MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2021 

Revoca    dell'autorizzazione    alla    temporanea     distribuzione
dell'associazione  di  anticorpi  monoclonali  casirivimab-imdevimab.
(21A07570) 
(GU n.304 del 23-12-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni recante «Misure urgenti per la graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «  In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del  citato  decreto-legge  23
luglio 2021, n.  105,  il  quale  prevede  che  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
di anticorpi monoclonali per il trattamento di  Covid-19»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  dell'8  febbraio
2021, n. 32; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021,  recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
dell'anticorpo  monoclonale  sotrovimab  e  proroga  del  decreto   6
febbraio 2021», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio
2021, n. 180; 
  Vista la determina dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  -  Ufficio
procedure centralizzate rep. n. 155/202 del 25 novembre 2021, recante
«Classificazione di medicinali per uso umano ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189»; 
  Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco n.  1414/2021  del  25  novembre  2021  recante  «Inserimento
dell'Associazione casirivimab/imdevimab  nell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648»; 
  Considerato che con le predette determine, l'Agenzia  italiana  del
farmaco, a seguito dell'autorizzazione all'immissione del  medicinale
per  uso  umano,  anticorpo   monoclonale   ricombinante   denominato
RONAPREVE  (associazione  di  casirivimab/imdevimab)  ha  provveduto,
rispettivamente,   alla   classificazione   in   classe    C(nn)    e
all'inserimento nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, convertito  dalla  legge  23  dicembre
1996, n. 648, dell'associazione dei predetti anticorpi  monoclononali
casirivimab-imdevimab di Roche-Regeneron; 
  Ritenuto, pertanto, di revocare  l'autorizzazione  alla  temporanea
distribuzione    dell'associazione    di    anticorpi     monoclonali
casirivimab-imdevimab  dell'azienda   farmaceutica   Regeneron/Roche,
disposta ai sensi dell'art. 1 del sopra citato decreto  del  Ministro
della salute 6 febbraio 2021 e prorogata, ai sensi dell'art. 1, comma
2, del decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021, fino  al  31
gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa,  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto del Ministro della  salute  12  luglio  2021,  le  parole  «e
dell'associazione    di     anticorpi     monoclonali     monoclonali
casirivimab-imdevimab  dell'azienda  farmaceutica   Regeneron/Roche,»
sono soppresse. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3005