MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 dicembre 2021 

Assegnazione di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (22A00617) 
(GU n.27 del 2-2-2022)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi  nei
casi di situazioni di crisi industriali diverse da  quelle  complesse
che presentano, comunque, impatto significativo  sullo  sviluppo  dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che  dispone  che
per la definizione  e  l'attuazione  degli  interventi  del  PRRI  il
Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  stipulando  apposita
convenzione,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli
investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.a.   (nel   seguito
«Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano  sono  posti  a  carico
delle  risorse  assegnate  all'apposita  sezione  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui
allo stesso art. 27, nel limite  massimo  del  tre  per  cento  delle
risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa, determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche'
fornite le relative direttive a Invitalia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto
2019 che stabilisce i termini, le modalita' e  le  procedure  per  la
presentazione  delle  domande  di  accesso,  nonche'  i  criteri   di
selezione e  valutazione  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di  crisi  industriali,  in  sostituzione
della disciplina attuativa recata dal decreto  ministeriale 9  giugno
2015 e ai sensi dell'art. 29, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa
al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visti i decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15  maggio  2015,  26  settembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del  16  novembre
2016, 7  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  76
del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del
Fondo per la crescita  sostenibile  di  cui  all'art.  23,  comma  2,
lettera  b),  del  decreto-legge  n.  83  del  2012  e  destinate  al
finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite  da
crisi   industriale   di   cui   alla   legge   n.   181/1989   somme
complessivamente  pari   a   euro   288.768.097,18,   di   cui   euro
103.604.419,00 affluiti  al  Fondo  ai  sensi  del  citato  comma  10
dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro  185.163.678,51
a valere sulle  risorse  del  Fondo  disponibili  nella  contabilita'
speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso; 
  Considerato che, a valere  sulle  risorse  del  sul  Fondo  per  la
crescita sostenibile assegnate alla misura agevolativa  di  cui  alla
legge n. 181/1989, risulta destinato agli interventi per il  rilancio
delle aree di crisi  industriale  complessa  attuati,  ai  sensi  del
citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012,  con  PRRI  adottati
mediante  accordi  di  programma,  l'importo  complessivo   di   euro
369.000.000,00;  in  particolare,  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 31 gennaio 2017, del  7  giugno  2017,  del  1
febbraio 2018, del 5 settembre 2018, del 21 gennaio  2019  e  del  30
ottobre  2019  sono   stati   assegnati   ai   suddetti   interventi,
rispettivamente, 20 milioni di euro, 12 milioni di euro,  60  milioni
di euro, 10 milioni di euro, 30 milioni di  euro  e  120  milioni  di
euro; con successivo decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
del 23 aprile  2021  sono  stati  assegnati  ai  suddetti  interventi
ulteriori 210 milioni di euro, comprensivi della quota delle  risorse
gia'  stanziate  dal  decreto  del  30  ottobre  2019   e   risultate
inutilizzate alla data del successivo decreto, pari a 93  milioni  di
euro; 
  Vista la convenzione stipulata  in  data  18  maggio  2015  per  la
regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI di cui al citato art. 27  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
approvata con decreto direttoriale 19 giugno  2015,  registrato  alla
Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873; 
  Visto l'atto  aggiuntivo  alla  convenzione  del  18  maggio  2015,
sottoscritto in  data  23  ottobre  2018  ed  approvato  con  decreto
direttoriale n. 3633 del 16  novembre  (registrato  dalla  Corte  dei
conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54) con il quale e' stato  prorogato
il termine di validita' della predetta convenzione alla data  del  30
giugno 2021; 
  Visto il successivo atto aggiuntivo alla convenzione del 18  maggio
2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021  ed  approvato  con  decreto
direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla  Corte  dei
conti l'8 agosto 2021 al n. 761) con il quale e' stato  prorogato  il
termine di validita' della predetta  convenzione  alla  data  del  31
dicembre 2021; 
  Considerato che, con l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' stato  accantonato,  ai  fini
della copertura degli oneri  derivanti  dalla  predetta  convenzione,
l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento  delle  risorse
attribuite, alla medesima data  del  31  gennaio  2017,  all'apposita
sezione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  e  destinate  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da crisi industriali; 
  Considerato che sul predetto accantonamento e' effettuato in favore
di Invitalia il rimborso dei  costi  sostenuti  e  documentati  dalla
societa'  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   previste   dalla
convenzione, sulla base  della  relazione  sulle  attivita'  compiute
nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione  presentate
dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre  per
cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi  del
piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Considerato  che  con  il  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 21 novembre 2018 e' stata accantonata una quota pari a euro
1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n.
1201  del  Fondo   per   la   crescita   destinata   all'integrazione
dell'accantonamento per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
convenzione   stipulata,   in   data   18   maggio   2015,   per   la
regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa; 
  Considerato  che  risulta  necessario  integrare   l'accantonamento
recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21  novembre
2018 alla luce delle risorse  finanziarie  effettivamente  destinate,
con  i  decreti  ministeriali  sopra  menzionati,  agli  accordi   di
programma di adozione  dei  PRRI  delle  aree  di  crisi  industriale
complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00; 
  Ritenuto opportuno, stante il limite  massimo  del  tre  per  cento
previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge  n.  83  del  2012,
accantonare per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  citata
convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una  percentuale  pari
al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai
sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Tenuto conto che l'importo accantonabile cosi' calcolato e' pari  a
euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di  euro  6.210.000,00
gia' accantonato, l'ulteriore somma da  accantonare  risulta  pari  a
euro 3.015.000,00; 
  Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile risultano disponibili, al  netto  degli  impegni
gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli
interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di
cui  alla  legge  n.  181/1989  della  somma  di  euro  3.015.000,00,
destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio  2015,
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello  sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a euro  3.015.000,00  delle  risorse  disponibili
nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla
finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del  decreto-legge
n. 83 del 2012 ed e' destinata agli  interventi  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da  situazioni  di
crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano  l'accantonamento,  di
cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati
nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti  dalla
convenzione stipulata tra il Ministero  dello  sviluppo  economico  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto  ministeriale  31  gennaio  2013,  anch'esso   citato   nelle
premesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 77