N. 241 SENTENZA 20 ottobre - 13 dicembre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione del servizio
  di Psicologia  di  base  -  Affidamento  ad  uno  psicologo  libero
  professionista in rapporto convenzionale con il Servizio  sanitario
  regionale -  Compiti  dello  psicologo  di  base  -  Elenchi  degli
  psicologi di base  e  relativi  requisiti  -  Organizzazione  delle
  attivita'  -  Verifica,  monitoraggio   e   controllo   qualitativo
  dell'assistenza  psicologica  -  Istituzione  di  un   Osservatorio
  indipendente regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione
  della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
  e del principio di uguaglianza - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35, artt. 1,  2,  3,
  4, 5 e 6. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo. 
(GU n.50 del 15-12-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3,
4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3  agosto  2020,  n.  35,
recante «Istituzione del servizio di Psicologia di base  e  modifiche
delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione  del  Garante
regionale dei diritti delle persone con disabilita') e 6 maggio 2013,
n. 5 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  2013  e
pluriennale 2013-2015 della  Regione  Campania  -  legge  finanziaria
regionale 2013)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri
con ricorso notificato il 2-8 ottobre 2020, depositato in cancelleria
il 5 ottobre 2020, iscritto al n. 91  del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Maria Rosaria San Giorgio; 
    uditi l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Almerina Bove per la  Regione
Campania; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 2-8 ottobre 2020 e depositato il  5
ottobre 2020, iscritto al n. 91 del reg. ric. del 2020, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3,  4,  5  e  6  della  legge  della
Regione Campania 3 agosto  2020,  n.  35,  recante  «Istituzione  del
servizio di Psicologia di base e modifiche delle  leggi  regionali  7
agosto 2017, n. 25 (Istituzione del  Garante  regionale  dei  diritti
delle persone con disabilita') e 6 maggio 2013,  n.  5  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della Regione Campania  -  legge  finanziaria  regionale  2013)»,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma,
in relazione all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  e  3  della
Costituzione. 
    1.1.- La legge regionale  impugnata  istituisce  il  servizio  di
psicologia di base e la figura dello psicologo delle cure primarie  o
psicologo  di  base,   disciplinando   le   finalita',   i   compiti,
l'organizzazione  delle  attivita',  la   verifica   e   monitoraggio
dell'assistenza prestata, l'istituzione di  uno  specifico  organismo
indipendente  con  funzioni  di  osservatorio,  nonche'  le   risorse
finanziarie  per  la  sua  attuazione,  aspetto,  quest'ultimo,   non
specificamente censurato dal ricorrente. 
    1.2.-  Secondo  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
attraverso tali disposizioni, la Regione affiderebbe il  neoistituito
servizio  di  psicologia  di  base  ad  uno  psicologo  in   rapporto
convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  regionale,   mentre   la
normativa statale ammette un rapporto di convenzione  unicamente  per
le figure del medico di medicina generale e del  pediatra  di  libera
scelta. 
    Ne discenderebbe la violazione del  divieto  di  istituire  nuove
tipologie  di  rapporti  convenzionali  con  il  Servizio   sanitario
nazionale (SSN) per garantire un'attivita' ordinaria, in  assenza  di
norme statali di riferimento,  essendo  i  rapporti  delle  pubbliche
amministrazioni con  i  professionisti  regolati  da  norme  speciali
valide sull'intero territorio nazionale. 
    Rileva, sul punto, la difesa erariale che  i  professionisti  che
operano in convenzione con il SSN sarebbero esclusivamente il  medico
di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli  specialisti
ambulatoriali, il cui rapporto con il SSN e' disciplinato da  accordi
collettivi nazionali di settore, di durata triennale. 
    Inoltre, sostiene il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
sentenza di questa Corte n. 186 del 2016  avrebbe  affermato  che  il
rapporto  di  lavoro  dei  medici  in  convenzione,   nonostante   la
particolarita' della disciplina e il concetto di  parasubordinazione,
nell'elaborazione   giurisprudenziale   non    presenta    differenze
apprezzabili rispetto al rapporto di  lavoro  contrattualizzato.  Con
l'effetto che nella  materia  dell'ordinamento  civile  rientrerebbe,
oltre alla disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici
contrattualizzati, anche  quella  relativa  al  rapporto  dei  medici
convenzionati, ascrivibile al novero di quelli parasubordinati. 
    1.3.- Il ricorrente, quindi, evidenzia che l'art. 1  della  legge
regionale impugnata, laddove istituisce nuovi rapporti di  lavoro  in
convenzione con il SSN, in assenza di  una  previsione  statale  -  e
conseguentemente gli artt.  2,  3,  4,  5  e  6  della  stessa  legge
regionale, allorche' si riferiscono ai predetti psicologi di base  in
rapporto convenzionale con il SSN - sarebbero in contrasto con l'art.
8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e violerebbero la competenza legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  ordinamento  civile  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Sarebbe altresi' leso l'art. 3 Cost., in quanto il  principio  di
uguaglianza imporrebbe  di  garantire  l'uniformita'  sul  territorio
nazionale delle regole fondamentali che disciplinano  i  rapporti  in
questione, volte ad assicurare la massima efficienza e  funzionalita'
operativa al SSN per la tutela della salute di tutti. 
    1.4.- In  via  subordinata,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato
lamenta che la legge regionale censurata, dettando disposizioni nella
materia concorrente delle professioni, violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    E tanto perche', nell'istituire  la  figura  dello  psicologo  di
base, il legislatore della Regione Campania richiama espressamente il
citato d.lgs. n. 502 del 1992, il  quale  tuttavia  non  prevederebbe
tale   figura   professionale,   limitandosi   ad   indicare,   quale
principio-guida per l'accordo collettivo nazionale che  disciplina  i
rapporti tra il SSN e i  medici  convenzionati  (medici  di  medicina
generale e pediatri di libera scelta), la facolta' di  un  incremento
del numero di assistiti, laddove nell'ambito dei relativi  studi  sia
prevista anche la presenza dello psicologo. 
    Aggiunge la difesa dello Stato che l'art.  8,  comma  1,  lettera
b-quinquies), del d.lgs. n. 502 del 1992, riconoscerebbe ai  predetti
medici convenzionati la possibilita' di aumentare il  numero  massimo
di  assistiti  qualora,   nell'ambito   dei   modelli   organizzativi
multi-professionali, dispongano, oltreche' di personale di  studio  e
infermieristico, anche di uno psicologo, con oneri a proprio  carico.
Con la conseguenza che non sarebbe contemplata una  specifica  figura
professionale di psicologo di base, non presente neanche nelle  altre
realta' regionali. 
    1.4.1.- Un ulteriore profilo di contrasto con la legge statale si
evincerebbe dal fatto che dalla disciplina regionale impugnata non si
ricaverebbe se il titolo  di  laurea,  indicato  quale  requisito  di
accesso agli elenchi regionali, debba  essere  riferito  alla  laurea
magistrale  ovvero  a  quella  triennale  oppure  anche  alla  laurea
prevista dal previgente ordinamento. 
    1.4.2.- Sussisterebbe altresi' la violazione dell'art.  3  Cost.,
stante l'esigenza di garantire l'uniformita' sul territorio regionale
delle regole fondamentali che  disciplinano  i  rapporti  di  cui  si
tratta. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Campania,  chiedendo
che il ricorso sia dichiarato non fondato. 
    3.-  Con  successiva  memoria  illustrativa  depositata   il   27
settembre 2021, la Regione Campania deduce, per la  prima  volta,  le
ragioni  poste  a  sostegno  della  non  fondatezza  delle  questioni
sollevate. 
    3.1.- Al riguardo, la  difesa  regionale  osserva  che  le  norme
censurate si porrebbero in perfetta  armonia  con  l'intero  contesto
positivo vigente al livello nazionale: sia  in  quanto  assolutamente
compatibili con la misura prevista  dall'art.  8,  comma  1,  lettera
b-quinquies), del d.lgs. n. 502 del 1992, sia in quanto attuative del
quadro delineato sul piano nazionale dalla Direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006 (Criteri di  massima  sugli
interventi  psico-sociali  da  attuare  nelle   catastrofi)   nonche'
dall'art. 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
    3.1.1.- Segnatamente, attraverso la legge regionale impugnata, il
servizio di psicologia di base sarebbe introdotto  nell'ambito  dello
stesso Servizio sanitario regionale a supporto e in  raccordo  con  i
medici di base,  i  pediatri  di  libera  scelta  e  gli  specialisti
ambulatoriali, incentivando  la  diffusione  e  l'operativita'  delle
relative prestazioni professionali, come definite su scala statale. 
