N. 17 SENTENZA 2 dicembre 2021- 24 gennaio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme  della  Regione  Puglia  -
  Proroga del termine di realizzazione degli interventi  straordinari
  di  ampliamento  e  di  demolizione  e  ricostruzione  su  immobili
  esistenti alla data del 1° agosto 2020  -  Ricorso  del  Governo  -
  Successiva  rinuncia  accettata  dalla  controparte  -   Estinzione
  parziale del processo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Puglia  -  Istituzione  della
  sesta centrale operativa 118 con sede nel territorio di  competenza
  della ASL BT con oneri finanziari  a  carico  del  fondo  sanitario
  regionale -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  degli
  standard  qualitativi  omogenei  a  tutela  della  salute   -   Non
  fondatezza della questione. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Puglia  -  Istituzione  della
  sesta centrale operativa 118 con sede nel territorio di  competenza
  della ASL BT con oneri finanziari  a  carico  del  fondo  sanitario
  regionale - Violazione del principio dell'equilibrio della  finanza
  pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35, art. 15 e 27. 
- Costituzione, artt. 3, 9, 32, 81, 97, 117, commi  secondo,  lettera
  s), e terzo. 
(GU n.4 del 26-1-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15  e  27
della  legge  della  Regione  Puglia  30   dicembre   2020,   n.   35
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2021  e
bilancio pluriennale  2021-2023  della  Regione  Puglia  -  legge  di
stabilita' regionale 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato  il  1°  marzo  2021,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 16 del  registro  ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  13,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica  del  1°  dicembre  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Anna Bucci e Isabella  Fornelli
per la Regione Puglia, quest'ultime in  collegamento  da  remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  18
maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per  la  notifica  il  1°  marzo  2021  e
depositato il successivo 4 marzo (reg.  ric.  n.  16  del  2021),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 15 e  27  della  legge  della
Regione  Puglia  30  dicembre  2020,  n.  35  (Disposizioni  per   la
formazione del bilancio di previsione  2021  e  bilancio  pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilita' regionale 2021),
in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81,  97  e  117,  commi  secondo,
lettera s), e terzo, della Costituzione. 
    1.1.- In primo luogo, il ricorrente impugna, in riferimento  agli
artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  l'art.  15  della
legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che modifica gli artt. 5 e 7  della
legge  della  Regione  Puglia  30  luglio   2009,   n.   14   (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e  per  il
miglioramento della qualita' del patrimonio  edilizio  residenziale),
ritenendo che il combinato disposto della norma impugnata con  l'art.
6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n.  14  del  2009
violi gli artt. 135, 143 e 145 del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137)  e  la  legge  9
gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000). 
    Cio' in quanto le  norme  impugnate  consentirebbero  la  proroga
temporale della disciplina  che,  introdotta  nel  2009,  consentiva,
eccezionalmente,  la  realizzazione  di  interventi  straordinari  di
ampliamento, demolizione e ricostruzione di immobili anche nelle aree
sottoposte a tutela  paesaggistica  ai  sensi  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio. 
    Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la norma
impugnata violerebbe anche l'art.117, terzo comma,  Cost.,  ponendosi
in contrasto - in relazione alla materia «governo del territorio»  di
competenza legislativa concorrente  -  con  i  principi  fondamentali
stabiliti dall'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n.  1150
(Legge urbanistica), dal decreto interministeriale 2 aprile 1968,  n.
1444 (Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765) e dall'art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.  380,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)». 
    Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene  che  la
disposizione censurata violi anche i principi di ragionevolezza e  di
buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt.  3  e  97
Cost. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna,  inoltre,
l'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, ai sensi del  quale
«[e'] istituita la sesta centrale operativa 118 la cui  sede  e'  nel
territorio di competenza  della  ASL  BT»  (comma  1);  «[l]a  Giunta
Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della  presente
legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1» (comma  2);  «[g]li
oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale»  (comma
3). 
    Ad avviso del ricorrente, la  disposizione  impugnata  violerebbe
l'art. 32 Cost., ponendosi in contrasto con il decreto  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante  definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici  e  quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera), che, al  punto  9.1.1.,  quarto
alinea, dell'Allegato 1, stabilisce che ogni centrale  operativa  118
deve avere «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a
0,6 milioni ed oltre di abitanti». 
