MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2021 

Modifica del decreto 7 marzo 2006,  recante:  «Principi  fondamentali
per la disciplina unitaria in  materia  di  formazione  specifica  in
medicina generale». (21A07637) 
(GU n.308 del 29-12-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonche' dal decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva
2005/36/CE; 
  Visto, in particolare  l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006,  n.
60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in
materia di formazione specifica in medicina generale,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo  2006,
il quale prevede che «La partecipazione al concorso  ed  al  relativo
corso triennale e' riservata  ai  cittadini  italiani  e  comunitari,
laureati  in  medicina  e  chirurgia.  I  requisiti  di  abilitazione
all'esercizio della professione e  di  iscrizione  al  relativo  albo
professionale  devono  essere  posseduti  entro  l'inizio  del  corso
triennale di  formazione.  Per  i  cittadini  comunitari  dell'Unione
europea  e'  considerata  valida   l'iscrizione   al   corrispondente
dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo
di iscrizione all'albo in  Italia  prima  dell'inizio  del  corso  di
formazione»; 
  Visto l'art.  6,  comma  2,  lettera  b),  del  richiamato  decreto
ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della  presentazione
della  domanda  per  la  partecipazione  al  concorso  di  formazione
specifica in medicina generale, il possesso del diploma di laurea  in
medicina e chirurgia; 
  Considerato  che,  per  l'accesso  alle  scuole  universitarie   di
specializzazione in medicina e chirurgia, il requisito del diploma di
laurea, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della
domanda, e' richiesto in un momento successivo a quello  dell'inoltro
della suddetta domanda di partecipazione al concorso e, comunque,  in
un momento utile ai fini della partecipazione alla prova  d'esame  ed
alla preventiva verifica da parte  degli  Atenei,  pena  l'esclusione
dalla procedura concorsuale; 
  Ritenuto di dover scongiurare una dispari a' di trattamento tra gli
aspiranti  al  concorso  di  accesso  ai  corsi  di  specializzazione
universitaria e gli aspiranti al concorso  di  accesso  ai  corsi  di
formazione  specifica  in  medicina  generale,   al   fine   di   non
pregiudicare questi ultimi  che,  in  attesa  del  conseguimento  del
diploma di laurea, non potrebbero partecipare al relativo concorso; 
  Considerato, inoltre, di  dover  prevenire  futuri  contenziosi  da
parte di laureandi che  al  momento  dell'inoltro  della  domanda  di
ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale non hanno ancora conseguito il relativo diploma  di
laurea; 
  Acquisito il parere favorevole anche delle regioni e delle province
autonome che hanno espresso l'esigenza che il requisito della  laurea
sia posseduto entro il  giorno  antecedente  la  data  del  concorso,
riservandosi di effettuare le opportune verifiche in data  successiva
al concorso medesimo; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad u a modifica dell'art.  5
e dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 7  marzo  2006,  citato  in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 5 (Requisiti generali  di  ammissione  al  concorso),
comma 1, dopo le parole «La partecipazione al concorso ed al relativo
corso triennale e' riservata  ai  cittadini  italiani  e  comunitari,
laureati in medicina e chirurgia.»  sono  inserite  le  seguenti  «Il
diploma di laurea in medicina  e  chirurgia  deve  essere  conseguito
entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso.»; 
    b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) la lettera  b)
del comma 2 e' soppressa. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

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