    3.1.2.- Prospetta, altresi', la Regione che l'organizzazione  del
servizio, a cura della legge regionale impugnata, sarebbe  del  tutto
in linea con le modalita'  e  gli  strumenti  di  applicazione  e  di
disciplina dell'omologo servizio in ambito statale, ivi  compresa  la
regolamentazione del rapporto tra il  professionista  e  il  Servizio
sanitario regionale sub specie di convenzionamento. 
    3.2.- In  ragione  di  tali  premesse,  la  Regione  esclude  che
l'intervento   normativo    denunciato    rientri    nella    materia
dell'ordinamento  civile,  poiche'   non   sarebbe   introdotta   ne'
modificata la fisionomia tipica di un istituto civilistico; piuttosto
sarebbe prevista una disciplina sanitaria, attraverso l'istituzione e
l'organizzazione di un nuovo servizio, operativo nel contesto  di  un
rapporto di convenzionamento gia' esistente. 
    3.3.-  Rileva,  poi,  che  non  sarebbe  individuata  una   nuova
professione sanitaria, ma sarebbe istituito un  servizio  nell'ambito
dell'organizzazione sanitaria regionale,  al  fine  di  soddisfare  i
bisogni di salute emergenti sul territorio della Regione, da parte di
una figura gia' contemplata dall'ordinamento. 
    3.3.1.- La Regione precisa poi che il titolo di laurea,  indicato
come uno dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, si riferirebbe
al titolo prescritto dalla  legislazione  nazionale  per  l'esercizio
della professione di psicologo,  come  emergerebbe  dalla  previsione
dell'ulteriore requisito dell'iscrizione nell'albo degli psicologi. 
    4.- Con memoria illustrativa depositata il 28 settembre  2021  il
Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce  gli  argomenti  gia'
svolti. 
    4.1.- In specie, espone che la stessa  contrattazione  collettiva
nazionale in materia di personale sanitario a rapporto  convenzionale
sarebbe parte dell'ordinamento civile, in quanto si inserirebbe  «nel
peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone  un
forte  presidio  per  garantirne  la   necessaria   uniformita'   sul
territorio nazionale». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  impugnato,  con  il
ricorso indicato in epigrafe, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge
della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35, recante «Istituzione del
servizio di Psicologia di base e modifiche delle  leggi  regionali  7
agosto 2017, n. 25 (Istituzione del  Garante  regionale  dei  diritti
delle persone con disabilita') e 6 maggio 2013,  n.  5  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015
della Regione Campania - legge finanziaria  regionale  2013)»,  nella
parte in cui affidano il neoistituito servizio di psicologia di  base
ad uno psicologo in rapporto convenzionale con il Servizio  sanitario
regionale, mentre  la  normativa  statale  consente  un  rapporto  di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) unicamente  per
le figure del medico di medicina generale e del  pediatra  di  libera
scelta. 
    In particolare, l'art. 1 della predetta legge  regionale  prevede
l'istituzione del servizio di psicologia  di  base,  a  sostegno  dei
bisogni assistenziali emersi a seguito dell'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  individuando  le  finalita'  del  servizio  stesso   e
stabilendo che esso sia svolto da psicologi liberi professionisti  in
rapporto convenzionale. 
    L'art. 2 disciplina i compiti attribuiti allo psicologo di  base,
al fine di garantire la riduzione del rischio di disagio psichico, la
prevenzione dei disturbi psicologici e la promozione della salute. 
    L'art.  3  istituisce  gli  elenchi  degli  psicologi  di   base,
individuando, al comma 2, i requisiti di iscrizione. 
    L'art. 4 regola l'organizzazione delle attivita' dei  servizi  di
psicologia di base. 
    Ancora, l'art. 5 detta disposizioni sull'attivita'  di  verifica,
monitoraggio e controllo della qualita'  dell'assistenza  psicologica
da parte dei competenti organi del Servizio sanitario regionale. 
    Infine,  l'art.  6  prevede   l'istituzione   di   un   organismo
indipendente con funzioni di osservatorio, che provvede al controllo,
programmazione e indirizzo delle attivita' svolte dallo psicologo  di
base. 
    Le  disposizioni  regionali   impugnate,   nell'istituire   nuovi
rapporti di lavoro in convenzione con  il  SSN,  in  assenza  di  una
previsione statale, violerebbero la competenza legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione  all'art.
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421). 
    Sarebbe altresi' leso l'art. 3 Cost., in quanto il  principio  di
uguaglianza imporrebbe  di  garantire  l'uniformita'  sul  territorio
nazionale delle regole fondamentali che disciplinano  i  rapporti  in
questione, volte ad assicurare la massima efficienza e  funzionalita'
operativa al SSN per la tutela della salute collettiva. 
    In via subordinata, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
lamenta che la legge regionale censurata, dettando disposizioni nella
materia concorrente delle professioni, violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del  1992.  E
tanto perche', nel contemplare la figura dello psicologo di base,  il
legislatore regionale creerebbe una nuova professione,  non  prevista
dallo stesso decreto legislativo, nei rapporti convenzionati  con  il
SSN. 
    L'art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs.  n.  502  del
1992 si limita a riconoscere ai medici convenzionati la  possibilita'
di aumentare il numero massimo di assistiti qualora, nell'ambito  dei
modelli organizzativi multi-professionali, dispongano,  oltreche'  di
personale di studio e infermieristico, anche di  uno  psicologo,  con
oneri a proprio carico. Con la conseguenza che non  sarebbe  regolata
una specifica figura professionale di psicologo di base. 
    Inoltre, dalla disciplina regionale impugnata non si  ricaverebbe
se il titolo di laurea, indicato  quale  requisito  di  accesso  agli
elenchi regionali,  debba  essere  riferito  alla  laurea  magistrale
ovvero a quella triennale oppure  ancora  alla  laurea  prevista  dal
previgente ordinamento. 
    Sarebbe, inoltre, violato l'art. 3 Cost. per le medesime  ragioni
poste a fondamento della stessa censura sollevata in via principale. 
    2.- La Regione Campania, tempestivamente  costituita,  deduce  le
ragioni  della  non  fondatezza  delle  questioni   sollevate   nella
successiva memoria illustrativa, in cui rappresenta che  il  rapporto
in convenzione con il servizio di psicologia di base sarebbe conforme
ai precetti della legge statale e non comporterebbe la  creazione  di
una nuova figura professionale. In questa prospettiva, la legge  reg.
Campania n. 35 del 2020 si limiterebbe a istituire e  organizzare  un
nuovo  servizio,  operativo  nel   contesto   di   un   rapporto   di
convenzionamento gia' esistente, senza mutare la disciplina di  alcun
istituto civilistico. 
    Sicche'  non  vi  sarebbe  alcuna  invasione   della   competenza
esclusiva del legislatore statale in materia di  ordinamento  civile,
ne'  sarebbero  violati  i  principi   fondamentali   nella   materia
legislativa concorrente delle professioni. 
    Sul punto, la Regione specifica che la dislocazione  territoriale
del servizio non e'  contemplata  presso  gli  studi  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma nell'ambito dei
distretti sanitari di ciascuna azienda sanitaria locale, sebbene  gli
psicologi delle cure primarie operino in raccordo e in collaborazione
con i medici di medicina generale e  i  pediatri  di  libera  scelta,
sostenendone e integrandone l'azione nell'intercettare  e  rispondere
ai bisogni assistenziali di base dei cittadini campani. 
    3.-  In  via  preliminare,  occorre  delineare  la   collocazione
sistematica del  rapporto  di  convenzionamento  presso  il  servizio
sanitario, anche alla luce dei piu' recenti interventi normativi. 
    3.1.- L'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre  1978,  n.  833
(Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale)   stabilisce   che
«[l]'assistenza  medico-generica  e  pediatrica   e'   prestata   dal
personale dipendente o convenzionato operante nelle unita'  sanitarie
locali o nel  comune  di  residenza  del  cittadino»  e  il  comma  4
stabilisce che tra questi debba avvenire la  scelta  del  «medico  di
fiducia». Assume cosi' rilievo la figura del  «medico  convenzionato»
di cui si occupa specificamente il successivo art. 48,  comma  1,  il
quale demanda la disciplina dei rapporti  convenzionali,  a  fini  di
uniformita'  di  trattamento  economico  e  normativo  su  tutto   il
territorio nazionale, ad accordi collettivi nazionali  stipulati  tra
il Governo, le Regioni, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  in
campo nazionale di ciascuna categoria, resi operativi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri. 
    Sulla  base  di  tali  convenzioni  nazionali  possono   altresi'
instaurarsi rapporti  tra  aziende  sanitarie  e  medici  specialisti
liberi professionisti, al fine di assicurare agli utenti del servizio
sanitario le prestazioni mediche indicate nell'art. 25. 
    Quanto   alla   natura   del   «rapporto    convenzionale»,    la
giurisprudenza della Corte di  legittimita'  e'  ormai  concorde  nel
ritenere che si tratti di un rapporto il quale, pur se costituito  in
vista dello scopo di soddisfare le finalita' istituzionali  del  SSN,
atte a tutelare la salute pubblica, ossia per un interesse  pubblico,
e pur implicando una continua verifica di idoneita' della prestazione
sanitaria che il soggetto convenzionato e' tenuto a fornire, «integra
un  rapporto  d'opera  professionale  di  natura  privatistica  [...]
concretantesi nella prestazione di un'opera continuativa e coordinata
prevalentemente   personale,   riconducibile   allo   schema    della
parasubordinazione (art. 409, n.  3  c.p.c.)».  Ne  consegue  che  le
posizioni soggettive maturate nell'ambito di tale  rapporto  sono  di
diritto soggettivo e, quindi, non suscettibili di affievolimento  per
determinazione unilaterale della pubblica amministrazione,  cosicche'
le relative controversie spettano  al  giudice  ordinario  (Corte  di
cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 novembre 1999, n. 813 e
8 agosto 2001, n. 10960). 
    Il  concetto  di  parasubordinazione   evidenzia,   dunque,   una
compresenza di aspetti  pubblici  e  privati:  se,  da  un  lato,  il
rapporto convenzionale esula  dal  rapporto  di  impiego  (pubblico),
proprio dei medici dipendenti - che  il  legislatore  del  1978,  del
resto, ha voluto espressamente tenere distinto, dettando la  relativa
disciplina all'art.  47  -,  dall'altro,  l'amministrazione  mantiene
compiti di direttiva e di controllo, onde assicurare che  l'attivita'
medico-professionale esercitata da  soggetti  privati,  non  inseriti
nell'ambito  organizzativo  del  SSN,  venga  esercitata  nel   pieno
rispetto, e per l'effettivo soddisfacimento, dell'interesse  pubblico
alla  salvaguardia  della  salute  fisica  e  psichica  di  tutta  la
popolazione, come espresso dall'art.  1,  comma  3,  della  legge  di
riforma del 1978. 
    Sulla base di - ed in  conformita'  con  -  questi  criteri  deve
essere  poi  stipulata  la  convenzione,  che   il   legislatore   ha
considerato lo strumento piu' idoneo mediante il quale realizzare  la
collaborazione tra pubblico e privato,  ovvero  il  collegamento  tra
attivita' libero-professionale e cura dell'interesse generale. 
    L'assetto  dei  rapporti  tra  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private e' mutato in seguito all'attuazione della delega conferita al
Governo, per la razionalizzazione e la revisione della disciplina  in
materia sanitaria, con la legge 23 ottobre 1992, n.  421  (Delega  al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle  discipline  in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e  di  finanza
territoriale). La delega e' stata attuata con il d.lgs.  n.  502  del
1992. 
    3.2.- L'art. 8 del d.lgs. n. 502  del  1992,  con  le  successive
modifiche,   anzitutto   prevede    esclusivamente    con    riguardo
all'assistenza medico-generica e pediatrica di base che essa continui
ad essere assicurata  da  medici  convenzionati,  retribuiti  con  un
compenso capitario per assistito. Per il resto,  ai  cittadini  viene
assicurata l'erogazione di prestazioni specialistiche,  ivi  comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio  ed
ospedaliere, secondo gli indirizzi della  programmazione,  attraverso
strutture e presidi pubblici nonche' operatori e  strutture  privati,
con i quali l'unione sanitari italiani intrattiene appositi  rapporti
fondati sulla corresponsione di  un  corrispettivo  predeterminato  a
fronte della prestazione resa. 
    L'accesso alle convenzioni e' consentito ai  medici  forniti  dei
requisiti prescritti, e spetta agli accordi collettivi  disciplinarne
le  modalita'  e  determinare  -  con   il   concorso   anche   delle
organizzazioni sindacali delle categorie  di  guardia  medica  e  dei
medici di medicina dei servizi - le prestazioni da garantire in  base
ad un compenso capitario per assistito, nonche' quelle da  assicurare
con  pagamento  in  funzione  delle  prestazioni  stesse.  In  questo
disegno,   volto   a   garantire   maggiore   qualita'   e   migliore
organizzazione dell'attivita' professionale, si inseriscono  altresi'
quelle disposizioni, di carattere particolarmente innovativo, dirette
a rafforzare il ruolo del medico convenzionato. 
    Nell'ambito del SSN i medici generici o di medicina generale e  i
pediatri di libera scelta  costituiscono  figure  imprescindibili  in
ogni distretto sanitario e sono, accanto ai medici di guardia  ed  ai
pronto  soccorso,  il  primo,  piu'  diretto  e  basilare  punto   di
riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza medica. 
    3.3.- Il sistema  delle  cure  primarie  e'  stato  ulteriormente
riordinato  con  il  decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Oltre a riformare
lo status dei medici di medicina generale, il citato decreto-legge si
sofferma sui modelli organizzativi per lo svolgimento dell'assistenza
territoriale. 
    Quanto al primo profilo, l'art. 1, comma 3, del d.l. n.  158  del
2012, come convertito, istituisce il ruolo  unico  per  i  medici  di
medicina generale,  riunendo  in  un'unica  figura  professionale  il
medico di base e il medico di guardia, ai  quali  sono  affiancati  i
pediatri  di  libera  scelta  e  gli  specialisti  ambulatoriali.  La
modifica   e'   propedeutica   alla   realizzazione   dell'assistenza
continuativa su tutto il territorio. 
    Per quanto riguarda l'altro aspetto innanzi menzionato, l'art. 1,
comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 riordina le attivita' dei  soggetti
convenzionati citati, richiedendo che esse siano  svolte  nell'ambito
di strutture organizzative monoprofessionali e multiprofessionali. Le
prime sono aggregazioni funzionali territoriali che  condividono,  in
forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di
valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,  audit  e
strumenti analoghi. Le seconde costituiscono unita' complesse di cure
primarie, all'interno delle quali si realizzano «il  coordinamento  e
l'integrazione dei medici, delle altre professionalita' convenzionate
con il  SSN,  degli  infermieri,  della  professionalita'  ostetrica,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione  e  del  sociale  a
rilevanza sanitaria». 
    3.4.- A questa logica risponde, da ultimo, l'intervento,  di  cui
all'art. 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35 (Misure emergenziali per il servizio  sanitario  della  Regione
Calabria e altre misure urgenti in  materia  sanitaria),  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  che  ha
modificato l'art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 502
del 1992, prevedendo che le convenzioni che disciplinano il  rapporto
tra il SSN, i medici di medicina generale  e  i  pediatri  di  libera
scelta regolano le condizioni, i requisiti e le modalita' con cui  le
regioni provvedono  alla  dotazione  strutturale,  strumentale  e  di
servizi delle forme organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla
base  di  accordi  regionali  o  aziendali,  «potendo  prevedere   un
incremento del numero massimo di assistiti in carico ad  ogni  medico
di medicina generale  nell'ambito  dei  modelli  organizzativi  multi
professionali nei  quali  e'  prevista  la  presenza  oltre  che  del
collaboratore di studio, anche di personale infermieristico  e  dello
psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica». 
    Le soluzioni proposte e  l'impostazione  organizzativa  prescelta
rispondono all'esigenza  di  ridimensionare  le  prestazioni  offerte
dalle strutture ospedaliere in riferimento  ad  alcune  emergenze  di
minore entita'. In questa ottica si  incentivano  interventi  atti  a
favorire   la   medicina   territoriale   e   di   comunita'   e   la
"de-ospedalizzazione". 
    4.- Cosi' delineato il quadro normativo in materia, puo' passarsi
all'esame delle questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.
1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020,  promosse
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Le questioni non sono fondate. 
    L'analisi  della  trama  normativa  dell'istituito  servizio   di
psicologia di base consente di escludere che la  relativa  disciplina
interferisca con la  materia  dell'ordinamento  civile,  non  essendo
stato regolato alcun istituto di matrice civilistica. 
    La disciplina regionale impugnata e' piuttosto riconducibile alla
competenza concorrente nella materia della tutela  della  salute,  in
quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale
adottato dalla  Regione  per  adempiere  alle  esigenze  del  SSN,  e
segnatamente per  rendere  possibile,  a  seguito  dell'emergenza  da
COVID-19, il supporto e il raccordo tra medici di medicina generale -
o pediatri di libera scelta - e psicologi. 
    L'art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs.  n.  502  del
1992, modificato dall'art. 12, comma 6, lettera a), del  d.l.  n.  35
del  2019,  come  convertito  -  norma,  quest'ultima,  espressamente
richiamata dall'art. 1 della legge regionale Campania n. 35 del  2020
-, prevede la possibilita' che i medici  di  medicina  generale  o  i
pediatri  di  libera  scelta  aderiscano  ai  modelli   organizzativi
multi-professionali, nei quali sia presente, tra  l'altro,  anche  la
figura dello psicologo. 
    A fronte di questo dato, la particolarita' che connota  la  legge
regionale  impugnata  si  sostanzia  nella   circostanza   che,   con
riferimento al territorio campano, la struttura della  psicologia  di
base opera presso i distretti del Servizio sanitario regionale e  non
si radica nell'organizzazione interna dei medici di base, pur essendo
espressamente contemplata la collaborazione - evidentemente esterna -
con questi ultimi. 
    La  normativa  contestata   risponde   all'obiettivo   perseguito
dall'art. 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  secondo  cui,
«[a]l  fine  di  garantire  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale  e   collettivo   nell'eccezionale   situazione   causata
dall'epidemia  da   COVID-19   e   di   assicurare   le   prestazioni
psicologiche,  anche  domiciliari,  ai  cittadini  e  agli  operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare  le  risorse  professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche'  di  garantire  le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e  gli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono  organizzare  l'attivita'  degli
psicologi in un'unica funzione aziendale». 
    4.1.-  Pertanto,  la  regolamentazione  di  tale  disciplina  non
presenta alcun collegamento con la materia  dell'ordinamento  civile,
posto che essa non definisce diritti e obblighi  di  un  rapporto  di
lavoro  gia'  sorto,  ma  si  colloca  in  una  fase   organizzativa,
antecedente allo stesso (sentenze n. 36 del 2021, n. 77 del 2020 e n.
20 del 2020). 
    Le  disposizioni  interessate  dall'impugnazione  non   regolano,
infatti, il rapporto  convenzionato  ne'  il  correlato  rapporto  di
lavoro parasubordinato. 
    Esse istituiscono il servizio di psicologia di base, disciplinano
i compiti  attribuiti  agli  psicologi  di  base,  ne  prevedono  gli
elenchi,   individuando   i   requisiti   di   iscrizione,    dettano
l'organizzazione delle attivita' dei servizi di psicologia di base  e
di verifica, monitoraggio e controllo della qualita'  dell'assistenza
psicologica, e creano  un  organismo  indipendente  con  funzioni  di
osservatorio: tutto cio' nella cornice  di  un  convenzionamento  non
espressamente regolato dalla legge regionale. 
    La  normativa  in  esame  non  interviene  sullo   strumento   di
regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in
rapporto convenzionato, affidata alla  contrattazione  collettiva,  e
non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta la
fonte di disciplina del rapporto di lavoro (sentenze n. 20 del 2021 e
n. 53 del 2020). 
    Ed, infatti, e' l'accordo collettivo  nazionale  a  disciplinare,
oltre ai rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali,  anche
quelli  con  altre   professionalita'   sanitarie   ambulatoriali   e
segnatamente con biologi, chimici  e  psicologi  (Accordo  collettivo
nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli   specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie
- biologi, chimici, psicologi - ambulatoriali ai  sensi  dell'art.  8
del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e  integrazioni
- triennio 2016-2018). 
    Sulla scorta di tali considerazioni deve escludersi che la  legge
reg. Campania n. 35 del 2020 disciplini il rapporto di lavoro con  la
neoistituita figura dello psicologo di base. 
    Le norme impugnate, facendo  inequivoco  rinvio  alla  disciplina
statale  vigente  in  materia,  non  regolamentano  istituti   tipici
riconducibili alla materia dell'ordinamento  civile,  limitandosi  ad
istituire un nuovo servizio sociale regionale (sentenza  n.  147  del
2018). 
    4.2.- In base ai rilievi che precedono non sono  fondate  neanche
le doglianze sollevate in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost. 
    Al riguardo, il vulnus  al  principio  di  uguaglianza  non  puo'
essere desunto apoditticamente dalla valorizzazione dell'esigenza  di
garantire l'uniformita' sul territorio nazionale della disciplina del
servizio di psicologia di base. 
    La potesta' legislativa regionale concorrente nella materia della
salute consente infatti alla Regione di dettagliare in modo  autonomo
i relativi  istituti  compatibilmente  con  i  principi  fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato (sentenze n. 87 del 2019, n.
190 del 2017 e n. 181 del 2006). E  nella  fattispecie  l'istituzione
del  servizio  di  psicologia  di  base   presso   le   articolazioni
territoriali del Servizio sanitario regionale non si pone in antitesi
con  la  disciplina   statale   che   incentiva   il   ricorso   alle
professionalita' dello psicologo nell'odierna crisi pandemica. 
    5.- Del pari non fondato e'  il  motivo  subordinato  di  censura
relativo alla violazione, ad opera dei medesimi artt. 1, 2, 3, 4, 5 e
6 della legge reg. Campania n. 35  del  2020,  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    Non e' infatti incisa  la  materia,  di  competenza  concorrente,
delle professioni, in quanto la figura dello  psicologo  di  base,  a
sostegno  -  ovvero  in  affiancamento  e  collaborazione  esterna  -
dell'operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, e' riconducibile  alla  professione  gia'  contemplata  dalla
legge statale dello psicologo (sentenze n. 88 del 2021,  n.  209  del
2020 e n. 172 del 2018). 
    5.1.-   Per   orientamento    costante    della    giurisprudenza
costituzionale, la potesta' legislativa  regionale  in  tale  materia
deve rispettare  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale. 
    Tale principio si configura  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale, da cio' derivando che non e'  nei
poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali  (sentenze
n. 98 del 2013, n. 77 del 2011 e n. 300 del 2007). 
    In adesione a queste linee direttrici,  la  regolamentazione  del
servizio di psicologia di base, all'interno  del  Servizio  sanitario
regionale campano, non innova in  ordine  al  riconoscimento  statale
della professione di psicologo, di cui, da ultimo, all'art. 9,  comma
4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali  nonche'  disposizioni  per  il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute). 
    E questa conclusione e' corroborata dal fatto che l'art. 3, comma
2, lettera b), della legge regionale impugnata limita la possibilita'
di iscriversi agli elenchi provinciali  ai  soli  iscritti  nell'albo
degli  psicologi,  professione  gia'  riconosciuta   dall'ordinamento
statale. 
    Anche il titolo di laurea, indicato come uno  dei  requisiti  per
l'iscrizione negli elenchi provinciali,  richiama  quello  prescritto
dalla legislazione nazionale per  l'esercizio  della  professione  di
psicologo. 
    6.- In base ai rilievi che precedono non sono fondate neanche  le
doglianze sollevate in ordine alla violazione dell'art. 3 Cost.,  per
le medesime considerazioni svolte al punto 4.2. 
    7.- Devono, conclusivamente, essere dichiarate non fondate  tutte
le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5
e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020, promosse dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in ordine ai parametri evocati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della  Regione  Campania  3
agosto 2020, n. 35, recante «Istituzione del servizio  di  Psicologia
di base e modifiche delle  leggi  regionali  7  agosto  2017,  n.  25
(Istituzione del Garante regionale  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita') e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della  Regione
Campania  -  legge  finanziaria  regionale   2013)»,   promosse,   in
riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l),  e  terzo,  in
relazione all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  e  3  della
Costituzione, dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE