MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 dicembre 2021 

Proroga dell'ordinanza del  25  febbraio  2021,  recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di  infezione  da   SARSCoV-2   (agente
eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento». (21A07765) 
(GU n.310 del 31-12-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118  della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,  che
nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali  a  cui
si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che  il
Ministro della salute con  speciali  ordinanze  puo'  riconoscere  il
carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,
recante «Norme relative alla denuncia di  alcune  malattie  infettive
degli animali nella Comunita' economica  europea»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali», e in particolare l'art. 2; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispostivi medico
diagnostici in vitro»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  novembre  2020
recante «Norme  sanitarie  in  materia  di  infezione  da  SARS-CoV-2
(agente  eziologico  del  COVID-19)  nei  visoni  di  allevamento   e
attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  23  novembre  2020,  n.
291; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  25  febbraio  2021,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  infezione   da
SARSCoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
febbraio 2021, n.  48,  la  quale,  nel  rispetto  del  principio  di
precauzione,  ha  disposto  la  proroga  delle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, fino al  31
dicembre 2021; 
  Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la  quale  la
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari  ha
stabilito le misure di verifica e  sorveglianza  da  adottarsi  negli
allevamenti di visoni; 
  Vista la nota prot. n. 22986 del 10 ottobre 2021, con la  quale  la
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari  ha
richiesto un parere al Consiglio superiore di sanita' (CSS) in merito
all'eventuale  proroga  della  sospensione  delle   attivita'   degli
allevamenti di visoni sul territorio nazionale, di  cui  all'art.  1,
comma 1 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 2021. 
  Visto il parere espresso nella seduta  del  9  novembre  2021,  nel
quale il Consiglio superiore di sanita', Sezione IV, ha ritenuto  che
«per  un  principio  di  precauzione  sia  opportuno  confermare   le
indicazioni gia' espresse in precedenza, ossia di mantenere il  fermo
riproduttivo degli animali anche per l'anno 2022»; 
  Ritenuto pertanto necessario,  in  applicazione  del  principio  di
precauzione  e  massima  cautela,  protrarre  di   dodici   mesi   la
sospensione delle attivita' di allevamento dei visoni; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                Misure di prevenzione e sorveglianza 
                      sul territorio nazionale 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 novembre 2020, prorogato con  l'ordinanza  25  febbraio  2021,  e'
prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma 13 dicembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

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