MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2021 

Modifica del termine di pagamento del contributo straordinario per il
rafforzamento  patrimoniale  delle  organizzazioni   dei   produttori
ortofrutticoli. (22A00591) 
(GU n.26 del 1-2-2022)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  in
particolare gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti  concessi  dagli
Stati»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal  regolamento  (UE)
2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  128  che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione  di  150
milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020,  n.
178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  che  ha
rideterminato in 295 milioni di euro la dotazione del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la decisione C(2021)3364 final del  6  maggio  2021,  con  la
quale la Commissione  europea  ha  autorizzato  il  regime  di  aiuto
SA.62793 (2021/N), che ha modificato il  regime  di  aiuto  SA.59509,
riguardante le misure a sostegno delle  imprese  attive  nei  settori
agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e  nelle
attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori  della
pesca e acquacoltura in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  8  novembre   2021,   n.   583428,   recante   «Contributo
straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle  organizzazioni
dei  produttori  ortofrutticoli  e  per  favorire  il   processo   di
internazionalizzazione» ed in particolare  l'art.  3,  comma  2,  che
stabilisce che il contributo per il rafforzamento patrimoniale  delle
organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli  viene   erogato   in
un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione «Sesta modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato  della
comunicazione della commissione agli Stati  membri  sull'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  all'assicurazione  del  credito  all'esportazione  a   breve
termine (2021/C 473/01)», pubblicata sulla GUUE del 24 novembre 2021,
con la quale la Commissione europea ha prorogato fino  al  30  giugno
2022 il regime di aiuto SA.62793 (2021/N); 
  Vista la circolare MEF-UCB_MIPAAFT prot. 17455 del 25 novembre 2021
che prevede che i fondi stanziati con decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19» non sono compresi tra quelli  che
devono essere impegnati entro il 31 dicembre 2021 pena il loro  invio
in economia; 
  Considerato   che   il   tempo    necessario    al    completamento
dell'istruttoria   delle   domande   di   aiuto   presentate    dalle
organizzazioni  dei  produttori  per  l'accesso  agli  aiuti  per  il
rafforzamento patrimoniale non consentono l'erogazione dei contributi
entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dall'art. 3, comma  2
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 8 novembre 2021, n. 583428; 
  Ritenuto opportuno prorogare il predetto termine fino alla data del
30 giugno 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  8  novembre  2021,  n.  583428,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La concessione del contributo straordinario e'  vincolata  ad
un aumento del capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  dai  soci
produttori  delle  organizzazioni  dei  produttori,  pari   all'aiuto
concesso. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro  il
30 giugno 2022 e puo' essere anticipato previo rilascio  di  apposita
garanzia fidejussoria». 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana nonche' sul sito istituzionale del Ministero. 
    Roma, 21 dicembre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 6