MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 7 dicembre 2021 

Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo di diporto  o
sportivo. (21A07514) 
(GU n.305 del 24-12-2021)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo e, in particolare, l'art. 1, comma 2,  che
dispone che  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  con  proprio  decreto,  determina  le  modifiche  e  le
integrazioni da apportare all'allegato annesso  alla  legge  medesima
che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e
alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 novembre  2010,  con
il quale e' stato sostituito l'allegato annesso alla legge  25  marzo
1985, n. 106, sulla  disciplina  del  volo  da  diporto  o  sportivo,
concernente le  caratteristiche  degli  apparecchi  per  il  volo  da
diporto o sportivo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  4  luglio  2018  recante  norme  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione  europea
per  la  sicurezza  aerea  e  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE  e  2014/53/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio  e  il  regolamento  (CEE)  n.
3922/91 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 8, del regolamento  (UE)
n. 2018/1139 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  4  luglio
2018, ai sensi del quale uno Stato membro puo' decidere  di  esentare
dallo stesso regolamento le attivita' di  progettazione,  produzione,
manutenzione ed esercizio nei confronti di una o piu' delle categorie
di aeromobili seguenti: 
    a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio,  che  siano
al massimo biposto, la  cui  velocita'  misurabile  di  stallo  o  la
velocita' costante di volo minima in  configurazione  di  atterraggio
non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una  massa  massima
al decollo (maximum take-off mass  «MTOM»),  registrata  dallo  Stato
membro, non superiore a  600  kg  per  gli  aeroplani  non  destinati
all'impiego sull'acqua  o  a  650  kg  per  gli  aeroplani  destinati
all'impiego sull'acqua; 
    b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che
siano al massimo biposto  e  con  un  MTOM,  registrata  dallo  Stato
membro, non superiore a 600  kg  per  gli  elicotteri  non  destinati
all'impiego sull'acqua o  a  650  kg  per  gli  elicotteri  destinati
all'impiego sull'acqua; 
    c) gli alianti, diversi  dagli  alianti  senza  equipaggio,  e  i
motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che  siano  al
massimo biposto e con un MTOM, registrata  dallo  Stato  membro,  non
superiore a 600 kg; 
  Viste le comunicazioni dell'Ente nazionale per  l'aviazione  civile
(ENAC)     prot.     n.     DG-     14/10/2020-0099289-P     e     n.
DG-03/02/2021-0012189-P, con le quali lo stesso ente, in qualita'  di
autorita'  competente  per   l'aviazione   civile   dell'Italia,   ha
notificato alla  Commissione  europea  e  all'EASA  la  decisione  di
esenzione, cosiddetto opt-out, con la quale, ai  sensi  dell'art.  2,
paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)  n.   2018/1139,   ha   escluso
dall'applicazione dello stesso regolamento europeo  le  attivita'  di
progettazione, produzione, manutenzione ed  esercizio  nei  confronti
delle seguenti categorie di aeromobili: 
    a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio,  che  siano
al massimo biposto, la  cui  velocita'  misurabile  di  stallo  o  la
velocita' costante di volo minima in  configurazione  di  atterraggio
non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una  massa  massima
al decollo (maximum take-off mass  «MTOM»),  registrata  dallo  Stato
membro, non superiore a  600  kg  per  gli  aeroplani  non  destinati
all'impiego sull'acqua  o  a  650  kg  per  gli  aeroplani  destinati
all'impiego sull'acqua; 
    b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che
siano al massimo biposto  e  con  un  MTOM,  registrata  dallo  Stato
membro, non superiore a 600  kg  per  gli  elicotteri  non  destinati
all'impiego sull'acqua o  a  650  kg  per  gli  elicotteri  destinati
all'impiego sull'acqua; 
    c) gli alianti, diversi  dagli  alianti  senza  equipaggio,  e  i
motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che  siano  al
massimo biposto e con una MTOM, registrata dallo  Stato  membro,  non
superiore a 600 kg; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover  operare  l'adeguamento  del
decreto ministeriale 22 novembre 2010 in relazione al  mutato  quadro
normativo; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il testo dell'allegato unico annesso alla legge 25 marzo  1985,  n.
106, quale risulta dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 22 novembre 2010, e' sostituito dal seguente: 
 
Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo da diporto  o
                              sportivo 
 
  1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio), diversi  da  quelli
senza equipaggio, che siano al  massimo  biposto,  la  cui  velocita'
misurabile di stallo o  la  velocita'  costante  di  volo  minima  in
configurazione di atterraggio non  supera  i  45  nodi  di  velocita'
calibrata e con una massa massima al decollo (maximum  take-off  mass
«MTOM»)  non  superiore  a  600  kg  per  i  velivoli  non  destinati
all'impiego  sull'acqua  o  a  650  kg  per  i   velivoli   destinati
all'impiego sull'acqua. 
  2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano
al massimo biposto e con una MTOM non superiore  a  600  kg  per  gli
elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650  kg  per  gli
elicotteri destinati all'impiego sull'acqua. 
  3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e  motoalianti,
diversi dai  motoalianti  senza  equipaggio,  che  siano  al  massimo
biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg. 
  4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non  superiore  a  600
kg. 
  5) Aerostati e dirigibili monoposto  o  biposto  aventi  un  volume
massimo di progetto non superiore a 1200 m³ in caso di aria calda,  e
non superiore a 400 m³ in caso di altro gas di sollevamento. 
  6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante  o
anfibio, al massimo biposto, la cui velocita' misurabile di stallo  o
la velocita' costante di volo minima in configurazione di atterraggio
non supera i 45 nodi di velocita' calibrata e con una  massa  massima
al decollo non superiore a 600 kg  per  i  deltaplani  non  destinati
all'impiego  sull'acqua  o  a  650  kg  per  i  deltaplani  destinati
all'impiego sull'acqua. 
  7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una  massa  massima
al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per
i biposto. 
  8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto
massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg. 
  Quanto sopra  non  si  applica  agli  aeromobili  a  cui  e'  stato
rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato  a
norma del regolamento (CE) n. 216/2008  o  del  regolamento  (UE)  n.
2018/1139. 
  Ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010, al  fine  di
assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualita' delle
dichiarazioni rese dai costruttori e proprietari degli aeromobili per
il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n.  106/1985,  l'Aero
Club  d'Italia  effettuera'  operazioni  di  vigilanza,  verifiche  e
controlli (art. 7, comma 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 133/2010), avvalendosi, anche in accordo con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,   con   l'Autorita'
aeronautica  (ENAC)  e  con  il  Ministero  della  difesa,  di  ditte
certificate,  di  professionisti  del  settore,  di  personale   reso
disponibile dal MIMS e  dal  Ministero  della  difesa  o  di  proprio
personale. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini