MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2021 

Rettifica del decreto 22 ottobre 2019, recante: «Definizione,  forme,
caratteristiche e modalita' di attuazione  dei  Progetti  utili  alla
collettivita' (PUC)». (22A00577) 
(GU n.25 del 31-1-2022)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  per  le   malattie
professionali»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare: 
      l'art.  4,  comma  13,  il  quale  dispone  che  il  Patto  per
l'inclusione  sociale  assume   le   caratteristiche   del   progetto
personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147  e  include  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  7  del  suddetto  decreto
legislativo, che, conseguentemente, si intendono riferiti al  reddito
di cittadinanza; 
      l'art. 4, comma 15, il quale dispone  che  il  beneficiario  e'
tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per
l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la  partecipazione
a progetti a titolarita' dei comuni,  utili  alla  collettivita',  in
ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,  formativo  e  di
tutela dei beni comuni, da svolgere  presso  il  medesimo  comune  di
residenza, mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con
le altre attivita' del  beneficiario  e  comunque  non  inferiore  al
numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo
di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe  le
parti; che la  partecipazione  ai  progetti  e'  facoltativa  per  le
persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc; che le forme  e  le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di
cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; 
      l'art. 12, comma 12, in base  al  quale  al  finanziamento  dei
livelli essenziali delle prestazioni  sociali,  di  cui  all'art.  4,
comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei  sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche'  gli  oneri  per
l'attivazione e la realizzazione dei  progetti  di  cui  all'art.  4,
comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per
responsabilita' civile dei  partecipanti  ai  medesimi  progetti,  si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue  della  quota  del
Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
all'art. 1,  comma  386,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
con il  concorso  delle  risorse  afferenti  al  Programma  operativo
nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 ottobre 2019, adottato ai sensi del citato art. 4, comma  15,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che  definisce  le  forme  e  le
caratteristiche, nonche' le  modalita'  di  attuazione  dei  Progetti
utili alla collettivita' (PUC); 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 22 ottobre 2019  concernente  «Obblighi  in
materia di salute e sicurezza», il quale dispone che  ai  beneficiari
del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli  obblighi  in  materia  di
salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui  all'art.
3, comma 12-bis, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni nonche' le previsioni di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1065, n.  1124;  che  i  comuni
devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti  idonee
coperture    assicurative    presso    l'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli  infortuni  e  le  malattie  professionali
(Inail) connesse allo svolgimento delle attivita' previste  dal  PUC,
nonche' per la  responsabilita'  civile  verso  terzi;  che  ai  fini
dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, e'  fissato,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario a norma dell'art.
42 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.
1124 sopra richiamato; che agli oneri per le  coperture  assicurative
si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  poverta'  e  del  PON
inclusione, secondo le  indicazioni  fornite  nei  relativi  atti  di
riparto o di gestione; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 22 ottobre 2019, il quale dispone  che  «Agli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei  PUC,  inclusi  quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL  e  per  responsabilita'
civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1,  si
provvede con le risorse del Fondo poverta', nei limiti delle  risorse
assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute
nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il  concorso
delle risorse afferenti  al  PON  inclusione,  secondo  le  modalita'
individuate negli atti di gestione del programma»; 
  Considerato che al primo paragrafo dell'allegato 1 del decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre  2019  viene
specificato che «Al fine di promuovere un coinvolgimento  piu'  ampio
della societa' civile  e  della  comunita'  locale,  all'interno  dei
progetti  potra'  essere  prevista  la  presenza   di   persone   non
beneficiarie di reddito di cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi
ai non beneficiari non potranno comunque essere posti  a  carico  del
Fondo poverta'.»; 
  Considerato che la specificazione in merito  all'impossibilita'  di
finanziare  con  il  Fondo  poverta'  interventi  non  destinati   ai
beneficiari del reddito di cittadinanza discende dalla previsione  di
cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, che stabilisce la destinazione  del  fondo  alla  valutazione
multidimensionale e al progetto personalizzato di cui agli articoli 5
e 6 del medesimo decreto, che ai sensi del citato art. 4,  comma  13,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  si  intendono  riferiti  ai
beneficiari del reddito di cittadinanza; 
  Visto l'ultimo capoverso del primo paragrafo  dell'allegato  1  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22  ottobre
2019 secondo il quale «Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque
distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso  di
esoneri o esclusioni) da quelli per i non piu' beneficiari (nel  caso
di decadenza): solo per i primi e' possibile porre le spese a  valere
sul Fondo poverta' e sul PON inclusione.»; 
  Considerato che il  combinato  disposto  delle  previsioni  di  cui
l'art. 5, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 22 ottobre 2019 e dell'ultimo capoverso  del  primo
paragrafo  dell'allegato  1  del  medesimo  decreto  renderebbe   non
finanziabili i PUC per i non piu' beneficiari; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  7,  del  decreto
legislativo 15  settembre  2017,  n.  147,  la  durata  del  progetto
personalizzato, finanziabile con il Fondo poverta' ai sensi dell'art.
7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, puo' eccedere la durata
del beneficio economico; 
  Ritenuto pertanto che non sia in contrasto con le previsione di cui
all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.
147, consentire il finanziamento a  valere  sul  Fondo  poverta'  dei
progetti utili alla collettivita' previsti nell'ambito dei Patti  per
l'inclusione sociale e per analogia nei Patti  per  il  lavoro  anche
successivamente  alla  interruzione  del  benefico  economico  e  che
parimenti non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul
PON  inclusione,  la  cui  destinazione  e'  rimessa  agli  atti   di
programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma; 
  Ritenuto pertanto opportuno eliminare dall'allegato 1, paragrafo I,
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  22
ottobre 2019 la previsione che impedisce per gli ex  beneficiari  del
Reddito  di  cittadinanza  per  i  quali  sia  ancora  in  corso   la
partecipazione ai progetti utili alla collettivita' di  sostenerne  i
relativi costi a valere sul Fondo poverta' e sul PON inclusione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole  «Dal  punto  di
vista  degli  oneri,  vanno  comunque  distinti  quelli  relativi  ai
beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di  esoneri  o  esclusioni)  da
quelli per i non piu' beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i
primi e' possibile porre le spese a valere sul Fondo poverta'  e  sul
PON inclusione.» sono soppresse. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana previo visto  e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 21 dicembre 2021 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 53