PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Liguria nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2019, hanno colpito il  territorio  della  Regione  Liguria.
(Ordinanza n. 831). (22A00236) 
(GU n.14 del 19-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel periodo dal  14  ottobre  all'8  novembre  2019  nel
territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle  Province  di
Savona e di La Spezia; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della Citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
Province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria, nonche' le delibere del Consiglio dei  ministri  del
22 febbraio 2021 e del  23  settembre  2021  che  hanno  disposto  la
proroga  dello  stato  di  emergenza  per  un  lasso   temporale   di
complessivi dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 647 del 9 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto  e  il
territorio del Comune  di  Venezia»,  con  la  quale  il  Commissario
delegato nominato con le citate ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019
e n. 622 del 17 dicembre 2019 e' stato autorizzato ad  utilizzare  le
risorse finanziarie del Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea
gia' trasferite a seguito della  decisione  (UE)  C/2020/6272  del  9
settembre 2020 nella misura di euro 23.753.786,00,  per  l'attuazione
degli  interventi  necessari  per  consentire  il  superamento  della
situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato  decreto  legislativo  n.
1/2018; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di emergenza in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  delle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  621
del 12 dicembre 2019, n. 622 del 17 dicembre 2019, n. 647 del 9 marzo
2020, nel coordinamento degli  interventi,  conseguenti  agli  eventi
richiamati  in  premessa,  pianificati  e  approvati  e  non   ancora
ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Liguria e' individuato quale soggetto responsabile  delle  iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui  all'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
621 del 12  dicembre  2019  come  integrati  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 e del comma  3
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 647 del 9 marzo 2020, nonche' nelle eventuali rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvate alla data di adozione  della
presente ordinanza, ovvero della rimodulazione  di  cui  all'art.  1,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 807/2021. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro quarantacinque giorni dal termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020
citata in premessa,  il  Commissario  delegato  di  cui  alle  citate
ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019, n. 622 del 17 dicembre 2019  e
n. 647 del 9 marzo 2020 provvede ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2,  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con  relativo  quadro  economico,  comprensiva  della
rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
807/2021. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Liguria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 621 del 12 dicembre 2019, che viene al  medesimo  intestata
fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla  predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
807/2021, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli  interventi,  nei  quali  possono  esser  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al
comma 4, nei  modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di
solidarieta'  dell'Unione  europea  di  cui  e'   stato   autorizzato
l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile  n.  807/2021,  restano,  altresi',   ferme   le   regole   di
rendicontazione stabilite dalla Commissione europea. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio