PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 gennaio 2022 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
849). (22A00565) 
(GU n.19 del 25-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2021 che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante:  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  Covid-19»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 1, con cui  lo  stato  d'emergenza  stato
prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, n. 738 del  9  febbraio  2021,  n.  739  dell'11
febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741  del  16  febbraio
2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n.
751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764  del
2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile  2021,
n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777
del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del  28  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio  2021,  n.  787
del 23 agosto 2021, numeri 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del
7 settembre 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del  5  novembre
2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12  novembre  2021,  n.
816 del 17 dicembre 2021 e n.  817  del  31  dicembre  2021  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Ritenuto necessario  consentire  la  prosecuzione  del  progressivo
scaglionamento ed  accesso  contingentato  degli  utenti  presso  gli
uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo  dei  termini  di
pagamento  dei  trattamenti  pensionistici,  degli   assegni,   delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli  invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n.
190; 
  Vista la nota del 28 dicembre 2021 di Poste Italiane S.p.a.; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
del 14 gennaio 2022; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Anticipazione   del   termine   di   pagamento   delle    prestazioni
previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1. Allo scopo di consentire a Poste  Italiane  S.p.a.  la  gestione
dell'accesso ai  propri  sportelli  dei  titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto
nazionale  previdenza  sociale,  in  modalita'  compatibili  con   le
disposizioni in vigore adottate allo scopo  di  contenere  e  gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti  dei
titolari delle prestazioni medesime,  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle  indennita'  di
accompagnamento erogate agli invalidi  civili,  di  cui  all'art.  1,
comma 302,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  successive
integrazioni e modificazioni, di  competenza  del  mese  di  febbraio
2022, e' anticipato dal 26 gennaio 2022 al  1°  febbraio  2022  e  di
competenza del mese di marzo 2022 e' anticipato dal 23 febbraio  2022
al 1° marzo 2022. 
  2. Resta fermo che, ad ogni altro  effetto,  il  diritto  al  rateo
mensile delle sopra citate  prestazioni  si  perfeziona  comunque  il
primo giorno del mese di competenza dello stesso. 
  3.  Poste  Italiane  S.p.a.   adotta   misure   di   programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire  il
rispetto delle misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19,  anche  attraverso  la  programmazione  dell'accesso   agli
sportelli dei  predetti  soggetti  nell'arco  dei  giorni  lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime. 
  4. In relazione ai pagamenti di cui al comma  1,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di riaccredito  connesse  al  decesso
del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di
estinzione del diritto alla prestazione, nonche' le disposizioni  che
regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio