PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Provincia autonoma di Trento nelle  iniziative  finalizzate  al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5,
6, 27 e 28 dicembre  2020  nel  territorio  di  alcuni  comuni  della
medesima provincia autonoma. (Ordinanza n. 825). (22A00207) 
(GU n.13 del 18-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la quale  e'  stato  dichiarato,  per  tre  mesi  dalla  data  di
deliberazione,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   delle
precipitazioni nevose verificatesi nei  giorni  4,  5,  6,  27  e  28
dicembre 2020 nel  territorio  dei  comuni  colpiti  della  Provincia
autonoma di Trento di cui all'elenco allegato alla delibera medesima; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 758 del 25 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile in conseguenza delle precipitazioni  nevose  verificatesi  nei
giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni
della Provincia autonoma di Trento»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note della Provincia  autonoma  di  Trento  del  22  e  29
novembre 2021; 
  D'intesa con la Provincia autonoma di Trento; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di   Trento   e'   individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  necessari  per   il
superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito  degli
eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Provincia  autonoma  di
Trento  provvede  al  completamento  degli  interventi  integralmente
finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei  piani  delle  attivita'
gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza ed alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  alla  presente
ordinanza la Provincia autonoma di Trento  si  avvale  delle  proprie
strutture organizzative,  nonche'  della  collaborazione  degli  enti
territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, la Provincia autonoma  di  Trento  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con  le  risorse
disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. La Provincia autonoma di
Trento e' tenuta  a  relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  5. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento e' autorizzata  a
presentare, entro sei mesi dall'adozione  della  presente  ordinanza,
eventuali rimodulazioni, nei limiti delle  risorse  disponibili,  del
piano degli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  3  della  citata
ordinanza n. 758 del 25 marzo 2021,  da  sottoporre  alla  preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  6.  All'esito  del  completamento  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza le eventuali  risorse  residue  stanziate  con  la
citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per  le  emergenze  nazionali.  La  Provincia
autonoma di Trento provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico  in
rassegna. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio