N. 263 ORDINANZA 14 - 30 dicembre 2021

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali. 
 
Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza
  n. 172 del 2018 - Correzione. 
(GU n.1 del 5-1-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la correzione  dell'errore  materiale  contenuto
nella sentenza n. 172 del 5 giugno-23 luglio 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. 
    Considerato  che  nel  dispositivo,  al  capo  numero  1),  della
sentenza n. 172 del 5  giugno-23  luglio  2018  e'  indicato  -  come
disposizione oggetto della questione di  legittimita'  costituzionale
promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione
e dichiarata costituzionalmente illegittima - l'art. 56  della  legge
della  Regione  Siciliana  11  agosto  2017,  n.   16   (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2017.  Legge  di  stabilita'
regionale. Stralcio I); 
    che, come indicato al punto numero 10 del Considerato in  diritto
della  citata  sentenza  n.  172,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017
riguarda solo la  parte  in  cui,  al  comma  1,  detta  disposizione
sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29  dicembre
2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e  tutela  dell'attivita'
fisico-motoria e sportiva); 
    che tale indicazione non e' stata ribadita, per  un  mero  errore
materiale, nel dispositivo della sentenza. 
    Ravvisata la necessita' di correggere tale errore materiale. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 172 del  2018,  al
capo numero 1), dopo il numero «56»,  vengano  inserite  le  seguenti
parole: « - quest'ultimo  nella  sola  parte  in  cui,  al  comma  1,
sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29  dicembre
2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e  tutela  dell'attivita'
fisico-motoria e sportiva) - ». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE