MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2021 

Abilitazione dell'«Istituto europeo di terapia  sistemico-relazionale
- E.I.S.T.» ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  periferica  di
Bergamo un corso di specializzazione in psicoterapia. (21A07528) 
(GU n.307 del 28-12-2021)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1°febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  9   luglio   2001   di   abilitazione
all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» ad
istituire e ad attivare nelle  sedi  di  Milano  e  Torino  corsi  di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  17  marzo  2003   di   autorizzazione
all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.»  a
trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede  di
Milano; 
  Visto il  decreto  in  data  7  dicembre  2005  di  autorizzazione,
all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.»  a
trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia da  Torino  a
Bergamo; 
  Visto  il  decreto  in  data  24  aprile  2018  di   Autorizzazione
all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.», a
trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di
Milano; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'«Istituto  europeo  di  terapia
sistemico-relazionale -  E.I.S.T.»  ha  chiesto  ad  istituire  e  ad
attivare   nella   sede   periferica   di   Bergamo   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 22 aprile 2021; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera  n.  191  del  5  agosto
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11  dicembre  1998,  n.   509,   l'«Istituto   europeo   di   terapia
sistemico-relazionale - E.I.S.T.» e' autorizzato ad  istituire  e  ad
attivare   nella   sede   periferica   di   Bergamo   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma,  11 novembre 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina