N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2021

Ordinanza del 29 settembre 2021 emessa dal Tribunale di  Trieste  nel
procedimento  civile  promosso  da  Glukhykh   Georgina   c/Ministero
dell'Interno . 
 
Cittadinanza  -  Acquisizione  per  matrimonio   -   Cause   ostative
  all'acquisto della cittadinanza - Omessa esclusione, tra  le  cause
  ostative, della morte sopravvenuta del coniuge del  richiedente  in
  pendenza dei termini previsti dalla legge per  la  conclusione  del
  relativo procedimento. 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
  5. 
(GU n.2 del 12-1-2022 )
 
                        TRIBUNALE DI TRIESTE 
                           Sezione civile 
 
    Il Tribunale di Trieste,  in  persona  del  giudice  monocratico,
dott.ssa Filomena Piccirillo, ha pronunciato  la  seguente  ordinanza
nel procedimento promosso con ricorso depositato in  data  11.11.2019
da Georgina Glukhykh nei confronti del Ministero dell'Interno, avente
ad oggetto: accertamento del diritto di cittadinanza. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    La ricorrente, cittadina  ucraina,  residente  a  Monfalcone  dal
06.09.2007, sposava in data 14.03.2009 il cittadino italiano G.   R. 
,  mantenendo  in  Italia,  anche  dopo  il  matrimonio,  la  propria
residenza. 
    In data 09.06.2011, inoltrava alla Prefettura un'istanza ai sensi
dell'art. 5  della  legge  91/1992  e  veniva  quindi  instaurato  il
procedimento n. K10C/0324270. 
    Il 22.04.2013 veniva notificato alla ricorrente un  provvedimento
con cui veniva  dichiarata  l'improcedibilita'  dell'istanza  per  il
decesso del coniuge, avvenuta il 27.07.2012. 
    Evidenziando di aver risieduto in Italia per almeno due anni dopo
il matrimonio,  ritenendo,  quindi,  integrati  i  requisiti  di  cui
all'art. 5 della legge  91/1992,  la  ricorrente  agiva  in  giudizio
chiedendo l'accertamento  del  suo  diritto  al  conseguimento  della
cittadinanza italiana. 
    Si costituiva in giudizio il Ministero il quale, evidenziando che
nelle more del  procedimento  amministrativo  si  era  verificato  il
decesso del coniuge dell'istante, evocando la ricorrenza di una delle
cause ostative di cui all'art. 5 della citata legge ( in  virtu'  del
quale, ai fini dell'acquisto  della  cittadinanza,  non  deve  essere
intervenuto, al momento dell'adozione  del  decreto  prefettizio,  lo
scioglimento del  matrimonio),  deducendo,  quindi,  la  legittimita'
dell'operato dell'amministrazione convenuta, si opponeva  all'avversa
domanda, chiedendone il rigetto. 
    Con il ricorso introduttivo, nonche'  con  l'allegato  a  verbale
dell'udienza dell'08 giugno  2021,  il  difensore  ha  sollevato  una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della L.  n.  91
del 1992 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella
parte in  cui  non  esclude,  dal  novero  delle  cause  ostative  al
riconoscimento della cittadinanza, la morte sopravvenuta del  coniuge
del richiedente in pendenza dei termini previsti dalla legge  per  la
conclusione del relativo procedimento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti  per  sollevare
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della  L.  n.
91 del 1992 nella parte in cui non esclude, dal  novero  delle  cause
ostative al riconoscimento del  diritto  di  cittadinanza,  la  morte
sopravvenuta del coniuge del  richiedente  in  pendenza  dei  termini
previsti dalla legge per la conclusione  del  relativo  procedimento,
per violazione dei seguenti articoli della Costituzione:  art.  3  in
relazione agli artt. 111 e 24 Cost; art. 24; art. 97; art. 3 Cost. 
    La questione e' rilevante in quanto,  nel  caso  di  specie,  una
pronuncia di incostituzionalita' della norma nel senso sopra indicato
consentirebbe alla ricorrente di eliminare l' ostacolo frapposto  dal
legislatore al riconoscimento del suo diritto. 
    Va  evidenziato  al  riguardo  che  non   si   palesa   possibile
un'interpretazione costituzionalmente orientata  della  norma,  posto
che il tenore letterale della stessa non offre margini interpretativi
diversi. 
    La risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  e'
quindi pregiudiziale alla definizione del presente giudizio. 
    La questione si palesa, inoltre, non manifestamente infondata  in
considerazione delle norme costituzionali che si assumono violate. 
    Va in primo luogo rilevata la violazione  dell'art.  3  Cost.  in
relazione agli artt. 111 e 24 Cost. 
    Pacifica essendo la natura di diritto soggettivo della situazione
giuridica fatta valere dalla ricorrente, acclarato altresi' che  tale
diritto (di natura pubblicistica) richiede un preventivo accertamento
della P.A. diretto a verificarne  i  presupposti  prestabiliti  dalla
legge, emerge un'irragionevole disparita'  di  trattamento  di  detta
posizione giuridica rispetto a quei diritti che possono essere  fatti
valere direttamente in via giurisdizionale. 
    Difatti, mentre  in  quest'ultimo  caso  opera  il  principio  di
retroattivita'  degli  effetti  della  pronuncia  giurisdizionale  al
momento della domanda, in considerazione del correlato principio  per
cui la durata del processo non puo' riverberarsi  a  discapito  della
parte, nel caso che ci riguarda il legislatore impone di  considerare
la situazione esistente al momento  dell'adozione  del  provvedimento
amministrativo, a nulla rilevando che i presupposti  legislativi  per
il riconoscimento del diritto gia'  sussistessero  al  momento  della
domanda. 
    In tal modo, si finirebbe con il  subordinare  il  riconoscimento
del diritto - pur in presenza  dei  requisiti  di  legge  al  momento
dell'istanza - ad una circostanza del tutto  aleatoria  (decesso  del
coniuge) la cui probabilita' di verificazione dipende da un  fatto  -
decorso del tempo  e,  quindi,  durata  del  procedimento  del  tutto
estraneo alle  ragioni  antologiche  sottese  al  riconoscimento  del
diritto stesso. 
    Di tal guisa, il procedimento amministrativo stesso finirebbe con
l'assurgere,    surrettiziamente,    a    limite     all'accertamento
giurisdizionale del diritto, in palese contrasto con l'art. 24 Cost. 
    Vieppiu',   il   riconoscimento   della    posizione    giuridica
dell'individuo, sussistendone i presupposti al momento della domanda,
verrebbe pregiudicata dalla durata del  procedimento  amministrativo,
in violazione dell'art. 97 Cost. e, in particolare, del principio  di
buon andamento della P.A. 
    Quest'ultimo esige,  infatti,  che  la  durata  del  procedimento
amministrativo  non  possa  andare  a  discapito  della  domanda   di
accertamento  del  diritto,  analogamente  a  quanto  desumibile  dai
principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. 
    Va infine rilevata la violazione dell'art. 3 della  Costituzione,
sotto il profilo della irragionevolezza della norma. 
    Il motivo di incostituzionalita' che si intende far valere deriva
dal difetto di ragionevolezza della  equiparazione,  nell'ambito  dei
fatti ostativi  all'acquisto  della  cittadinanza,  del  decesso  del
coniuge  del  richiedente,   intervenuto   solo   in   seguito   alla
presentazione dell'istanza di  cui  al  citato  art.  5,  alle  altre
situazioni ivi  contemplate  (separazione,  annullamento,  cessazione
degli effetti civili e altre cause di scioglimento del matrimonio). 
    In altre parole, fermo restando che il vincolo matrimoniale e' un
presupposto necessario per il riconoscimento della cittadinanza,  non
si comprende perche' il legislatore equipari, ai fini dell'esclusione
del diritto, l'ipotesi di divorzio, separazione  o  annullamento  del
matrimonio - circostanze che, sia  pur  intervenute  nelle  more  del
procedimento, sono comunque riconducibili ad una scelta dei  coniugi-
alla  diversa  ipotesi  del  decesso  del  coniuge  nelle  more   del
procedimento  -  circostanza  che,  quale  evento   fortuito,   esula
completamente dalla sfera di volonta' e dominio del richiedente. 
    Se la ratio del legislatore e' quella  di  evitare  matrimoni  di
comodo, preordinati al solo acquisto  della  cittadinanza  e  se,  in
considerazione di tale finalita', si potrebbero giustificare le altre
cause  ostative  previste  dalla  citata  norma,  non  si  vede  come
l'inclusione tra le predette cause ostative del decesso del coniuge -
intervenuto  nelle  more  del  procedimento  -  possa   coerentemente
ricondursi all'eziologia di tale ratio. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 della L. n. 91 del  1992  per
contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 111  e  24  Cost;  con
l'art. 24; con l'art. 97 e con art. 3 Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al PM sede , alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
        Cosi' deciso in Trieste, il 28 settembre 2021. 
 
                       Il Giudice: Piccirillo