AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 20 dicembre 2021, n. 2 

Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Rilevazione  delle
deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati  al
31 dicembre 2021. (21A07633) 
(GU n.307 del 28-12-2021)
 
 Vigente al: 28-12-2021  
 

 
                                     A tutte le amministrazioni 
                                       pubbliche di cui all'art. 1, 
                                       comma 2, del decreto 
                                       legislativo n. 165 del 2001 
 
                                      e per conoscenza: 
 
                                     Al Ministero dell'economia 
                                       e delle finanze 
                                       DAG - Direzione dei 
                                       sistemi informativi 
                                       e dell'innovazione Roma 
                                       Pec: dcsii.dag@pec.mef.gov.it 
 
                                     Alla Presidenza del Consiglio 
                                       dei ministri Dipartimento 
                                       della Funzione Pubblica Roma 
                                       Pec: protocollo_dfp@mailbox. 
                                       governo.it 
 
Oggetto: Misurazione  della  rappresentativita'  sindacale  ai  sensi
dell'art. 43  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale  -
Richiesta dati al 31 dicembre 2021. 
 
A. Premessa 
 
  L'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che
l'A.Ra.N. proceda  all'accertamento  della  rappresentativita'  delle
organizzazioni sindacali in corrispondenza  dell'inizio  di  ciascuna
stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi
ed elettorali all'uopo necessari. 
  In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43
pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di  trasmettere
all'Agenzia i dati  relativi  alle  deleghe  per  la  trattenuta  del
contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.  Il  medesimo
articolo definisce le  regole  di  tale  trasmissione,  ulteriormente
declinate dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale quadro  del
4  dicembre  2017  sulle  modalita'  di   utilizzo   dei   distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali. 
  Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della  rappresentativita'
per il periodo  contrattuale  2022-2024  -  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, per come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176  -  e'
necessario acquisire i dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  dai
lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data  del  31  dicembre
2021. 
  I dati della rilevazione, come noto, saranno  poi  sottoposti  alla
certificazione del Comitato  Paritetico  previsto  dal  summenzionato
art. 43. 
  Data la complessita' della procedura, che consente  all'A.Ra.N.  di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la tempestivita' con  la  quale  questa  Agenzia  puo'  adempiere  al
proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei  tempi  e
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste amministrazioni
nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche  particolare  importanza
la cura nella compilazione delle schede di rilevazione  appositamente
elaborate dall'A.Ra.N. per l'acquisizione dei dati. 
  La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura  on-line.
A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' presente  un'Area
riservata alle  pubbliche  amministrazioni  attraverso  la  quale  le
amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione  dei
dati all'Agenzia. Si ricorda che per  poter  accedere  a  tale  Area,
occorre prioritariamente accreditare il Responsabile legale dell'ente
(RLE). Le amministrazioni gia' registrate, con indicato un RLE ancora
attuale, non devono procedere ad una nuova registrazione. 
  All'interno dell'Area riservata alle pubbliche  amministrazioni  e'
stato predisposto  un  applicativo  denominato  «DELEGHE  SINDACALI»,
mediante il quale dovranno essere compilate le schede di  rilevazione
dei dati. In merito, si ricorda che  il  comma  7  dell'art.  43  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni  hanno   l'obbligo   di   indicare   il   funzionario
responsabile della rilevazione e  della  trasmissione  dei  dati.  In
linea con  tale  previsione  legislativa,  l'accesso  all'applicativo
«DELEGHE SINDACALI» e' riservato  al  Responsabile  del  procedimento
(RP)  deleghe,  appositamente  designato  dal   RLE   della   singola
amministrazione e che puo' anche  coincidere  con  quest'ultimo.  Nel
ricordare che all'RP verranno inviate apposite  autonome  credenziali
di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP sara'  responsabile,
insieme all'RLE, della veridicita' e  correttezza  di  tutti  i  dati
immessi  nell'applicativo.  Tali  dati  sono   equiparati   all'invio
cartaceo sottoscritto con firma autografa. 
  L'accesso  alla  procedura  sara'  possibile  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2022 in quanto la  rilevazione  ha  ad  oggetto  le  deleghe
sindacali attive alla data del 31 dicembre 2021, ovvero quelle per le
quali e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al
mese di gennaio 2022. 
  La procedura dovra' essere conclusa entro il 31 marzo  2022,  cosi'
come previsto dall'art. 43, comma 7 del decreto  legislativo  n.  165
del 2001. 
  La raccolta deve  essere  oggettiva  ed  effettuata  con  modalita'
uniformi per  tutte  le  amministrazioni.  Conseguentemente,  per  la
compilazione delle schede, non devono essere prese in  considerazione
indicazioni  provenienti  da  soggetti   diversi   dall'A.Ra.N..   Le
organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di
pertinenza  siano  esatti   nel   numero,   nella   denominazione   e
nell'entita' del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che i
dati siano controfirmati  da  un  rappresentante  dell'organizzazione
sindacale  interessata.  Le  OO.SS.,  pero',  non   possono   fornire
indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel caso in
cui  cio'  avvenga  le  amministrazioni  non  devono  tenerne  conto,
attenendosi scrupolosamente alle modalita'  indicate  nella  presente
nota e  nella  guida  operativa  presente  nell'applicativo  «Deleghe
Sindacali». 
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schermate  vengano
compilate  con  particolare  diligenza  ed  attenzione   atteso   che
l'A.Ra.N. non puo' in nessun caso modificare il dato  inserito  dalle
amministrazioni. 
  La presente nota verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nonche'
sul sito internet dell'A.Ra.N. all'indirizzo www.aranagenzia.it nella
sezione «Accertamento Rappresentativita'» alla voce «Deleghe». 
  La stessa fornisce le  indicazioni  generali  per  la  trasmissione
telematica all'A.Ra.N. dei  dati  richiesti  mentre  le  informazioni
dettagliate   per   la   compilazione   delle   schede    predisposte
nell'applicativo saranno disponibili nella «Guida alla  compilazione»
scaricabile nella sezione  «DELEGHE  SINDACALI»  dell'Area  riservata
alle pubbliche amministrazioni. 
  Nel proseguo della presente nota con il  termine  «amministrazione»
sono  indicate  genericamente  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,
comunque denominate, mentre la dizione  «comparti  di  contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego   e   delle   autonome   aree   di
contrattazione della  dirigenza»  e'  semplificata  in  «comparti  ed
aree». 
 
B. Chi deve trasmettere i dati 
 
  Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali  tutte  le
amministrazioni  rappresentate  dall'A.Ra.N.   nella   contrattazione
collettiva nazionale. Si fa presente  che  nel  caso  in  cui  nessun
dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o
al 31 dicembre 2021 non vi siano dipendenti ovvero  sia  in  servizio
solamente  personale  comandato  da  altra   amministrazione   -   da
quest'ultima censito -, l'amministrazione dovra' ugualmente  accedere
all'applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del  caso,
onde permettere all'Agenzia  di  concludere  la  propria  rilevazione
senza attendere o sollecitare l'invio dei dati. 
  Fanno eccezione: 
    le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati  relativi  ai  propri
dipendenti ne' a dipendenti di altre amministrazioni alle  quali,  in
base ai vigenti statuti  regionali,  non  si  applicano  i  Contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro   stipulati   dall'A.Ra.N..   Le
amministrazioni operanti in tali  regioni  e  province  autonome  che
appartengono ai comparti individuati dall'A.Ra.N., e  che  non  sono,
dunque,  ricomprese   nella   predetta   eccezione,   devono   invece
regolarmente inviare i dati.  In  merito  si  ricorda  che  l'A.Ra.N.
acquisisce anche i dati relativi ai segretari comunali e provinciali; 
    le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si  sono
privatizzate, le ONLUS, e  piu'  in  generale  le  istituzioni  e  le
fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o  che  hanno
personalita' giuridica di diritto privato, a prescindere dal C.C.N.L.
applicato  al  personale  ivi  operante.  Detti   enti   non   devono
trasmettere i dati relativi ai  propri  dipendenti.  Devono,  invece,
inviare i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab)
di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 che hanno  personalita'
giuridica di diritto pubblico. 
 
C. Tipologia di dati richiesta 
 
  L'applicativo «DELEGHE SINDACALI» consentira' alle  amministrazioni
di compilare on-line le schede di rilevazione. 
  A tal fine verranno richiesti i seguenti dati: 
C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2021. 
  Uno dei dati necessari per  la  rilevazione  delle  deleghe  e'  il
numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato  o
a tempo determinato) al 31 dicembre 2021. Si tratta  di  un  dato  di
stock che fotografa esattamente la situazione a tale  giorno.  Devono
essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo  i  contratti
collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dall'A.Ra.N.,  escludendo
coloro che non rientrano in  tale  fattispecie  alla  data  predetta.
L'indicazione del numero dei dipendenti,  cosi'  definito,  non  puo'
essere omessa. 
  Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto,  la  suddivisione  tra  «tempo  indeterminato»   e   «tempo
determinato», nonche' l'articolazione specificata per  categoria/area
dei dipendenti. Non puo'  essere  riportato  un  totale  generico  in
quanto il personale dirigente e quello  del  comparto  afferiscono  a
diversi contratti collettivi nazionali di  lavoro  (comparto  e  aree
dirigenziali), per ognuno  dei  quali  dovra'  essere  accertata  una
diversa rappresentativita' sindacale. 
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato,  le  Istituzione  scolastiche,  educative  e   di   alta
formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del  CCNQ  del  3
agosto 2021 dovranno indicare solo i dipendenti e dirigenti  titolari
di un contratto di durata annuale (posto vacante e disponibile) o  di
un contratto «sino al termine delle attivita' didattiche» (posto  non
vacante ma disponibile). 
  Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 deve
essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle
organizzazioni sindacali. 
  Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento
a carattere temporaneo  che  lo  colloca  in  servizio  presso  altra
amministrazione, deve essere censito dall'amministrazione in  cui  e'
in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta  servizio  in
posizione di  comando  non  deve  conteggiare  detto  personale  onde
evitare una doppia rilevazione. 
  Come evidenziato al paragrafo B, se al  31  dicembre  2021  non  vi
siano  dipendenti,  ovvero  sia  in  servizio   solamente   personale
comandato da altra amministrazione  e  da  quest'ultima  censito,  la
schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2021  deve
essere ugualmente  compilata  rispondendo  «NO»  alla  domanda  «Sono
presenti  dipendenti  al  31   dicembre   2021?»,   onde   permettere
all'Agenzia di concludere la propria rilevazione  senza  attendere  o
sollecitare l'invio dei dati. 
  Solo qualora, per condizioni particolari (es. enti di  recentissima
istituzione),    il    dipendente    sia    retribuito     totalmente
dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in  attesa
dell'inquadramento nel  nuovo  ente,  dovra'  essere  quest'ultimo  a
rilevarlo. In ogni caso e'  compito  dell'amministrazione  verificare
che non avvengano duplicazioni. 
 
C2.  Denominazione  per  esteso  ed  in   sigla   dell'organizzazione
sindacale. 
 
  Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono  esclusivamente
le OO.SS. di categoria. 
  Il comma 7 dell'art. 43 del decreto legislativo  n.  165  del  2001
prevede  che  le  modalita'  di  rilevazione  devono   garantire   la
riservatezza delle  informazioni.  Per  tale  ragione  devono  essere
compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a
cui  sono  state  rilasciate  deleghe   per   la   trattenuta   sulla
retribuzione. 
  Il medesimo articolo attribuisce alle amministrazioni il compito di
rilevare e trasmettere i dati richiesti.  L'A.Ra.N.  si  limitera'  a
prendere atto degli stessi, non avendo alcun compito  di  valutazione
ne' d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati
e le singole amministrazioni. 
  Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi  relativi
all'indicazione  della  denominazione  per  esteso  e   della   sigla
dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di  riportare
esattamente la denominazione del  soggetto  sindacale  a  favore  del
quale e' stata effettuata la trattenuta, che di norma  corrisponde  a
quella  statutaria.  Non  rilevano,  per  il   presente   censimento,
informazioni di dettaglio quali la  struttura  organizzativa  interna
all'organizzazione   sindacale   percettrice   del    contributo    o
l'intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono
materialmente versate. 
  E', di norma, esclusa la  possibilita'  di  indicare,  anziche'  la
denominazione e la sigla  dell'organizzazione  di  categoria,  quella
della sola confederazione a cui la  stessa  aderisce.  In  tal  caso,
infatti, in  considerazione  della  coesistenza  di  piu'  e  diverse
categorie  presenti  nel  pubblico  impiego  aderenti  alla  medesima
confederazione,  non   sarebbe   possibile   individuare   di   quale
organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola  denominazione
CGIL, che indica la confederazione, non permette  di  individuare  di
quale  categoria  si  tratti.   La   scheda   deve   essere   percio'
correttamente intestata a FP CGIL o FLC CGIL,  ovvero  devono  essere
compilate  tante  schede  quante  sono  le  categorie  aderenti  alla
medesima confederazione nel caso  siano  contemporaneamente  presenti
nell'amministrazione). 
  Andra'  indicata  la  denominazione   della   sola   confederazione
nell'esclusivo  caso  in   cui   la   delega   del   lavoratore   sia
effettivamente rilasciata a favore di una confederazione e non di  un
sindacato di categoria, circostanza questa che deve  evincersi  dalla
singola delega e deve essere attentamente verificata. 
  Si ribadisce che ai sensi dell'art. 24 del CCNQ 4 dicembre 2017, in
caso di affiliazione o altra forma aggregativa  tra  sigle  sindacali
che non dia luogo alla creazione  di  un  nuovo  soggetto  e'  sempre
esclusa l'attribuzione delle deleghe  dell'affiliato  all'affiliante.
Diverso e' il caso di incorporazione/fusione  di  una  organizzazione
sindacale in un soggetto gia' esistente trattandosi in  questo  caso,
invece, di successione a titolo  universale,  che  deve  attuarsi  in
conformita'  con  le  regole  e   la   tempistica   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 25 del CCNQ 4 dicembre 2017. 
 
C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2021. 
 
  Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore di lavoro affinche' questi provveda a trattenere una  somma  X
dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la  versi  ad
una organizzazione  sindacale.  Vanno,  pertanto,  rilevate  le  sole
iscrizioni  ai  sindacati  tramite  delega   con   trattenuta   sulla
retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la
rilevazione corrisponde alla lettura della  retribuzione  nella  voce
specifica). 
  Non devono essere conseguentemente rilevate le  iscrizioni  dirette
ai  sindacati  senza  delega  per  la   relativa   trattenuta   sulla
retribuzione. 
  Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si  tratta
di un dato di stock che fotografa esattamente  la  situazione  al  31
dicembre 2021. Non devono, pertanto, essere  conteggiate  le  deleghe
revocate prima di tale data ne' quelle  rilasciate  dopo  tale  data,
ovvero dal 1° gennaio 2022 in poi. 
  La rilevazione e' effettuata sulla retribuzione di gennaio  2022  a
valere sul 31 dicembre 2021, in quanto solo a gennaio sono rilevabili
tutte  le  deleghe  rilasciate  (o  revocate)   alle   organizzazioni
sindacali entro il mese  di  dicembre  2021,  incluse,  pertanto,  le
cosiddette nuove deleghe rilasciate entro il mese di  dicembre  (art.
25, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017). 
  In merito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
b), del CCNQ in materia  di  contributi  sindacali  sottoscritto  l'8
febbraio 1996, «la delega  ha  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo  a  quello  del  rilascio».  Pertanto,  e'  compito  delle
amministrazioni garantire  che  nella  busta  paga  di  gennaio  2022
vengano  effettuate  le  trattenute  relative  a  tutte  le   deleghe
rilasciate entro la data del 31 dicembre 2021. Al fine di dare  piena
attuazione alla disposizione contenuta nell'art.  25,  comma  2,  del
CCNQ  del  4  dicembre  2017  «nei  soli  limitati  casi  in  cui  la
lavorazione delle buste paga relative al mese di  gennaio  si  chiuda
prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla  busta  paga  del
mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino,  per
le nuove deleghe rilasciate a  dicembre»  2021,  «sia  la  trattenuta
riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio.» 
  Si ribadisce che  devono  essere  indicati  esclusivamente  i  dati
relativi  a  deleghe  rilasciate  dai   dipendenti   in   favore   di
associazioni che abbiano natura sindacale  (cfr.  anche  CCNQ  dell'8
febbraio 1996 in materia  di  contributi  sindacali).  Pertanto,  non
devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non  aventi
tale natura (ad  es.:  associazioni  professionali,  associazioni  di
volontariato, associazioni culturali, associazioni  che  si  occupano
della  formazione   professionale,   etc...)   che   determinerebbero
un'alterazione dei dati raccolti  ai  fini  della  rappresentativita'
sindacale.  E'  compito  delle   amministrazioni   verificare   detta
circostanza, rilevabile dallo statuto dei singoli soggetti. 
  Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti,  personale
del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato,  categorie/aree
ecc., senza operare ulteriori sommatorie. 
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato operante nelle Istituzioni scolastiche,  educative  e  di
alta formazione di cui all'art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del
3 agosto 2021 sia per  il  personale  del  comparto  che  per  quello
dirigenziale vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti
e dirigenti titolari di un contratto di durata annuale (posto vacante
e disponibile) o di un contratto «sino  al  termine  delle  attivita'
didattiche» (posto non vacante ma disponibile). 
  Ai fini della rilevazione  occorre  fare  riferimento  al  C.C.N.L.
applicato al dipendente e non al titolo di studio in  possesso  dello
stesso ovvero alla caratteristica del sindacato di categoria a cui ha
rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea  in  medicina
ed e' iscritto ad  un  sindacato  che  rappresenta  solo  medici,  ma
appartiene  al  comparto  in  quanto  inquadrato  come   tecnico   di
radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto Sanita' e
non nel personale dell'area Sanita'). 
  Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale  e
scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni  diverse,
per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione  sindacale
- e' questo il caso di  alcuni  sindacati  medici  -,  devono  essere
rilevate solo le iscrizioni a tale ultima sezione. 
  Qualora la delega in favore di un'organizzazione sindacale  risulti
frazionata, cioe' versata  in  quote,  tutte  intestate  al  medesimo
sindacato  ma  riferite  alle  varie  strutture  in  cui  questo   e'
articolato (ad esempio: parte alla struttura  sindacale  provinciale,
parte a quella regionale e parte a quella nazionale),  la  delega  va
ritenuta unitaria e conteggiata  una  sola  volta  nell'ambito  della
stessa scheda, utilizzando, per il calcolo  del  contributo  unitario
medio mensile, il suo valore intero  (ovvero  la  somma  di  tutti  i
frazionamenti). 
 
C4. Importo del contributo sindacale. 
 
  La disciplina contenuta  nel  comma  9  dell'art.  43  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 prevede che il Comitato Paritetico  possa
deliberare che «non siano prese  in  considerazione,  ai  fini  della
misurazione  del  dato  associativo,   le   deleghe   a   favore   di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori  un  contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello  mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area». 
  Cio' rende indispensabile l'acquisizione di tale dato, e la massima
precisione di calcolo del suo valore. 
  L'entita' del contributo sindacale (art. 25, comma  3  del  CCNQ  4
dicembre 2017) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio
mensile, escludendo valori percentuali. 
  Ai  fini  del  calcolo  del  valore  medio  unitario   mensile   va
considerato esclusivamente il contributo versato da un  lavoratore  a
tempo  pieno  per  l'intero  mese  lavorativo  di  riferimento  della
rilevazione (gennaio 2022 a valere sul  31  dicembre  2021).  In  tal
senso non  ha  rilievo  quanto  il  lavoratore  ha  pagato  nei  mesi
precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2021. 
  Pertanto: 
    1. se il contributo sindacale e' versato per  13  mensilita',  il
valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita'; 
    2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore
del suo contributo deve essere riportato a orario intero; 
    3. se la retribuzione non sia riferita all'intero  mese,  esempio
l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2021  o  casi  analoghi,  il
valore del contributo deve essere riportato a valore mensile. 
 
C5.  Deleghe  espresse  anche  in  favore  di  altre   organizzazioni
sindacali. 
 
  Puo' capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre
2021, sia contemporaneamente  iscritto,  tramite  delega,  a  piu'  e
diversi  sindacati:  caso  di  deleghe  doppie   o   multiple.   Tale
fattispecie  deve  essere  rilevata  in  quanto  anche  questo   dato
rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini  del  corretto
calcolo  della  rappresentativita'.  Conseguentemente,  la  procedura
richiede  espressamente  l'inserimento  del  dato  in   parola,   ove
presente. 
 
D. Amministrazioni gestite da «SPT» 
 
  Con tale dizione si intendono le amministrazioni che si  avvalgono,
per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero
dell'economia e delle finanze (Service personale Tesoro  (SPT)  della
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione). 
  Le amministrazioni in parola, una volta  entrate  nella  procedura,
troveranno le schede  gia'  compilate  atteso  che  i  dati  verranno
trasmessi,   in   formato   telematico,    all'applicativo    A.Ra.N.
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Le amministrazioni non potranno modificare le schede  precompilate,
ne' sommare, raggruppandole, deleghe con  codici  diversi,  anche  se
riconducibili alla medesima  sigla  sindacale.  In  questo  caso  non
sarebbe piu' rilevabile il diverso contributo sindacale che  sottende
al differente codice meccanografico. 
  Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano  una  modifica
dei dati indicati nelle  schede  predisposte,  o  si  rilevino  delle
incongruenze, le amministrazioni dovranno effettuare una verifica con
il competente  ufficio  della  summenzionata  Direzione  dei  sistemi
informativi e dell'innovazione, unica istanza deputata a  controllare
se le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate
e le relative informazioni siano congrue. 
  Il  citato  ufficio  verifica  la  congruita'  delle   informazioni
inserite  nel  programma  di  gestione  delle  buste  paga   e,   ove
necessario,   comunica   formalmente   all'amministrazione   (e   per
conoscenza all'ARAN) il dato  aggiornato.  Solo  a  seguito  di  tale
comunicazione l'amministrazione potra' apportare correttivi  ai  dati
precaricati nell'applicativo «DELEGHE SINDACALI». 
  Si ricorda che  l'Agenzia  verifichera'  l'esistenza  di  eventuali
differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla  chiusura
della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica  non
accompagnata dalla suindicata documentazione formale del MEF. 
  Si ricorda che per le Istituzioni scolastiche ed educative  i  dati
relativi   alle   deleghe   sindacali   dovranno   essere   trasmessi
esclusivamente  dal   Ministero   dell'istruzione   mentre   per   le
Istituzioni di alta  formazione,  con  eccezione  dei  soli  Istituti
superiori di Studi musicali, i dati relativi alle  deleghe  sindacali
saranno trasmessi dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
 
E. Adempimenti 
 
E1. Firma del rappresentante sindacale. 
 
  L'applicativo consentira' di generare un report in formato PDF  per
ogni  organizzazione  sindacale,  contenente  i  dati  inseriti   nel
procedimento. 
  Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165  del
2001  i  dati  devono  essere  controfirmati  da  un   rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza  della  stessa.  Pertanto,  ogni  report
dovra'  essere  stampato  e  controfirmato   da   un   rappresentante
dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce,  al  quale,
fermo  restando  quanto  previsto  al  paragrafo  E3,  dovra'  essere
consegnata una copia del report firmato. 
  Per rappresentante sindacale  si  intende  il  dirigente  sindacale
(aziendale - di zona  -  comunale  -  territoriale  -  provinciale  -
nazionale)  dell'organizzazione  sindacale  interessata,  ovvero   un
componente della RSU  o  un  dipendente  appositamente  delegato  per
iscritto (in questi ultimi due casi il delegante e'  l'organizzazione
sindacale e la delega deve essere formalmente presentata). 
  Va pertanto escluso che: 
    la firma sia apposta dal  medesimo  rappresentante  sindacale  su
schede  intestate  a  differenti   organizzazioni   sindacali.   Ogni
rappresentante sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le  schede
dell'organizzazione che rappresenta; 
    la firma sia  apposta  dal  componente  della  RSU,  se  non  per
espressa  indicazione  dell'organizzazione   sindacale   interessata,
intestataria del dato censito. 
  Nel rispetto dei principi di  affidabilita',  correttezza  e  buona
fede,  le  amministrazioni,  in  presenza  di  discordanze  sul  dato
eccepite  dalle  organizzazioni  sindacali,  presteranno  la  propria
collaborazione per consentire la verifica della congruita' del  dato,
controllando con le stesse le iscrizioni censite. 
 
E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale. 
 
  Ove la scheda non sia controfirmata  dall'organizzazione  sindacale
interessata, come previsto dalla norma, il  funzionario  responsabile
della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare
il motivo della mancata firma con una propria  dichiarazione  da  cui
risulti detta circostanza. 
  In caso di contestazioni da parte delle  organizzazioni  sindacali,
qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede  devono  essere  ugualmente  completate  indicando  i
motivi  della  contestazione  da   riportare   nell'apposito   spazio
individuato sulla scheda. 
 
E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale. 
 
  Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente
i   dati   inseriti   nel   procedimento,   deve    essere    inviato
all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della  vigente
legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni  sindacato
va inviato esclusivamente il report di  propria  pertinenza,  vale  a
dire quello intestato all'organizzazione  destinataria  e  non  anche
quelli intestati alle altre organizzazioni. 
  La  data  di  invio  alla  organizzazione  sindacale  deve   essere
riportata nell'apposito riquadro. 
 
F. Conservazione degli atti 
 
  Poiche' la rilevazione delle deleghe avverra'  in  via  telematica,
nessun documento cartaceo dovra' essere trasmesso all'ARAN. 
  Si richiama l'attenzione sul  fatto  che  l'amministrazione  dovra'
conservare per almeno dieci anni tutti i  report  sottoscritti  dalle
organizzazioni sindacali  (ovvero  riportanti  la  motivazione  della
mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi  al
singolo sindacato, a tutela dell'RP Deleghe e del RLE, atteso che gli
stessi   dovranno   dichiarare,   negli   appositi   campi   previsti
nell'applicativo «DELEGHE SINDACALI», se e' stata acquisita la  firma
del rappresentante sindacale (indicandone le generalita' e  il  ruolo
all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione  della
mancata firma. 
    Roma, 20 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Naddeo