DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2021 

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali  e  provinciali  (AGES)  ad
assumere n. 67 unita' di segretari comunali. (21A07741) 
(GU n.1 del 3-1-2022)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli
enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta  sulla  base
della  programmazione  del   fabbisogno,   corredata   da   analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono  autorizzate  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113  che
ha disposto che, a decorrere dal 7  agosto  2021,  le  assunzioni  di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per
un numero di unita' pari al 100  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per  ogni  comune  ed  ogni
provincia, di avere un segretario  titolare  dipendente  dall'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo  art.
98 dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  dicembre
1997, n.  465  -  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a  norma  dell'art.
17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed  in  particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a  quello  predeterminato  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale  del  30
per cento; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso  di  formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi  presso
uno o piu' comuni; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione  della  procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per  il
triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2018, registrato dalla Corte dei  conti  il  17  maggio  2018,
reg.ne succ. n. 1066, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e
provinciali  (AGES)  e'  stato  autorizzato  ad   avviare   procedure
concorsuali, relative al corso-concorso  COA6,  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per  duecentoventiquattro  unita'  di  segretari
comunali  e  provinciali,  a  valere  sul  residuo  delle  cessazioni
relative  all'anno  2015  e  all'80  per   cento   delle   cessazioni
verificatesi nel biennio 2016-2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
giugno 2019, registrato dalla Corte dei  conti,  in  data  19  giugno
2019,  con  il  n.  1354,  recante   autorizzazione   del   Ministero
dell'interno ex  Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei
segretari comunali  e  provinciali  (AGES)  alla  ricostituzione  del
rapporto di lavoro di un segretario comunale e provinciale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, con il quale il Ministero dell'interno  -  ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali (AGES) e' autorizzato, ai sensi dell'art.  35,  comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  avviare  procedure
concorsuali, relative al corso-concorso  COA7,  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per centosettantuno unita' di segretari comunali
e provinciali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
giugno 2020, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali (AGES) e' autorizzato alla ricostituzione del rapporto di
lavoro di un segretario comunale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
giugno 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con
il quale il Ministero dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la
gestione dell'Albo dei segretari comunali  e  provinciali  (AGES)  e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure  concorsuali  relative
ad un corso-concorso per l'accesso in carriera  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per  centosettantaquattro  unita'  di  segretari
comunali e provinciali; 
  Visto il decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, trasmesso
con nota n. 13738 in pari data, con cui il  Ministero  dell'interno -
ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari  comunali
e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art. 35,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165  del  2001,  ha  chiesto  l'autorizzazione
all'assunzione di sessantasette unita' di segretari comunali mediante
iscrizione  all'albo   degli   idonei   non   vincitori   del   sesto
corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo  scorrimento  della
graduatoria finale del corso; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio  del  9  luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato    che    a    tale    data    risultano    in    servizio
duemilatrecentosettantaquattro segretari, di  cui  duemiladuecentotre
titolari di sede, settantasette in disponibilita', noventaquattro  in
aspettativa comando o altro utilizzo, e che  le  sedi  di  segreteria
gestite  dall'albo,  sia  singole  che  convenzionate,  sono  pari  a
cinquemilacentosessantuno; 
  Considerato che, con suddetto  decreto  prefettizio  del  9  luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che  vi  sono  settantasette  segretari  in  posizione  di
disponibilita'    e    che    le    sedi    vacanti    ammontano    a
duemilanovecentocinquantotto,  di   cui   duemiladuecentocinque   con
popolazione  inferiore  ai  tremila  abitanti,  seicentoventuno   con
popolazione compresa tra tremilauno e diecimila  abitanti,  centonove
con  popolazione  compresa  tra  diecimilauno  e   sessantacinquemila
abitanti, quindici con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno
e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo di provincia) e  otto
sono   costituite   da   enti   con    popolazione    superiore    ai
duecentocinquantamila  abitanti,  comuni  capoluogo  di  provincia  e
amministrazioni provinciali; 
  Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 9  luglio  2021,
n. 13736, il Ministero dell'interno -  ex  Agenzia  autonoma  per  la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato
che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a  quello  delle
sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e  provinciali  e'
pari a duemilasettecentottantasette, derivanti dalla  differenza  fra
le    cinquemilacentosessantuno    sedi    di    segreteria    e    i
duemilatrecentosettantaquattro segretari in servizio; 
  Considerato che, con suddetto  decreto  prefettizio  del  9  luglio
2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che le assunzioni richieste trovano copertura nel  residuo
di unita' utilizzabili  a  valere  sul  turnover  del  2018,  pari  a
sessantasette unita'; 
  Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali risulta coerente con il fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali   (AGES)   -   e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unita' di  segretari
comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori  del
sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso  lo  scorrimento
della graduatoria finale del corso. 
  Gli oneri connessi sono posti a  carico  del  bilancio  degli  enti
locali presso i quali gli interessati presteranno servizio. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 settembre 2021 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Il Ministro per la     
                                            pubblica amministrazione  
                                                    Brunetta          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2985