AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Icatibant Piramal» (22A00728) 
(GU n.29 del 4-2-2022)

 
          Estratto determina n. 72/2022 del 26 gennaio 2022 
 
    Medicinale: ICATIBANT PIRAMAL. 
    Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a. 
    Confezioni: 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa
pre-riempita in vetro da 3 ml con ago - A.I.C. n. 049045014 (in  base
10); 
      «30  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  pre-riempita»   3
siringhe pre-riempite in vetro da 3 ml con aghi - A.I.C. n. 049045026
(in base 10). 
    Forma  farmaceutica:  soluzione  iniettabile   in   una   siringa
preriempita. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25°C; 
      non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: icatibant; 
      eccipienti:  sodio  cloruro,  acido  acetico  glaciale  (agente
tampone), idrossido di sodio (per la correzione del  pH),  acqua  per
preparazioni iniettabili. 
Officine di produzione. 
    Rilascio dei lotti: 
      Eurofins Proxy Laboratories B.V. - Archimedesweg 25 -  2333  CM
Leiden - Olanda; 
      Pharmadox Healthcare Ltd. -  KW20A  Kordin  Industrial  Park  -
Paola PLA 3000 - Malta. 
    Indicazioni terapeutiche: «Icatibant Piramal» e' indicato per  la
terapia sintomatica degli attacchi  acuti  di  angioedema  ereditario
(AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2  anni,  con
carenza di inibitore esterasi C1. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «30 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa
pre-riempita in vetro da 3 ml con ago - A.I.C. n. 049045014 (in  base
10). Classe di rimborsabilita': H. Prezzo ex-factory  (IVA  esclusa):
euro 1.186,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.958,20; 
      «30  mg  soluzione  iniettabile  in  siringa  pre-riempita»   3
siringhe pre-riempite in vetro da 3 ml con aghi - A.I.C. n. 049045026
(in base 10). Classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Icatibant Piramal» (icatibant) e' classificato, ai  sensi
dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Icatibant Piramal» (icatibant) e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone
di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.