N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2021
Ordinanza del 29 settembre 2021 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile promosso da Glukhykh Georgina c/Ministero dell'Interno . Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Cause ostative all'acquisto della cittadinanza - Omessa esclusione, tra le cause ostative, della morte sopravvenuta del coniuge del richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento. - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 5.(GU n.2 del 12-1-2022 )
TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione civile Il Tribunale di Trieste, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Filomena Piccirillo, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 11.11.2019 da Georgina Glukhykh nei confronti del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto: accertamento del diritto di cittadinanza. Ritenuto in fatto La ricorrente, cittadina ucraina, residente a Monfalcone dal 06.09.2007, sposava in data 14.03.2009 il cittadino italiano G. R. , mantenendo in Italia, anche dopo il matrimonio, la propria residenza. In data 09.06.2011, inoltrava alla Prefettura un'istanza ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1992 e veniva quindi instaurato il procedimento n. K10C/0324270. Il 22.04.2013 veniva notificato alla ricorrente un provvedimento con cui veniva dichiarata l'improcedibilita' dell'istanza per il decesso del coniuge, avvenuta il 27.07.2012. Evidenziando di aver risieduto in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio, ritenendo, quindi, integrati i requisiti di cui all'art. 5 della legge 91/1992, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo l'accertamento del suo diritto al conseguimento della cittadinanza italiana. Si costituiva in giudizio il Ministero il quale, evidenziando che nelle more del procedimento amministrativo si era verificato il decesso del coniuge dell'istante, evocando la ricorrenza di una delle cause ostative di cui all'art. 5 della citata legge ( in virtu' del quale, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non deve essere intervenuto, al momento dell'adozione del decreto prefettizio, lo scioglimento del matrimonio), deducendo, quindi, la legittimita' dell'operato dell'amministrazione convenuta, si opponeva all'avversa domanda, chiedendone il rigetto. Con il ricorso introduttivo, nonche' con l'allegato a verbale dell'udienza dell'08 giugno 2021, il difensore ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. n. 91 del 1992 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza, la morte sopravvenuta del coniuge del richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento. Considerato in diritto Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. n. 91 del 1992 nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte sopravvenuta del coniuge del richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento, per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3 in relazione agli artt. 111 e 24 Cost; art. 24; art. 97; art. 3 Cost. La questione e' rilevante in quanto, nel caso di specie, una pronuncia di incostituzionalita' della norma nel senso sopra indicato consentirebbe alla ricorrente di eliminare l' ostacolo frapposto dal legislatore al riconoscimento del suo diritto. Va evidenziato al riguardo che non si palesa possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, posto che il tenore letterale della stessa non offre margini interpretativi diversi. La risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e' quindi pregiudiziale alla definizione del presente giudizio. La questione si palesa, inoltre, non manifestamente infondata in considerazione delle norme costituzionali che si assumono violate. Va in primo luogo rilevata la violazione dell'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 111 e 24 Cost. Pacifica essendo la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere dalla ricorrente, acclarato altresi' che tale diritto (di natura pubblicistica) richiede un preventivo accertamento della P.A. diretto a verificarne i presupposti prestabiliti dalla legge, emerge un'irragionevole disparita' di trattamento di detta posizione giuridica rispetto a quei diritti che possono essere fatti valere direttamente in via giurisdizionale. Difatti, mentre in quest'ultimo caso opera il principio di retroattivita' degli effetti della pronuncia giurisdizionale al momento della domanda, in considerazione del correlato principio per cui la durata del processo non puo' riverberarsi a discapito della parte, nel caso che ci riguarda il legislatore impone di considerare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, a nulla rilevando che i presupposti legislativi per il riconoscimento del diritto gia' sussistessero al momento della domanda. In tal modo, si finirebbe con il subordinare il riconoscimento del diritto - pur in presenza dei requisiti di legge al momento dell'istanza - ad una circostanza del tutto aleatoria (decesso del coniuge) la cui probabilita' di verificazione dipende da un fatto - decorso del tempo e, quindi, durata del procedimento del tutto estraneo alle ragioni antologiche sottese al riconoscimento del diritto stesso. Di tal guisa, il procedimento amministrativo stesso finirebbe con l'assurgere, surrettiziamente, a limite all'accertamento giurisdizionale del diritto, in palese contrasto con l'art. 24 Cost. Vieppiu', il riconoscimento della posizione giuridica dell'individuo, sussistendone i presupposti al momento della domanda, verrebbe pregiudicata dalla durata del procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 97 Cost. e, in particolare, del principio di buon andamento della P.A. Quest'ultimo esige, infatti, che la durata del procedimento amministrativo non possa andare a discapito della domanda di accertamento del diritto, analogamente a quanto desumibile dai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Va infine rilevata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della norma. Il motivo di incostituzionalita' che si intende far valere deriva dal difetto di ragionevolezza della equiparazione, nell'ambito dei fatti ostativi all'acquisto della cittadinanza, del decesso del coniuge del richiedente, intervenuto solo in seguito alla presentazione dell'istanza di cui al citato art. 5, alle altre situazioni ivi contemplate (separazione, annullamento, cessazione degli effetti civili e altre cause di scioglimento del matrimonio). In altre parole, fermo restando che il vincolo matrimoniale e' un presupposto necessario per il riconoscimento della cittadinanza, non si comprende perche' il legislatore equipari, ai fini dell'esclusione del diritto, l'ipotesi di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio - circostanze che, sia pur intervenute nelle more del procedimento, sono comunque riconducibili ad una scelta dei coniugi- alla diversa ipotesi del decesso del coniuge nelle more del procedimento - circostanza che, quale evento fortuito, esula completamente dalla sfera di volonta' e dominio del richiedente. Se la ratio del legislatore e' quella di evitare matrimoni di comodo, preordinati al solo acquisto della cittadinanza e se, in considerazione di tale finalita', si potrebbero giustificare le altre cause ostative previste dalla citata norma, non si vede come l'inclusione tra le predette cause ostative del decesso del coniuge - intervenuto nelle more del procedimento - possa coerentemente ricondursi all'eziologia di tale ratio.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. n. 91 del 1992 per contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 111 e 24 Cost; con l'art. 24; con l'art. 97 e con art. 3 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al PM sede , alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Trieste, il 28 settembre 2021. Il Giudice: Piccirillo