N. 15 ORDINANZA 19 - 20 gennaio 2022
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Misure urgenti, adottate mediante decreto-legge, per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 - Previsione che dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 l'accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass rafforzato) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Pino Cabras e da altri quattro parlamentari, residenti nelle Regioni Sicilia o Sardegna - Lamentata lesione delle loro prerogative parlamentari - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Governo adottare il decreto-legge contenente l'obbligo del green pass rafforzato e di annullare, previa sospensiva, gli atti lesivi e ogni altro atto presupposto - Inammissibilita' del conflitto. - Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117.(GU n.4 del 26-1-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, promosso da Pino Cabras e altri, nella qualita' di membri del Parlamento, con ricorso depositato in cancelleria il 7 gennaio 2022 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022. Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2022 (iscritto al reg. confl. poteri n. 1 del 2022), i deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e il senatore Pietro Lorefice, tutti membri del Parlamento residenti nelle Regioni Sicilia o Sardegna, hanno promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria); che la disposizione oggetto di conflitto, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e di cui all'art. 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87; che dette certificazioni (cosiddetto super green pass) vengono rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche; che i ricorrenti, sprovvisti delle certificazioni in questione, evidenziano che la previsione oggetto di conflitto impedisce loro di raggiungere il Parlamento, mediante i mezzi di trasporto pubblico aereo o marittimo, dai rispettivi luoghi di residenza; che, conseguentemente, lamentano un grave vulnus all'esercizio della funzione parlamentare, in specie nei suoi profili concernenti la partecipazione all'attivita' legislativa ( compresa quella inerente alla conversione in legge dello stesso decreto oggetto di conflitto ( e all'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono stati convocati il 24 gennaio 2022; che, quanto al requisito soggettivo per l'ammissibilita' del conflitto, i ricorrenti sostengono che il Governo avrebbe invaso la funzione legislativa della quale il Parlamento e' titolare, finendo per imporre loro «una vaccinazione surrettizia, con modalita' lesive dei parametri di cui all'art. 32 della Costituzione»; assumono, in tal senso, che la giurisprudenza costituzionale ammette la possibilita' di un sindacato sui vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare, se rilevabili nella loro evidenza gia' in sede di sommaria delibazione, e quindi ritiene ammissibile un conflitto nel quale il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione ad esso costituzionalmente attribuita; che inoltre, e quanto al requisito oggettivo, rilevano che la disposizione oggetto di conflitto determinerebbe un grave squilibrio fra i diversi poteri dello Stato, poiche' con essa il Governo avrebbe precluso ai ricorrenti ogni partecipazione all'attivita' legislativa, sicche' il conflitto sarebbe necessario in quanto «diretto a ripristinare le competenze costituzionalmente garantite» e percio' a tutelare il «principio di separazione dei poteri»; che, inoltre, i ricorrenti contestano la legittimita' costituzionale della disciplina oggetto di conflitto sotto diversi profili; che, infatti, assumono che essa si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 16 della Costituzione, poiche' limiterebbe la liberta' di circolazione nel territorio dello Stato per «ragioni politiche», in quanto riconducibili alla libera scelta di non sottoporsi al vaccino contro il COVID-19; che, ancora, i ricorrenti reputano violato l'art. 3 Cost., poiche' le restrizioni imposte, fondandosi sullo status personale di soggetto vaccinato o guarito, determinerebbero una disparita' di trattamento, con riflessi di ordine economico e sociale, nella fruizione di un servizio pubblico essenziale; che, infine, la disciplina oggetto di conflitto violerebbe anche gli artt. 32 e 117, primo comma, Cost. ( in relazione «[a]i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, esplicitamente richiamati dall'art. 9 comma 9 del D.L. n. 52/2021» ( in quanto comporterebbe l'introduzione surrettizia di un obbligo vaccinale senza alcuna certezza della sua utilita' per la salute pubblica ed in presenza, a detta dei ricorrenti, di un quadro di gravi e diffuse reazioni avverse, in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale il prodotto vaccinale non deve incidere negativamente sullo stato di salute dei destinatari dell'obbligo, salvo che per le normali e tollerabili conseguenze; che, pertanto, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto oggetto di conflitto, previa sospensione da adottarsi anche inaudita altera parte, sussistendo il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, viste «la particolare ristrettezza dei tempi» e la «importanza della questione, al fine di tutelare, anche nelle more della definizione del presente giudizio, le prerogative costituzionali» loro spettanti; che, da ultimo, i ricorrenti sollecitano questa Corte a sollevare innanzi a se' medesima la questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto-legge menzionato, in riferimento ai parametri evocati. Considerato che i ricorrenti, parlamentari della Repubblica, hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avente ad aggetto l'adozione, da parte del Governo della Repubblica, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, di tale testo normativo, per la parte in cui preclude l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico a chi non sia vaccinato contro il COVID-19, o ne sia guarito (salvo che per gli infradodicenni e coloro che non possano sottoporsi a vaccinazione per ragioni mediche); che, secondo i ricorrenti, che risiedono nelle Regioni Sicilia o Sardegna, tale previsione impedirebbe loro di raggiungere la sede della Camera di appartenenza, per partecipare ai lavori parlamentari; che essa, percio', menomerebbe le attribuzioni proprie di ciascun parlamentare, tutelate dagli artt. 1, 67, 70, 71 e 72 della Costituzione; che tale menomazione avverrebbe, inoltre, con lesione degli artt. 3, 16, 32 e 117 Cost.; che viene pertanto proposta anche domanda di sospensione in via cautelare dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 229 del 2021 (ordinanza n. 225 del 2017); che il Collegio, visto anche l'art. 60 dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritiene, dallo stato degli atti, di poter decidere direttamente sull'ammissibilita' del conflitto; che l'avviso dato alle parti ricorrenti in ordine alla trattazione in data odierna della domanda cautelare assorbe ogni ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del giudizio di ammissibilita', in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente non matura, ne' puo' esercitare, alcuna facolta' processuale; che, in questa fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni costituzionali delineata per i vari poteri, nonche' a pronunciarsi sulla domanda cautelare; che il conflitto e' inammissibile; che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ammissibilita' del conflitto tra poteri promosso dal singolo parlamentare e' subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin da questa fase del giudizio (ordinanze n. 255 e 256 del 2021; n. 193, n. 188, n. 186, n. 67 e n. 66 del 2021; n. 197, n. 176, n. 129, n. 86 e n. 60 del 2020; n. 275, n. 274 e n. 17 del 2019); che, nel caso di specie, i ricorrenti non evidenziano tale manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto, contenuta nel d.l. n. 229 del 2021, regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettivita' e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito, considerato il rilievo degli attuali impegni politico-parlamentari, dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente; che eccede l'oggetto del presente conflitto, a causa del palese difetto di rilevanza, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte, affinche' il menzionato d.l. n. 229 del 2021 sia oggetto di un'autorimessione avente ad oggetto i plurimi profili di illegittimita' costituzionale che i ricorrenti vi intravedono (ordinanza n. 256 del 2021); che, pertanto, il ricorso e' inammissibile; che la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso assorbe la decisione sull'istanza di sospensione cautelare (ordinanze n. 193 del 2021, n. 197, n. 196 e n. 195 del 2020).
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2022. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA