi
commette fatti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri adoperando
mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.
4.1.- Nella sentenza n. 233 del 2018, questa Corte, nel
dichiarare non fondate le questioni di legittimita' costituzionale -
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma,
Cost. - dell'art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, in
tema di trattamento sanzionatorio del reato di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, ha considerato che il maggior rigore del
trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore a questo delitto,
rispetto a quanto previsto per le altre violazioni doganali, trova
giustificazione nel diverso disvalore di dette condotte e nel
maggiore allarme sociale che tale forma di contrabbando suscita.
Si e', infatti, osservato nella citata sentenza che: «[i]l
contrabbando di t.l.e. e' [...] fenomeno criminale che - come del
resto testualmente si ricavava in considerazione del tenore letterale
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 50 del 1994 - interseca gli
interessi della criminalita' organizzata, allettata dagli ingenti
profitti che tale iniziativa illecita garantisce immediatamente.
Profitti, questi, che risultano acquisiti secondo percorsi analoghi a
quelli propri di altri traffici transnazionali (inerenti agli
stupefacenti, alle armi, all'immigrazione clandestina), notoriamente
dominati dalle organizzazioni criminali; e che costituiscono, a loro
volta, l'utile provvista da reimpiegare in altre iniziative, non
necessariamente illecite, secondo tecniche sempre piu' sofisticate».
Quindi, sul rilievo che le condotte sanzionate dal citato art.
291-bis sono «destinate a ledere l'ordine e la sicurezza pubblica,
ben piu' di quanto possa ritenersi per le altre violazioni doganali»,
in quanto «sono causa di significativi danni nei confronti dello
Stato, non esclusivamente limitati al profilo finanziario delle
entrate non percepite», la medesima sentenza ha osservato che
quell'intervento normativo «abbraccia sempre piu' l'esigenza di
reprimere adeguatamente un fenomeno criminale caratterizzato [...] da
una crescente recrudescenza alla luce dell'ancora piu' marcato
coinvolgimento delle organizzazioni criminali, anche sul piano
internazionale, capaci di movimentare ingenti capitali e di
realizzare profitti elevati su vasta scala».
5.- In questa prospettiva, l'aggravante ex art. 291-ter, comma 1,
del d.P.R. n. 43 del 1973 intende reagire alla prassi dei
contrabbandieri volta all'impiego di mezzi non propri (ad esempio
presi a noleggio). L'autore del delitto di contrabbando che utilizza
un mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato, e
cioe' a persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, ne'
diretto ne' indiretto, con la commissione del contrabbando, dimostra
maggiore pericolosita', tenuto conto che al terzo e' consentito di
sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto
prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere
incorso in un difetto di vigilanza (art. 301, comma 3, del d.P.R. n.
43 del 1973).
In tal senso, l'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tratta in
modo ragionevolmente differenziato la condotta di chi commette i
fatti previsti dall'art. 291-bis adoperando mezzi di trasporto
appartenenti a persone estranee al reato, che il comma 1 delinea come
aggravante comune, e le condotte contemplate nel comma 2, le quali
costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale, che
comportano una pena pecuniaria in misura fissa per ogni grammo
convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni. Il
comma 3 dell'art. 291-ter detta altresi' una regola legale per il
giudizio di bilanciamento, escludendo che le attenuanti generiche
possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle
aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2.
L'unificazione delle condotte aggravate di cui all'art. 291-ter
del d.P.R. n. 43 del 1973 si riscontra, piuttosto, nel comma 1
dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, come modificato
dall'art. 6, comma 1, della legge 19 marzo 2001, n. 92 (Modifiche
alla normativa concernente la repressione del contrabbando di
tabacchi lavorati) e dunque per effetto della ricomprensione dello
stesso tra i reati della cosiddetta "seconda fascia" dell'art. 4-bis,
per i quali il legislatore subordina la possibile concessione dei
benefici penitenziari al presupposto dell'inesistenza di collegamenti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, da
accertare con peculiari e tipizzate modalita'.
La ricomprensione del citato art. 291-ter tra i reati della
cosiddetta "seconda fascia" dell'art. 4-bis ordin. penit. risulta,
dunque, coerente con il particolare rigore sanzionatorio che
l'ordinamento italiano riserva al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri nell'ambito dei reati doganali, allo scopo di garantire un
piu' efficace contrasto a tale fenomeno delittuoso, ritenuto
particolarmente allarmante, tanto da indurre il legislatore ad
apprestare un sistema repressivo analogo a quello predisposto per i
piu' gravi reati di criminalita' organizzata.
E' poi il censurato comma 9, lettera a), dell'art. 656 cod. proc.
pen. che include in primo luogo i reati di cui all'art. 4-bis ordin.
penit. tra quelli per i quali non opera la sospensione degli
adempimenti esecutivi stabiliti per le pene brevi, in vista
dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione.
5.1.- La presunzione di pericolosita' inerente a tutte le ipotesi
previste dall'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, che e' a
fondamento del loro inserimento tra le fattispecie incriminatrici
ostative alla sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi
dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., trova
giustificazione nella comparazione delle diverse caratteristiche
delle condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri semplice o
aggravate.
In questa prospettiva, non puo' ritenersi manifestamente
irragionevole la scelta del legislatore di considerare attratte in un
unico regime - quanto alla inclusione nel catalogo dei reati di cui
all'art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit. - le ipotesi aggravate del
reato di cui all'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973. In
particolare, la condotta descritta dall'art. 291-ter, comma 1, e
quindi l'ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
aggravata dall'uso del mezzo altrui, pur se non accompagnata dalla
predisposizione di ostacoli all'attivita' della polizia, e pur se non
caratterizzata dalla presenza di specifici pericoli per l'incolumita'
pubblica (fattispecie, queste, integranti aggravanti ad effetto
speciale), appare comunque assimilabile, per il quid pluris che
qualifica la condotta, alle altre ipotesi aggravate, piuttosto che
all'ipotesi semplice.
6.- Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della
condanna per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone
estranee al reato trova, dunque, la propria ratio nella
discrezionale, e non manifestamente irragionevole, presunzione del
legislatore relativa alla particolare gravita' del fatto e alla
speciale pericolosita' soggettiva manifestata dall'autore.
Non e' riscontrabile un aprioristico automatismo legislativo, in
quanto con il censurato comma 9, lettera a), dell'art. 656 cod. proc.
pen., che si riferisce ai reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit.,
e percio' anche all'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, il
legislatore, in ragione della particolare pericolosita' che denota
l'autore del delitto di contrabbando, il quale utilizza un mezzo di
trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato, ha inteso -
indipendentemente dalla gravita' della condotta posta in essere e
dall'entita' della pena irrogata - negare in via generale al
condannato il beneficio della sospensione dell'ordine di
carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del
tribunale di sorveglianza.
Seguendo le direttrici indicate nella sentenza n. 41 del 2018 di
questa Corte, la ragionevolezza del divieto di sospensione
dell'esecuzione della condanna detentiva per i delitti elencati
dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 sta gia' nella
considerazione che riguardo ad essi l'accesso alla misura alternativa
e' soggetto a condizioni cosi' stringenti da rendere questa
eventualita' meramente residuale.
Ne' la presunzione di pericolosita', correlata all'inserimento
dell'art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencati
dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, puo' dirsi nella specie
superata, come prospetta il Tribunale di Napoli, visto che
l'aggravante e' stata bilanciata dal giudice del merito con le
attenuanti generiche, dovendosi piuttosto ribadire quanto da questa
Corte affermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioe' che «la
previsione di attenuanti [...] consente di adeguare la pena al caso
concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosita'
del comportamento descritto dalla fattispecie astratta», sicche' la
concessione dell'attenuante puo' dirsi rilevante ai soli fini della
determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre,
nella logica dell'attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.,
essa non risulta idonea a incidere, di per se' sola, sulla coerenza
della scelta legislativa di ricollegare a quel determinato delitto un
trattamento piu' rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la
misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.
7.- Non sussiste neppure l'ipotizzata violazione del principio
del necessario finalismo rieducativo della pena sancito dall'art. 27,
terzo comma, Cost., in quanto il comma 9, lettera a), dell'art. 656
cod. proc. pen. non esclude la valutazione individualizzata del
condannato, in relazione alla possibilita' di concedergli i benefici
previsti dall'ordinamento penitenziario, valutazione che resta
demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita
istanza.
8.- Per le considerazioni che precedono, le sollevate questioni
di legittimita' costituzionale devono essere dichiarate non fondate.
9.- Cio' ovviamente non esclude che il legislatore possa
diversamente modulare le cause di esclusione della sospensione
dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.
In questa prospettiva, invero, sembra porsi l'art. 1, comma 17,
della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per
l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), il quale detta principi e criteri direttivi per
procedere ad una revisione organica della disciplina delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, con innalzamento del limite
della pena detentiva sostituibile e con agevolazione delle richieste
di accesso alle misure alternative alla detenzione, proponibili gia'
nel giudizio di cognizione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA