MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2021 

Modalita'  per  l'ammissione  e  controllo  dei  tipi  genetici   che
rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei
disciplinari delle DOP e delle IGP. (21A07256) 
(GU n.295 del 13-12-2021)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  21  novembre  2012  sui
regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  che  ha
sostituito rispettivamente il regolamento (CEE) n.  2081/1992  ed  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visti i regolamenti della Commissione  europea  con  i  quali  sono
state registrate le denominazioni di origine protetta  e  indicazioni
geografiche protette che nei propri  disciplinari  utilizzano,  quale
materia prima, tagli provenienti da schemi di  selezione  o  incrocio
attuati  con  finalita'  non  incompatibili  con  quelle  del   libro
genealogico italiano per la produzione del suino pesante; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio 8 giugno  2016,  relativo  alle  condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE
del Consiglio e che abroga taluni atti  in  materia  di  riproduzione
animale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52  recante
«Disciplina della riproduzione animale  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la  legge  15  gennaio
1991, n. 30 sulla riproduzione animale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 5 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 dicembre 2019, n.  298,  recante  «Modalita'  per  l'ammissione  e
controllo  dei  tipi  genetici  che  rispondano  ai   criteri   delle
produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari  delle  DOP  e
delle IGP»; 
  Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 5  dicembre  2019,
come modificato dal decreto 10 giugno 2021,  il  quale  individua  le
procedure per valutare la compatibilita' dei  tipi  genetici  diversi
dalle razze del libro genealogico italiano per il suino  pesante  con
gli schemi di selezione del medesimo libro genealogico  italiano  per
la produzione del suino pesante da utilizzare coerentemente a  quanto
stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP; 
  Considerato che la valutazione di compatibilita' e'  necessaria  ai
fini  dell'ammissione  all'impiego  dei  sopracitati  tipi   genetici
diversi dalle razze del libro genealogico italiano come  riproduttori
atti alla produzione di suini, in coerenza  a  quanto  stabilito  dai
disciplinari di  produzione  delle  DOP  e  delle  IGP  e  quindi  da
inserire, ai sensi dell'art. 2 del decreto  ministeriale  5  dicembre
2019, nella «Lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita
sezione del sito internet di questo Ministero; 
  Visto inoltre l'art. 3, comma 4, del  decreto  ministeriale  del  5
dicembre 2019, il quale stabilisce che la  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale, tenuto  conto  del  parere  del  Centro  di  ricerca
zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione,
ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione  del  tipo  genetico
nella «Lista degli altri tipi genetici»; 
  Considerato che alcuni riproduttori di tipi genetici diversi  dalle
razze del libro genealogico italiano  che  formulano  la  domanda  di
inserimento  nella  «Lista  degli  altri  tipi   genetici»,   possono
risultare gia' utilizzati per la produzione di suini allevati per  la
produzione delle DOP e delle IGP; 
  Ritenuto necessario, nella circostanza in cui il  provvedimento  di
rigetto dell'iscrizione  nella  «Lista  degli  altri  tipi  genetici»
riguardi riproduttori gia' in uso, salvaguardare  le  attivita'  gia'
avviate, consentire un ordinato reimpiego degli animali al  di  fuori
delle produzioni delle DOP e delle IGP e prevedere un  ragionevole  e
motivato tempo  di  uscita  di  questi  tipi  genetici  dal  circuito
tutelato in questione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 10 giugno 2021 di modifica  dell'art.  3  del  decreto  5
dicembre 2019, concernente le modalita' per l'ammissione e  controllo
dei tipi genetici che rispondano  ai  criteri  delle  produzioni  del
suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP  e  delle  IGP,  il
quale prevede la possibilita' per i tipi genetici che risultano  gia'
in uso per la produzione di suini nell'ambito dei circuiti DOP e  IGP
che il provvedimento di rigetto della richiesta di  iscrizione  nella
«Lista degli altri tipi genetici» conceda un periodo di  dodici  mesi
durante il quale e' possibile l'utilizzo del riproduttori nell'ambito
dei medesimi circuiti DOP e IGP; 
  Vista la proposta di modifica, nel quadro della procedura  prevista
dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio  del
21 novembre 2012, del disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta «Prosciutto  di  San  Daniele»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del  21  dicembre
2019; 
  Vista la proposta di modifica, nel quadro della procedura  prevista
dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio  del
21 novembre 2012, del disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 9 agosto 2020; 
  Considerato  che  i  citati  disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni di origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto
di San Daniele» attualmente all'esame della Commissione  europea  per
l'approvazione,  relativamente  ai  «tipi  genetici»  ammessi,  fanno
riferimenti fanno riferimento anziche'  agli  «animali»,  come  nella
vecchia  formulazione,  a  «verri  e  scrofe»,  con  la   conseguente
introduzione della verifica della regolarita' genetica delle scrofe; 
  Tenuto conto delle risultanze del Tavolo suinicolo del 21 settembre
2021 dal quale e' emersa la preoccupazione  della  filiera  suinicola
sulle conseguenze di una repentina fuoriuscita dal circuito delle DOP
di tipi genetici attualmente in uso e risultati  non  compatibili,  a
fronte delle previsioni dei nuovi disciplinari  di  produzioni  delle
denominazioni di origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto
di San Daniele»; 
  Vista  la  comunicazione  del  24  settembre  2021  integrata   con
comunicazione dell'8 ottobre 2021, con  le  quali  i  due  principali
Consorzi di tutela delle produzioni suinicole a  DOP  (Prosciutto  di
Parma e di San Daniele),  fanno  presente  di  ritenere  estremamente
probabile  che,  in  applicazione  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   5   dicembre   2019,
nell'immediato si potrebbe dar luogo a problemi di disponibilita', al
momento difficilmente quantificabili  ma  sicuramente  significativi,
sia di animali che anche di materie prime per le  DOP  Prosciutti  di
Parma e San Daniele, con ricadute sensibili e negative sui rispettivi
comparti; 
  Vista la nota n. 447110 del 6 ottobre 2021 con la quale la  Regione
Veneto, in  qualita'  di  coordinatore  della  Commissione  politiche
agricole della conferenza delle Regioni, ha manifestato i rischi  che
a proprio avviso deriverebbero dalla procedura di  ammissibilita'  di
alcuni tipi genetici, in applicazione dei decreti del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2019 e 10 giugno
2021, per le produzioni di suini pesanti utilizzati per le DOP  e  le
IGP e chiede, per limitare gli impatti sul  mondo  allevatoriale,  di
prevedere un  periodo  di trentasei  mesi  per  la  sostituzione  dei
riproduttori; 
  Tenuto  conto  che  il  rinnovo   delle   scrofe   richiede   tempi
significativamente  piu'  lunghi   di   quelli   necessari   per   la
sostituzione dei verri, sia per il loro numero  molto  maggiore,  sia
perche' l'introduzione in allevamento di nuove femmine  riproduttrici
deve essere  attuata  con  gradualita'  per  salvaguardare  lo  stato
sanitario  ed  il   benessere   della   mandria   e   rispettare   la
sostenibilita' organizzativa ed economica degli allevamenti; 
  Ritenuto che occorra prevedere per  la  sostituzione  delle  scrofe
gia' in uso ma che non rispondono ai  criteri  delle  produzioni  del
suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP  e  delle  IGP,  un
periodo di trentasei mesi decorrente dalla  data  di  emanazione  del
decreto di rigetto; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 3 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali del 5 dicembre 2019,  recante  «Modalita'  per
l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai  criteri
delle produzioni del suino pesante indicati  nei  disciplinari  delle
DOP e delle IGP», il capoverso aggiunto dopo il comma 4  con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  10
giugno 2021 e' cosi' sostituito: 
    «In  considerazione  dei  tempi  biologici  necessari  ai   cicli
riproduttivi e di quelli di allevamento dei  suini  pesanti,  nonche'
allo scopo di consentire l'ordinato reimpiego degli  animali,  per  i
tipi genetici che risultano gia' in uso per la  produzione  di  suini
nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, il provvedimento di rigetto della
richiesta di iscrizione stabilisce un periodo di dodici mesi  durante
il quale e' possibile  l'utilizzo  dei  verri  e  di  trentasei  mesi
durante il quale e' possibile l'utilizzo delle scrofe nell'ambito dei
circuiti DOP  e  IGP,  dandone  pubblicita'  sul  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  con  le
modalita' di comunicazione previste ai sensi del presente decreto». 
  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli