AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Omega 3 Sandoz» (22A00453) 
(GU n.22 del 28-1-2022)

 
          Estratto determina n. 11/2022 del 12 gennaio 2022 
 
    Medicinale: OMEGA 3 SANDOZ. 
    Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. 
    Confezioni e numeri di A.I.C.: 
      «1000 mg capsule molli» 20 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048492019 (in base 10); 
      «1000 mg capsule molli» 30 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048492021 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula molle. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
non superiore ai 30°C. Conservare nel blister  per  proteggere  dalla
luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi mg  1000  con  un
contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra  loro
di 0,9 - 1,5. 
      eccipienti: 
        alfa-tocoferolo; 
        gelatina succinato; 
        glicerolo; 
        trigliceridi a catena media; 
        acqua depurata. 
    Produttore/i del prodotto finito: 
      rilascio dei lotti : Doppel Farmaceutici  S.r.l.,  via  Martiri
delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza) - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: Ipertrigliceridemia. 
    Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la  risposta
alle diete e ad altre  misure  non  farmacologiche  da  sole  si  sia
dimostrata insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato
ad adeguato regime dietetico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni e numeri di A.I.C.: 
      «1000 mg capsule molli» 20 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048492019 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': A; 
        prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
        nota AIFA: 13; 
      «1000 mg capsule molli» 30 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 048492021 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Omega  3  Sandoz»  (esteri  etilici  di   acidi   grassi
poliinsaturi) e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
Sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  «Omega
3 Sandoz»  (esteri  etilici  di  acidi  grassi  poliinsaturi)  e'  la
seguente: 
      medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater,  par.
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.