PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
del Comune di Venezia nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12
novembre 2019 nel territorio del medesimo comune. (Ordinanza n. 851).
(22A00658) 
(GU n.28 del 3-2-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
Comune di Venezia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con cui e' stato integrato lo stanziamento di risorse di cui all'art.
1, comma 3, della predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2020,
con cui  il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre  2021
con cui  il  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del  Capo
Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616  e'
stato autorizzato ad utilizzare le  risorse  finanziarie  disponibili
non programmate e non utilizzate, stanziate con  le  citate  delibere
del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019  e  del  13  febbraio
2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.
25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 616  del  16  novembre  2019  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019  nel
territorio del Comune di Venezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021 recante: «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici  che,  partire  dal  mese  di  settembre  2019,   hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia,  Toscana,  Veneto  ed  il
territorio del Comune di Venezia»  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Commissario delegato - Sindaco di  Venezia  nominato  con  la  citata
ordinanza n. 616  del  16  novembre  2019  e'  stato  autorizzato  ad
utilizzare  le  risorse  finanziarie  del   Fondo   di   solidarieta'
dell'Unione europea gia' trasferite a seguito della decisione (UE) n.
C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro  51.610.110,00,
per  l'attuazione  degli  interventi  necessari  per  consentire   il
superamento della  situazione  di  emergenza  di  cui  trattasi,  ivi
compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera  d)  del  citato
decreto legislativo n. 1/2018; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota  del  23  dicembre
2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  Comune  di  Venezia  e'  individuato  quale  Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del  Capo
Dipartimento della protezione civile del 16 novembre  2019,  n.  616,
nel  coordinamento  degli   interventi,   conseguenti   agli   eventi
richiamati  in  premessa,  pianificati  e  approvati  e  non   ancora
ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  sindaco  del  Comune  di
Venezia e' individuato quale soggetto responsabile  delle  iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui  all'art.  1
della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti  ordinariamente  competenti.  Il  soggetto  responsabile  e'
autorizzato,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e  servizi  nonche'  per  la  riduzione  di
termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4 della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
616/2019 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 616/2019  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile, una relazione sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si avvale  delle  strutture  organizzative  del  Comune  di
Venezia, nonche' della collaborazione degli enti territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6163,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 616/2019, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  14
novembre  2023.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio del
Comune di Venezia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui
al comma 4, nei modi ivi indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati  con  le  risorse
del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  all'ordinanza
del  Capo  del  Dipartimento  n.  807/2021  si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i  termini  di
utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle
disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio