AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Xembify» (21A07607) 
(GU n.310 del 31-12-2021)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 204 del 17 dicembre 2021 
 
    Procedura europea n. DE/H/4915/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XEMBIFY,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      titolare A.I.C: Instituto  Grifols  S.A.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Parets del Valles-Barcellona, Poligono Levante -
Calle Can Guasch, 2, 08150, Spagna (ES); 
      confezioni: 
        «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino
in vetro da 1 g/5 ml - A.I.C. n. 049488012 (in base  10)  1H684D  (in
base 32); 
        «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino
in vetro da 2 g/10 ml - A.I.C. n. 049488024 (in base 10)  1H684S  (in
base 32); 
        «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino
in vetro da 4 g/20 ml - A.I.C. n. 049488036 (in base 10)  1H6854  (in
base 32); 
        «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino
in vetro da 10 g/50 ml - A.I.C. n. 049488048 (in base 10) 1H685J  (in
base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione per iniezione sottocutanea. 
    Validita' prodotto: tre anni. Una  volta  che  il  flaconcino  e'
stato aperto, si raccomanda di usare la soluzione immediatamente. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      conservare in frigorifero (2°C - 8°C). 
      «Xembify» puo' essere conservato a temperature non superiori  a
25°C per un periodo massimo di sei mesi in  qualsiasi  momento  prima
della data di scadenza. 
      Il giorno in cui il prodotto viene  estratto  dal  frigorifero,
annotare nell'apposito spazio «Data di eliminazione» sulla confezione
la data corrispondente a sei mesi da tale giorno o, se precedente, la
data di scadenza impressa sull'aletta della confezione. 
      In caso di conservazione a temperatura ambiente, non  rimettere
il prodotto in frigorifero. Usare  il  prodotto  entro  la  «Data  di
eliminazione» o eliminarlo. 
      Non congelare. 
      Tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno per proteggere il
medicinale dalla luce. 
      Somministrare  prima  possibile  dopo   che   «Xembify»   viene
trasferito dal flaconcino alla siringa. 
      Per le condizioni di conservazione dopo la prima  apertura  del
medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: immunoglobulina umana normale 200 mg/ml: 
        flaconcino da 5 ml: 1 g/5 ml; 
        flaconcino da 10 ml: 2 g/10 ml; 
        flaconcino da 20 ml: 4 g/20 ml; 
        flaconcino da 50 ml: 10 g/50 ml; 
      eccipienti: glicina (E 640), polisorbato 80 (E 433), acqua  per
preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Instituto Grifols
S.A., Calle Can Guasch 2, Poligono  Industrial  Levante,  Parets  Del
Valles, 08150, Barcelona, Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      terapia sostitutiva in  adulti,  bambini  e  adolescenti  (0-18
anni) per: 
        sindromi    da     immunodeficienza     primaria     (Primary
Immunodeficiency Syndromes, PID) con compromissione della  produzione
di anticorpi (vedere paragrafo 4.4); 
        ipogammaglobulinemia e  infezioni  batteriche  ricorrenti  in
pazienti  con  leucemia  linfocitica  cronica  (Chronic   Lymphocytic
Leukaemia, CLL) per i quali la profilassi  antibiotica  e'  risultata
inefficace o e' controindicata; 
        ipogammaglobulinemia e  infezioni  batteriche  ricorrenti  in
pazienti con mieloma multiplo (MM); 
        ipogammaglobulinemia  in  pazienti  pre-   e   post-trapianto
allogenico di cellule staminali ematopoietiche  (Haematopoietic  Stem
Cell Transplantation, HSCT). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  RNRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica  limitativa  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di  specialisti:  internista,  specialista  in  malattie   infettive,
ematologo, immunologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.