AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Omekon» (21A07692) 
(GU n.4 del 7-1-2022)

 
        Estratto determina n. 1551/2021 del 16 dicembre 2021 
 
    Medicinale: OMEKON. 
    Titolare A.I.C.: Alikon S.r.l. 
    Confezioni: 
      «1000 mg capsule molli» 20 capsule  in  blister  AL/PVC/PVDC  -
A.I.C. n. 049309014 (in base 10); 
      «1000 mg capsule molli» 30 capsule  in  blister  AL/PVC/PVDC  -
A.I.C. n. 049309026 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsule molli. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Precauzioni  particolari  per  la  conservazione:  conservare   a
temperatura inferiore a 30°c. 
    Composizione: 
      ogni capsula molle contiene: 
        principio attivo: 1000 mg di acidi omega 3 esteri etilici 90,
con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85%  ed  in  rapporto
fra loro di 0,9 - 1,5; 
      eccipienti: 
        involucro della  capsula:  gelatina  succinato,  glicerolo  e
possibili tracce di lecitina di soia (E322) e trigliceridi  saturi  a
catena media; 
        il principio attivo contiene:  tocoferoli  misti  e  olio  di
girasole raffinato. 
    Officine di produzione: 
      rilascio dei lotti: Catalent Italy S.p.a. - via  Nettunense  km
20,100 - 04011 Aprilia (LT) - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      ipertrigliceridemia:   riduzione   dei   livelli   elevati   di
trigliceridi quando la risposta alle diete  e  ad  altre  misure  non
farmacologiche  da  sole  si   sia   dimostrata   insufficiente   (il
trattamento  deve  essere  sempre  associato   ad   adeguato   regime
dietetico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  «1000  mg  capsule  molli»  20  capsule  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049309014 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,42. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05. 
    Nota AIFA: 13. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Omekon»   (acidi   omega-3   esteri   etilici   90)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Omekon» (acidi omega 3 esteri etilici 90) e' la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma  2  del decreto  legislativo n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater,  par.
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei  medicinali  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.