AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  194,
recante: «Attuazione della direttiva (UE)  2019/1159  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti  minimi  di  formazione
per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante
il reciproco riconoscimento dei certificati  rilasciati  dagli  Stati
membri alla gente di mare.». (Decreto  legislativo  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 30  novembre  2021).
(21A07634) 
(GU n.307 del 28-12-2021)

    In calce al decreto legislativo citato  in  epigrafe,  pubblicato
nella sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag.  98,  seconda
colonna, si intendono riportati i seguenti allegati carenti  in  fase
di pubblicazione: 
 
                                                          «Allegato I 
                                                        (articolo 20) 
    Regola V/2 
    Requisiti minimi obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle
qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi
da passeggeri 
    1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali,  comuni
e altro personale in servizio a  bordo  di  navi  da  passeggeri  che
effettuano  viaggi  internazionali.  Gli  Stati  membri   determinano
l'applicabilita'  dei  requisiti  di  cui  alla  presente  regola  al
personale che presta servizio su navi da  passeggeri  che  effettuano
viaggi nazionali. 
    2. Prima di essere demandate a funzioni  di  servizio,  tutte  le
persone in  servizio  a  bordo  di  una  nave  da  passeggeri  devono
soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo  1,  del
codice STCW. 
    3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni  e  altro  personale  in
servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare  con  esito
positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a
9, in funzione della qualifica, dei compiti e  delle  responsabilita'
individuali. 
    4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto
a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 frequentano,
a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,  appositi  corsi   di
aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di  competenza
previsti nei cinque anni precedenti. 
    5. Il personale  in  servizio  a  bordo  di  navi  da  passeggeri
completa l'addestramento alle procedure di emergenza  delle  navi  da
passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilita'
individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW. 
    6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai
passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi  da  passeggeri
deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in  materia
di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del  codice
STCW. 
    7.  I   comandanti,   gli   ufficiali,   i   comuni   qualificati
conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato  e  l'altro
personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in
situazioni  di  emergenza  a  bordo  di  navi  da  passeggeri  devono
frequentare con esito positivo i corsi di formazione  in  materia  di
gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato  alla
sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW. 
    8. I comandanti, i direttori di macchina, i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e  qualsiasi  altro  personale
designato sul ruolo di  appello,  responsabile  della  sicurezza  dei
passeggeri  nelle  situazioni  di  emergenza  a  bordo  di  navi   da
passeggeri,  devono  frequentare  con  esito  positivo  i  corsi   di
formazione riconosciuti in materia di gestione  delle  situazioni  di
crisi e comportamento umano, come  specificato  alla  sezione  A-V/2,
paragrafo 4, del codice STCW. 
    9. I comandanti, i direttori di macchina, i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei  passeggeri,
di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei  portelli
dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro,  devono  frequentare
con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in  materia  di
sicurezza dei passeggeri, sicurezza del  carico  e  protezione  dello
scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5,  del  codice
STCW. 
    10. Gli Stati membri provvedono a  rilasciare  la  documentazione
comprovante la formazione conseguita a  tutti  coloro  che  risultano
qualificati in conformita' dei punti da 6 a 9 della presente regola. 
 
                                                          Allegato II 
                                                        (articolo 20) 
    Regola V/3 
    Requisiti minimi obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle
qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi
soggette al codice IGF 
    1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali,  comuni
e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 
    2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di  servizio  a
bordo di navi soggette al codice IGF, la  gente  di  mare  deve  aver
frequentato con esito positivo  i  corsi  di  formazione  di  cui  ai
successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e
delle responsabilita' individuali. 
    3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al
codice IGF,  prima  di  essere  demandata  a  qualsiasi  funzione  di
servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno  addestramento
specifico per familiarizzarsi con le navi  e  le  attrezzature,  come
specificato nell'articolo 15,  comma  1,  lettera  d),  del  presente
decreto legislativo. 
    4.  La  gente  di  mare  responsabile  di  specifici  compiti  di
sicurezza relativi alla cura,  all'utilizzo  del  carburante  o  alla
risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette  al  codice
IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di  base
per prestare servizio a bordo delle suddette navi. 
    5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base
per prestare servizio a bordo di navi soggette  al  codice  IGF  deve
aver  completato  una   formazione   di   base   conformemente   alle
disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW. 
    6.  La  gente  di  mare  responsabile  di  specifici  compiti  di
sicurezza relativi alla cura,  all'utilizzo  del  carburante  o  alla
risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette  al  codice
IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla  regola
V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere,
si ritiene soddisfare i requisiti specificati  nella  sezione  A-V/3,
paragrafo 1, del codice STCW relativi alla  formazione  di  base  per
prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 
    7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i  membri  del
personale  che  abbiano  diretta   responsabilita'   della   cura   e
dell'utilizzo di  carburanti  e  sistemi  di  alimentazione  su  navi
soggette al codice IGF devono possedere un certificato di  formazione
avanzata per prestare servizio a bordo di  navi  soggette  al  codice
IGF. 
    8.  Ogni  candidato  a  ottenere  un  certificato  di  formazione
avanzata per prestare servizio a bordo di  navi  soggette  al  codice
IGF, oltre a possedere il certificato  di  addestramento  di  cui  al
punto 4: 
    8.1. deve aver completato una  formazione  avanzata  riconosciuta
per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una
competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2,  del
codice STCW; e 
    8.2.  deve  aver  completato  almeno  un  mese  di  servizio   di
navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio  a
bordo di navi soggette al codice IGF. Due  delle  tre  operazioni  di
bunkeraggio  possono  essere  sostituite  da  un   addestramento   al
simulatore  riconosciuto  per  tali  operazioni   nell'ambito   della
formazione di cui al precedente punto 8.1. 
    9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i  membri  del
personale  che  abbiano  diretta   responsabilita'   della   cura   e
dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF  che  sono
stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di  competenza
di cui alla  sezione  A-V/1-2,  paragrafo  2,  del  codice  STCW  per
prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti
specificati  nella  sezione  A-V/3,  paragrafo  2,  del  codice  STCW
relativi alla formazione avanzata in  materia  di  navi  soggette  al
codice IGF, a condizione che abbiano anche: 
    9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6; 
    9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui  al
punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni  di
movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e 
    9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi  nei  cinque
anni precedenti a bordo di: 
    9.3.1. navi soggette al codice IGF; 
    9.3.2. navi cisterna che  trasportano,  in  qualita'  di  carico,
carburanti previsti dal codice IGF; oppure 
    9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di
infiammabilita' per la propulsione. 
    10. Gli Stati membri provvedono  affinche'  alla  gente  di  mare
avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a  seconda  dei  casi,  sia
rilasciato un certificato di addestramento. 
    11. La gente di mare in possesso di certificati di  addestramento
conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a  intervalli  non
superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento  o  dimostra
di aver raggiunto i livelli di competenza previsti  nei  cinque  anni
precedenti. 
    Regola V/4 
    Requisiti minimi obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle
qualifiche  di  comandanti  e  ufficiali  di  coperta  di  navi   che
incrociano nelle acque polari 
    1. I comandanti, i primi ufficiali di  coperta  e  gli  ufficiali
responsabili della guardia di  navigazione  su  navi  che  incrociano
nelle acque polari devono possedere un certificato  che  attesta  una
formazione di base in materia di  navi  che  incrociano  nelle  acque
polari, come richiesto dal codice polare. 
    2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base
in materia di navi  che  incrociano  nelle  acque  polari  deve  aver
completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che
incrociano nelle  acque  polari  e  ha  una  competenza  del  livello
indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW. 
    3. I comandanti e i  primi  ufficiali  di  coperta  di  navi  che
incrociano nelle acque polari  devono  possedere  un  certificato  di
formazione avanzata in materia di navi  che  incrociano  nelle  acque
polari, come richiesto dal codice polare. 
    4.  Ogni  candidato  a  ottenere  un  certificato  di  formazione
avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve: 
    4.1.  soddisfare  i  requisiti  per   la   certificazione   nella
formazione di base in materia di  navi  che  incrociano  nelle  acque
polari; 
    4.2. aver prestato almeno due mesi  di  servizio  di  navigazione
riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o  durante
lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque
polari  o  deve  aver  prestato   altro   servizio   di   navigazione
riconosciuto equivalente; e 
    4.3. aver completato  una  formazione  avanzata  riconosciuta  in
materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza
del livello indicato alla sezione  A-V/4,  paragrafo  2,  del  codice
STCW. 
    5. Gli Stati membri  provvedono  affinche'  alla  gente  di  mare
avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a  seconda  dei  casi,  sia
rilasciato un certificato di addestramento. 
    6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che  ha  iniziato  un
servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del  1°
luglio 2018 puo' dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto
2: 
    6.1. avendo prestato un servizio di  navigazione  riconosciuto  a
bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o  un  servizio  di
navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti  nella
sezione di coperta a livello operativo o direttivo,  per  un  periodo
complessivo di almeno tre mesi  durante  i  cinque  anni  precedenti;
oppure 
    6.2.  avendo  superato  un  corso   di   formazione   organizzato
conformemente     agli     orientamenti      formativi      stabiliti
dall'Organizzazione  marittima  internazionale  per   le   navi   che
incrociano nelle acque polari. 
    7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che  ha  iniziato  un
servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del  1°
luglio 2018 puo' dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto
4: 
    7.1. avendo prestato un servizio di  navigazione  riconosciuto  a
bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o  un  servizio  di
navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti  nella
sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di
almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure 
    7.2.  avendo  superato  un  corso  di  formazione  conforme  agli
orientamenti  formativi   stabiliti   dall'Organizzazione   marittima
internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo
prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una  nave
che  incrocia  nelle  acque  polari  o  un  servizio  di  navigazione
riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella  sezione  di
coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due
mesi durante i cinque anni precedenti.».