AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Daptomicina Baxter» (21A07732) 
(GU n.2 del 4-1-2022)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 206 del 23 dicembre 2021 
 
    Procedura europea n. DE/H/6624/001/DC; 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
DAPTOMICINA BAXTER, nella forma e confezione alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C: Baxter Holding Bv, con sede  legale  e  domicilio
fiscale in Utrecht, Kobaltweg 49, 3542CE - Paesi Bassi (NL); 
    Confezione: 
      «500 mg polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048527016 (in  base  10)  1G8XP8  (in
base 32); 
    Forma  farmaceutica:  polvere   per   soluzione   iniettabile/per
infusione; 
    Validita' prodotto: diciotto mesi. 
    Questo   medicinale   non   contiene   conservanti    o    agenti
batteriostatici. 
    Dal punto di vista  microbiologico,  il  medicinale  deve  essere
utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente,  i
tempi   di   conservazione   in   uso   sono    di    responsabilita'
dell'utilizzatore e normalmente non superano le ventiquattro ore a  2
°C - 8 °C, a meno che  la  ricostituzione/diluizione  non  sia  stata
effettuata  in  condizioni  asettiche  controllate  e  validate.   La
stabilita' chimico-fisica in uso  della  soluzione  ricostituita  nel
flaconcino e' stata dimostrata come indicato nella  seguente  tabella
4, quando la ricostituzione/diluizione  di  «Daptomicina  Baxter»  e'
stata effettuata in condizioni asettiche controllate  e  convalidate.
Non superare il periodo di validita' delle soluzioni  ricostituite  e
diluite di «Daptomicina Baxter» indicate nella tabella  4.  Eliminare
le parti inutilizzate di «Daptomicina Baxter». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Condizioni  particolari  per  la  conservazione:   conservare   a
temperatura inferiore a 30 °C. 
    Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione o  dopo
la ricostituzione e diluizione del medicinale, vedere  paragrafo  6.3
del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  flaconcino   contiene   500   mg   di
daptomicina 
    eccipienti: 
      sorbitolo (E420); 
      mannitolo; 
      1 N o 5 N sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH); 
      1 N acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH); 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Baxter Oncology GmbH; 
      Kantstrasse 2, Halle, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: Daptomicina Baxter e' indicata  per  il
trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1  del
Riassunto delle caratteristiche del prodotto): 
      pazienti adulti e pediatrici (da 1  a  17  anni  di  eta')  con
infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI); 
      pazienti adulti con  endocardite  infettiva  del  cuore  destro
(RIE) da Staphylococcus aureus. Si raccomanda  che  la  decisione  di
utilizzare la daptomicina sia presa considerando la sensibilita' agli
antibiotici dell'organismo e basata sul parere di un esperto.  Vedere
paragrafi  4.4  e  5.1.  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto; 
        pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17  anni  di  eta')  con
batteriemia da Staphylococcus aureus (SAB). Negli adulti,  l'utilizzo
nella batteriemia deve essere associato a RIE o a cSSTI,  mentre  nei
pazienti  pediatrici,  l'utilizzo  nella  batteriemia   deve   essere
associato a cSSTI. 
    La daptomicina e' attiva  solo  contro  i  batteri  Gram-positivi
(vedere  paragrafo  5.1  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto). Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la  presenza  di
batteri Gram-negativi e/o di alcuni tipi di anaerobi, la  daptomicina
deve essere somministrata in  concomitanza  con  uno  o  piu'  agenti
antibatterici appropriati. 
    Devono essere prese in considerazione le  linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
 
                     Classe di rimborsabilita': 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      Classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza -PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.