PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel  mese  di
novembre 2019, hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata,  Calabria,   Campania,   Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia
Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana   e   Veneto.
(Ordinanza n. 822). (22A00204) 
(GU n.12 del 17-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto  e  il
territorio del Comune  di  Venezia»,  con  la  quale  il  commissario
delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019
e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie  del  Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea gia' trasferite a  seguito  della
decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di  euro
23.093.103,00,  per  l'attuazione  degli  interventi  necessari   per
consentire il  superamento  della  situazione  di  emergenza  di  cui
trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d)
del citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di emergenza in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Regione Emilia Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
622  del  17  dicembre  2019,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati  e  non  ancora   ultimati,   nonche'   per   la   relativa
rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia Romagna  e'  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonche' nelle eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvate alla  data  di
adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di  cui
all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  807/2021.  Il  predetto  soggetto   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.  Il
soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei  mesi,  ferma
in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di  finanza  pubblica,  ad
avvalersi delle disposizioni derogatorie, in materia  di  affidamento
di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi,  nonche'  per
la riduzione di termini analiticamente individuati, specificate nella
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
622/2019. 
  3. Entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  della
citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile ed al soggetto  responsabile  di
cui al comma 2,  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro  economico,
comprensiva della rimodulazione del piano  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 807/2021. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al  medesimo  intestata
fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla  predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
807/2021, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli  interventi,  nei  quali  possono  esser  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al  comma
4, nei modi ivi indicati, al completamento  degli  stessi.  Eventuali
somme  residue  rinvenenti  al  completamento  di  detti  interventi,
nonche' le eventuali ulteriori risorse  giacenti  sulla  contabilita'
speciale  all'atto  della  chiusura  della  medesima,  sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti
da fondi di diversa provenienza,  che  vengono  versate  al  bilancio
delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di
solidarieta'  dell'Unione  europea  di  cui  e'   stato   autorizzato
l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile  n.  807/2021,  restano,  altresi',   ferme   le   regole   di
rendicontazione stabilite dalla Commissione europea. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio