AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Azacitidina Tillomed» (22A00187) 
(GU n.15 del 20-1-2022)

 
        Estratto determina n. 1634/2021 del 27 dicembre 2021 
 
    Medicinale: AZACITIDINA TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia s.r.l. 
    Confezione: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 048209011 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per sospensione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: azacitidina; 
      ogni  flaconcino  contiene  100   mg   di   azacitidina.   Dopo
ricostituzione, ogni mL di sospensione contiene 25 mg di azacitidina; 
      eccipienti: mannitolo. 
    Officine di produzione: 
      rilascio dei lotti: 
        MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, Strand Road  -
Portmarnock, Co. Dublin - Irlanda. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    «Azacitidina Tillomed» e' indicato per il trattamento di pazienti
adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali  emopoietiche
(HSCT) con: 
      sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e  alto
secondo l'International prognostic scoring system (IPSS); 
      leucemia mielomonocitica cronica (LMMC)  con  blasti  midollari
tra il 10% e il 29% senza disordine mieloproliferativo; 
      leucemia mieloide acuta (LMA) con blasti dal  20%  al  30%  con
displasia     multilineare,      secondo      la      classificazione
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS); 
      LMA  con  blasti  midollari  >30%  secondo  la  classificazione
dell'OMS. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n.  048209011  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa)  euro  236,12  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 389,69. 
    Sconto  obbligatorio  complessivo  sul  prezzo  ex  factory,   da
praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
ivi comprese le strutture  private  accreditate  sanitarie,  come  da
condizioni negoziali. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Azacitidina Tillomed» (azacitidina) e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Azacitidina  Tillomed»  (azacitidina)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.