    L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in particolare,  che
il proposito della Regione Puglia di dotare  la  nuova  Provincia  di
Barletta-Andria-Trani di una centrale  operativa  del  118  non  puo'
considerarsi «funzionale alla logica di miglioramento della  gestione
delle attivita' di emergenza», essendo indubbio che un  minor  numero
di centrali favorisca il  pronto  ricovero  dei  pazienti  presso  le
strutture ospedaliere maggiormente idonee al caso. 
    Inoltre, ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
disposizione impugnata, ponendo gli oneri finanziari dell'istituzione
della sesta centrale operativa  118  a  carico  del  Fondo  sanitario
regionale,  inciderebbe   pregiudizievolmente   sulle   esigenze   di
equilibrio della finanza pubblica, violando anche gli artt. 81 e 117,
terzo comma, Cost. 
    2.- Si e' costituita in  giudizio  la  Regione  Puglia  chiedendo
dichiararsi inammissibili o, comunque, non fondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei
ministri. 
    2.1.-  Quanto  alle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 15 della legge reg.  Puglia  n.  35  del  2020,  la  difesa
regionale rileva che l'art. 1 della legge  della  Regione  Puglia  24
marzo 2021, n.  3,  recante  «Modifica  all'articolo  6  della  legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure  straordinarie  e  urgenti  a
sostegno  dell'attivita'  edilizia  e  per  il  miglioramento   della
qualita' del patrimonio  edilizio  residenziale)  e  disposizioni  in
materia di prezzario regionale delle opere  pubbliche»,  ha  abrogato
l'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14  del
2009, determinando cosi' il venir meno dell'interesse del  ricorrente
all'impugnazione. 
    2.2.-   Quanto,   invece,   alle   questioni   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35  del  2020,
la difesa regionale, preliminarmente, ne eccepisce l'inammissibilita'
per difetto di motivazione, in quanto il ricorrente, pur individuando
le norme interposte poste a presidio della tutela della salute di cui
all'art. 32  Cost.,  non  avrebbe  chiarito,  «anche  alla  luce  del
contenuto non  imperativo  della  norma  interposta  invocata  (punto
9.1.1. dell'All. 1 al D.M. 70/2015), dove si anniderebbe  esattamente
la violazione denunziata ed in quale modo, di conseguenza,  la  norma
regionale censurata si porrebbe  in  contrasto  con  le  disposizioni
costituzionali invocate». 
    Inoltre, la difesa regionale eccepisce  l'inammissibilita'  delle
questioni per l'inconferenza del parametro  evocato  dal  ricorrente,
dovendosi ricondurre la norma impugnata non all'art. 32 Cost. ma alla
materia concorrente «tutela della salute» di cui all'art. 117,  terzo
comma, Cost. 
    Infine, ad avviso della Regione, le questioni in esame dovrebbero
ritenersi  inammissibili  anche  in   considerazione   della   natura
meramente  programmatica  della  disposizione  censurata,  la   quale
risulterebbe ex se inidonea  ad  invadere  ambiti  costituzionalmente
riservati allo Stato, con conseguente difetto di interesse  alla  sua
impugnazione. 
    2.3.- Ad avviso della Regione Puglia, tutte le questioni promosse
dal ricorrente non sarebbero, in ogni caso, fondate nel merito. 
    In particolare, la Regione evidenzia che, contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente, il d.m. n. 70 del 2015 non  definisce  alcun
parametro  demografico  vincolante,  limitandosi  a  individuare   un
criterio di massima, meramente orientativo, a cui  uniformarsi  nella
revisione  organizzativa  del  sistema   di   emergenza   118,   come
chiaramente stabilito  nello  stesso  punto  9.1.1.,  quarto  alinea,
dell'Allegato 1 del detto decreto, ai sensi del quale sarebbe appunto
«percorribile una revisione organizzativa che  preveda  una  centrale
operativa con un bacino di riferimento orientativamente non inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti». 
    Quanto, poi, alle censure formulate in riferimento  alla  dedotta
violazione degli artt. 81  e  117,  terzo  comma,  Cost.,  la  difesa
regionale ne sostiene la non  fondatezza,  rilevando  che  gli  oneri
finanziari derivanti dall'istituzione della nuova centrale  operativa
118 sono posti dalla norma impugnata a  carico  del  Fondo  sanitario
regionale, senza pertanto alcun ulteriore  aggravio  per  la  finanza
pubblica. 
    3.- In data 26 luglio  2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto  di  rinuncia  parziale  al  ricorso,  in
conformita' della delibera adottata dal Consiglio dei ministri  nella
seduta del 13 luglio 2021 relativamente alle questioni  promosse  con
riferimento all'art. 15 della legge reg. Puglia n. 35  del  2020,  in
ragione della sopravvenuta abrogazione dell'art. 6, comma 2,  lettera
c-bis), della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 ad opera  dell'art.  1
della legge reg. Puglia n. 3 del 2021. 
    4.- In data 18 agosto 2021, la Regione Puglia ha  depositato  una
memoria con la quale ha accettato la suddetta rinuncia. 
    5.- Con memoria integrativa depositata il  5  novembre  2021,  la
difesa  regionale  ha  ribadito  le  argomentazioni  gia'  illustrate
nell'atto  di  costituzione  in   giudizio   e   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  16  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, commi secondo, lettera
s),  e  terzo,  della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della  Regione  Puglia
30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2021 e bilancio  pluriennale  2021-2023  della  Regione
Puglia - legge di stabilita' regionale 2021). 
    2.- In via preliminare, si deve  rilevare  che,  nelle  more  del
giudizio, l'art. 6,  comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  della
Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e  urgenti
a sostegno dell'attivita'  edilizia  e  per  il  miglioramento  della
qualita' del patrimonio edilizio residenziale) - ai sensi del quale i
comuni, con deliberazione del consiglio  comunale  potevano  disporre
motivatamente «[l]'individuazione di ambiti territoriali  nonche'  di
immobili ricadenti in aree  sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  ai
sensi  del  Piano  paesaggistico   territoriale   regionale   (PPTR),
approvato con deliberazione di  Giunta  regionale  n.  176/2015,  nei
quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR,  gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente  legge,  purche'
gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla
presente  legge,  utilizzando  per  le  finiture,  materiali  e  tipi
architettonici  legati  alle  caratteristiche   storico-culturali   e
paesaggistiche dei luoghi» - e'  stato  abrogato  dall'art.  1  della
legge della Regione Puglia 24 marzo 2021,  n.  3,  recante  «Modifica
all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009,  n.  14  (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e  per  il
miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale)  e
disposizioni  in  materia  di   prezzario   regionale   delle   opere
pubbliche». 
    A seguito di tale  sopravvenienza  normativa,  il  Consiglio  dei
ministri ha deliberato, in  data  13  luglio  2021,  la  rinuncia  al
ricorso, limitatamente all'impugnazione dell'art. 15 della legge reg.
Puglia n. 35 del 2020. 
    Tale rinuncia e' stata accettata dalla Regione  Puglia  con  atto
depositato in data 18 agosto 2021 e, di conseguenza, il  processo  va
dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per
i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,   vigenti   ratione
temporis, limitatamente alle censure promosse nei confronti dell'art.
15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 (ex multis, sentenze n. 104
e n. 72 del 2021). 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna,   in
riferimento agli artt. 32, 81 e 117, terzo  comma,  Cost,  l'art.  27
della legge reg. Puglia n. 35 del 2020,  ai  sensi  del  quale  «[e']
istituita la  sesta  centrale  operativa  118  la  cui  sede  e'  nel
territorio di competenza  della  ASL  BT»  (comma  1);  «[l]a  Giunta
Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della  presente
legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1» (comma  2);  «[g]li
oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale»  (comma
3). 
    Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l'art. 32
Cost., ponendosi in contrasto con  il  criterio  stabilito  al  punto
9.1.1., quarto alinea, dell'Allegato 1 al decreto del Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione  degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi  all'assistenza  ospedaliera),  ai  sensi  del  quale   ogni
centrale  operativa  del  servizio  118  deve  essere  istituita   in
relazione a «un bacino di riferimento orientativamente non  inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti». 
    Il ricorrente ritiene, infatti, che le disposizioni del  d.m.  n.
70 del 2015, adottato in attuazione dell'art.  l,  comma  169,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», avrebbero lo scopo di garantire la  tutela  della
salute, di cui all'art. 32 Cost., attraverso la definizione, in  modo
uniforme, per l'intero territorio nazionale, degli standard non  solo
qualitativi, strutturali e tecnologici ma  anche  quantitativi  delle
strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera. 
    Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura generale dello  Stato,  l'art.
27 della legge reg. Puglia  n.  35  del  2020  -  ponendo  gli  oneri
finanziari dell'istituzione della  nuova  centrale  operativa  118  a
carico    del    Fondo    sanitario    regionale    -    inciderebbe,
pregiudizievolmente,  sulle  esigenze  di  equilibrio  della  finanza
pubblica, con la conseguente violazione degli artt. 81 e  117,  terzo
comma, Cost. 
    3.1.-  Preliminarmente,   la   difesa   regionale   ha   eccepito
l'inammissibilita' della questione sollevata in relazione all'art. 32
Cost., in quanto il ricorrente  non  avrebbe  articolato  una  chiara
motivazione a fondamento della denunzia di  violazione  dell'indicato
parametro costituzionale,  limitandosi  ad  un  generico  rilievo  in
ordine alla ratio delle norme interposte ritenute violate. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il  ricorrente
ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i  parametri
costituzionali dei quali lamenta la  violazione  e  di  svolgere  una
motivazione che non sia meramente assertiva», indicando  le  «ragioni
per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati» (cosi',
da ultimo, sentenza n. 194 del 2020). 
    Tuttavia,  allorquando  l'atto  introduttivo,   pur   nella   sua
sintetica formulazione,  consenta  di  individuare  «con  sufficiente
chiarezza il parametro asseritamente violato [...]  e  la  ratio  del
prospettato contrasto della disposizione denunciata con il  parametro
stesso» (sentenza  n.  187  del  2020),  l'impugnazione  proposta  e'
ammissibile. 
    Nella specie, tali requisiti sono soddisfatti, dal momento che le
ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina  statale
posta dal d.m. n. 70 del 2015 sono illustrate dal ricorrente in  modo
chiaro e sufficientemente articolato. 
    3.2.- La Regione ha, inoltre, eccepito  l'inammissibilita'  della
questione  in  esame  a  causa  della  inconferenza   del   parametro
costituzionale evocato, ritenendo che la disposizione impugnata  vada
ricondotta  non  all'art.  32  Cost,  ma  alla  potesta'  legislativa
concorrente in materia «tutela della salute», di  cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    L'eccezione non puo'  essere  accolta,  perche',  attenendo  alla
fondatezza della questione, investe profili non di ammissibilita'  ma
di merito. 
    3.3.- La Regione Puglia ha, infine,  eccepito  l'inammissibilita'
del ricorso in considerazione della  natura  meramente  programmatica
della disposizione impugnata. 
    Ad avviso della resistente, infatti, la norma  impugnata  sarebbe
priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in  quanto  tale,
non avrebbe la capacita' di  ledere,  per  se'  stessa,  come  invece
lamentato dal  ricorrente,  la  sfera  della  competenza  statale,  a
qualsivoglia   ambito   materiale   di   competenza    o    parametro
costituzionale la si voglia ricondurre, discendendone «il difetto, in
capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse  a  sostenere
l'impugnazione proposta» (sentenza n. 346 del 2010). 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    La norma regionale impugnata, pur non disponendo per l'immediato,
ha,  infatti,  uno  specifico   contenuto   precettivo,   consistente
nell'impegnare  la  Giunta  regionale  a  svolgere  tutte  le  azioni
necessarie per l'istituzione della sesta centrale operativa 118 entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della legge. 
    3.4.- Venendo al merito del ricorso, la  questione  proposta  con
riferimento all'art. 32 Cost. non e' fondata. 
    Obiettivo fondamentale del  Servizio  di  emergenza  territoriale
(118) e' quello di garantire, attraverso l'intervento gia' sul  luogo
dell'evento, il migliore raccordo  tra  le  esigenze  della  medicina
extra-ospedaliera  e  quella  ospedaliera,   mediante   un'opera   di
coordinamento e gestione degli interventi di soccorso, sia in caso di
emergenza singola, sia in caso di catastrofe e maxi-emergenza. 
    Il servizio ha assunto, nel tempo, una tale complessita'  che  il
relativo modello organizzativo si e' notevolmente diversificato nelle
Regioni, anche  in  considerazione  dei  bacini  di  utenza  e  della
popolazione servita. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   la   norma
impugnata, prevedendo l'istituzione di una sesta  centrale  operativa
118 nel  territorio  di  competenza  della  ASL  della  Provincia  di
Barletta-Andria-Trani, non risulterebbe, tuttavia,  «funzionale  alla
logica di miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza»,
in quanto un minor  numero  di  centrali  favorirebbe  il  tempestivo
intervento e il ricovero dei pazienti presso le strutture ospedaliere
maggiormente idonee. 
    La disposizione impugnata, anzi, secondo il ricorrente, ponendosi
in esplicito contrasto con il criterio demografico stabilito al punto
9.1.1., quarto alinea, dell'Allegato 1 al d.m. n. 70 del  2015  -  il
quale prevede che ogni centrale operativa del servizio 118 abbia  «un
bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed
oltre di abitanti» - violerebbe l'art. 32 Cost. 
    A  ben  vedere,  tuttavia,  l'ampiezza  del  bacino   di   utenza
considerato dalla disciplina statale con riferimento  all'istituzione
delle centrali operative 118, a prescindere dalla natura delle  norme
contenute  nell'allegato  al  decreto  ministeriale  citato,  non  ha
carattere vincolante ma solo orientativo, come,  del  resto,  risulta
chiaramente dal tenore letterale della stessa disposizione  del  d.m.
n. 70 del 2015 richiamata dall'Avvocatura generale dello  Stato,  che
fa, appunto, riferimento a un bacino «orientativamente non  inferiore
a 0,6 milioni ed oltre di abitanti». 
    Inoltre, i dati forniti dalla Regione Puglia  (e  non  contestati
dall'Avvocatura generale dello Stato) evidenziano che la  popolazione
residente  nei  territori  delle  due   Province   di   Bari   e   di
Barletta-Andria-Trani, pari a circa 1,6 milioni di persone, e'  stata
sinora servita da un'unica centrale operativa 118; per cui,  in  base
agli stessi criteri fissati dal d.m. n. 70 del 2015, l'istituzione di
una nuova centrale operativa 118 risulterebbe giustificata. 
    Alla luce di cio', non risulta, pertanto,  alcuna  contraddizione
tra i criteri fissati dalla disciplina statale e la norma  impugnata,
per cui la questione promossa in riferimento all'art. 32 Cost. non e'
fondata. 
    3.5.- E' fondata, invece, la questione  promossa  in  riferimento
all'art. 81 Cost. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sostiene  che   la
disposizione impugnata, stabilendo che «gli oneri finanziari  sono  a
carico del fondo sanitario regionale», pregiudicherebbe  le  esigenze
di equilibrio della finanza pubblica, in violazione degli artt. 81  e
117, terzo comma, Cost. 
    La norma impugnata, in effetti, imponendo alla  Giunta  regionale
di provvedere all'istituzione  della  sesta  centrale  operativa  118
entro sei mesi dalla data  di  pubblicazione  della  legge,  comporta
inevitabilmente  degli  oneri,  e  pertanto   essa   avrebbe   dovuto
individuare e quantificare i mezzi finanziari necessari  per  la  sua
attuazione. 
    Come questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (ex  multis,
sentenze n. 26  del  2013,  n.  115  e  n.  70  del  2012),  infatti,
l'equilibrio  tendenziale  dei  bilanci  pubblici  non  si   realizza
soltanto attraverso il  rispetto  del  meccanismo  di  autorizzazione
della  spesa,  il  quale  viene  salvaguardato   dal   limite   dello
stanziamento  di  bilancio,   ma   anche   mediante   la   preventiva
quantificazione  e  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle   nuove
disposizioni. 
    Ne', d'altra parte, la previsione che gli oneri finanziari  siano
a  carico  del  Fondo  sanitario  regionale,  ritenuta  dalla  difesa
regionale  idonea  ad   escludere   la   violazione   del   parametro
costituzionale evocato dal  ricorrente,  puo'  ritenersi  sufficiente
allo scopo, mancando appunto qualsivoglia quantificazione  dei  mezzi
finanziari necessari per verificare la copertura degli oneri stessi. 
    Di qui, dunque, l'accoglimento della  questione  prospettata  per
violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,   con   contestuale
assorbimento delle censure prospettate in riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art.  27  della
legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio  pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilita' regionale 2021); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35  del  2020,
promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'art. 32 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge reg.  Puglia  n.
35 del 2020, promosse, in riferimento agli artt.  3,  9,  97  e  117,
commi  secondo,  lettera  s),  e  terzo,  della   Costituzione,   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA