AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fingolimod Tillomed» (22A00183) 
(GU n.14 del 19-1-2022)

 
         Estratto determina n.1627/2021 del 27 dicembre 2021 
 
    Medicinale: FINGOLIMOD TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. 
    Confezioni: 
      «0,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister  divisibile  per
dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299011 (in base 10); 
      «0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile  per
dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299023 (in base 10); 
      «0,5 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile  per
dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299035 (in base 10); 
      «0,5 mg capsule rigide» 98x1 capsule in blister divisibile  per
dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049299047 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula rigida. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        fingolimod. 
        ogni capsula rigida contiene fingolimod cloridrato pari a 0,5
mg di fingolimod. 
    Eccipienti: 
      contenuto della capsula: 
        calcio idrogeno fosfato anidro; 
        magnesio stearato; 
        involucro della capsula; 
        gelatina; 
        titanio diossido (E171); 
        ferro ossido giallo (E172). 
      Inchiostro: 
        gomma Lacca (E904); 
        glicole propilenico (E1520); 
        ammoniaca soluzione, concentrata (E527); 
        potassio idrossido (solo per inchiostro); 
        ferro ossido nero (E172) (solo per inchiostro); 
        ossido di ferro giallo (E172) (solo per inchiostro giallo). 
    Rilascio dei lotti: 
      MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, 
      Strand Road, Portmarnock, comma Dublin, Irlanda 
    Indicazioni terapeutiche: «Fingolimod Tillomed»  e'  indicato  in
monoterapia, come farmaco modificante  la  malattia,  nella  sclerosi
multipla recidivante-remittente ad  elevata  attivita'  nei  seguenti
gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci  anni  di
eta' e oltre: 
      pazienti con malattia ad elevata attivita' nonostante un  ciclo
terapeutico completo ed  adeguato  con  almeno  una  terapia  disease
modifying  (vedere  paragrafi  4.4  e  5.1  per  le  eccezioni  e  le
informazioni sui periodi di washout); 
    oppure: 
      pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM effettuata di recente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «0,5 mg  capsule  rigide»  28x1  capsule  in  blister
divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C.  n.  049299023  (in
base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 475,19. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Fingolimod Tillomed» e' classificato, ai sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione del medicinale soggetta  a  scheda  di  prescrizione
cartacea (Aifa/ospedaliera) e a quanto  previsto  dall'allegato  2  e
successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 (PHT  Prontuario
della distribuzione diretta), pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Fingolimod  Tillomed»  (fingolimod)  e'  la   seguente:   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi
multipla individuati dalle regioni (RRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.