N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2021
Ordinanza del 18 ottobre 2021 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Butta' Carmelo Sergio contro Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e Regione di Calabria. Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione Calabria - Incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende del Servizio sanitario regionale - Previsione che tali incarichi hanno comunque un termine e i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. - Legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per la salute 2004/2006), art. 15, comma 5.(GU n.6 del 9-2-2022 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione lavoro
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
dott. Antonio Manna - Presidente;
dott. Paolo Negri Della Torre - consigliere;
dott. Annalisa Di Paolantonio - consigliere;
dott. Caterina Marotta - consigliere;
dott. Francesca Spena - rel. consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
n. 28638-2017 proposto da:
Butta' Carmelo Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, via
Delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio degli avvocati Marco
Marazza, Domenico De Feto, Stefano Butta', che lo rappresentano e
difendono - ricorrente;
contro:
Azienda sanitaria provinciale di Crotone in persona del
direttore generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via Lima n. 28, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Cosco (Studio legale Nicolosi), rappresentata e difesa
dall'avvocato Alfredo Gualtieri - controricorrente;
nonche' contro Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12,
presso lo studio dell'avvocato Graziano Pungi', rappresentata e
difesa dall'avvocato Franceschina Talarico - controricorrente;
nonche' contro T. G. , T. E. , T. S. nella qualita' di eredi
di T. M. - intimati;
avverso la sentenza n. 2004/2016 della Corte d'appello di
Catanzaro, depositata il 28 gennaio 2017 R.G.N. n. 649/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14 luglio 2021 dal consigliere dott. Francesca Spena;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore
generale dott. Alberto Celeste che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l'avvocato Domenico De Feo;
udito l'avvocato Alfredo Gualtieri;
udito l'avvocato Graziano Pungi' per delega avvocato Franceschina
Talarico.
Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando sull'appello
proposto dalla Azienda sanitaria provinciale di Crotone (in
prosieguo: ASP) e dalla Regione Calabria nei confronti di Carmelo
Sergio Butta' - gia' direttore amministrativo di ASP - e degli eredi
di M. T. - gia' direttore generale di ASP - accoglieva parzialmente
gli appelli.
2. Per l'effetto:
dichiarava legittima la decadenza del direttore generale e la
conseguente risoluzione di diritto del rapporto del direttore
amministrativo;
confermava la statuizione di primo grado nella parte in cui
aveva dichiarato illegittima la preventiva sospensione degli
appellati dai medesimi incarichi;
condannava ASP e la Regione Calabria a risarcire -
rispettivamente a Carmelo Sergio Butta' ed agli di M. T., - il danno
patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima, rigettando,
invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
proposta dal Butta'.
3. La Corte territoriale esponeva che:
il direttore generale di ASP, M. T. era stato sospeso
dell'incarico (delibera di Giunta regionale in data ...) per
disavanzo di gestione; il direttore amministrativo Butta' era stato
sospeso (delibera del Commissario straordinario del 19 agosto 2005) a
seguito della sospensione del direttore generale;
era seguita la dichiarazione di decadenza del direttore
generale (delibera di Giunta regionale del ...) e la risoluzione di
diritto dell'incarico di direttore amministrativo.
4. La Corte territoriale riteneva legittima la dichiarazione di
decadenza del direttore generale, in quanto il T. ed il Butta' non
avevano contestato alcuna delle circostanze indicate nella relativa
delibera di giunta (n. ...). Dalla legittimita' della decadenza del
direttore generale discendeva la risoluzione di diritto dell'incarico
di direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, legge
regionale n. 12/2005.
5. Il rilievo di mancata attivazione del contraddittorio,
formulato dal Butta', non era pertinente, in quanto la decadenza del
direttore generale per mancato raggiungimento dell'equilibrio
economico, prevista nel secondo periodo dell'art. 14, comma 5, legge
regionale n. 11/2004, operava in maniera automatica.
6. La sospensione degli incarichi era invece illegittima, in
quanto non prevista da alcuna norma, di legge o di contratto.
7. Dalla sospensione era derivato un danno patrimoniale, pari
alle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione
(detratte, per il Butta', le retribuzioni ricevute da ASP nello
stesso periodo in qualita' di dirigente medico direttore di struttura
complessa). Per il Butta' andava respinta la richiesta di
risarcimento del danno biologico, morale ed all'immagine.
8. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza Carmelo
Sergio Butta', articolato in sette motivi di censura; hanno resistito
con controricorso la Regione Calabria e la ASP. Gli eredi di M. T.
sono rimasti intimati.
9. Il ricorrente ha dedotto:
con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 del
codice di procedura civile - erronea e falsa applicazione del
combinato disposto dell'art. 14, comma 5, legge regionale Calabria n.
11/2004, dell'art. 1, comma 14, legge regionale n. 12/2005, dell'art.
1, comma 173, legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come attuato
dall'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Si censura la
dichiarazione di decadenza del direttore generale; con articolate
argomentazioni si sostiene, alla luce della normativa nazionale e
della Intesa Stato-regioni, che la decadenza del direttore generale
potrebbe essere dichiarata solo se l'equilibrio economico finanziario
non viene raggiunto nel termine previsto dall'Intesa Stato-regioni,
art. 6, ipotesi nella specie non ricorrente;
con il secondo mezzo - ai sensi dell'art. 360 numero 3 e
numero 5 del codice di procedura civile - violazione e falsa
applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 14, comma 5,
della legge regionale n. 11/2004, per avere il giudice dell'appello
ritenuto che fa decadenza del direttore generale passa essere
dichiarata in difetto di contraddittorio con l'interessato;
con la terza critica - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 del
codice di procedura civile - erronea e falsa applicazione del
combinato disposto dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 della legge
regionale n. 12/2005, dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, cosi' come attuato dall'Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005 nonche' omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.
Sull'assunto che la decadenza del direttore generale presuppone io
svolgimento dei controlli della regione e l'esistenza di una
certificazione del direttore generale di non-coerenza agli obiettivi,
si censura l'omesso esame del mancato svolgimento dei controlli
regionali e della certificazione di coerenza del direttore generale
per il primo semestre 2005. Si deduce, altresi', l'omesso esame della
mancata approvazione in sede regionale del bilancio consuntivo per
l'anno 2004 e si aggiunge che al T., nominato direttore generale
nell'aprile 2004, non potevano essere imputati disavanzi risalenti al
primo trimestre 2004;
con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 del codice
di procedura civile - violazione e falsa applicazione dell'art. 115,
comma 1, codice di procedura civile, impugnando la sentenza per aver
affermato che i fatti posti a base della decadenza del direttore
generale non erano stati contestati;
con il quinto motivo, proposto in via gradata, la
illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 5, legge regionale
n. 11/2004 - nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto
degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo
in ogni ipotesi di cessazione del direttore generale - per contrasto
con l'art. 97 della Costituzione;
con il sesto mezzo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 del codice
di procedura civile - violazione e falsa applicazione degli articoli
101, 416, 421, 436, 437 del codice di procedura civile, degli
articoli 74 e 87 disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, dell'art. 44 del decreto-legge n. 90/2014 e dell'art. 24
della Costituzione, contestando la detrazione dell'aliunde perceptum
nella liquidazione del danno patrimoniale;
con la settima censura - ai sensi dell'art. 360 n. 5 del
codice di procedura civile - omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, in
relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima.
Considerato che
1. Ritiene il Collegio che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 5, legge regionale Calabria 19
marzo 2004 n. 11, sollevata con il quinto motivo di ricorso, sia
ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto
agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Sulla rilevanza
2. Come esposto nello storico di lite, la risoluzione
dell'incarico e del rapporto di lavoro intercorrente tra ASP ed il
direttore amministrativo Carmelo Sergio Butta', odierno ricorrente,
e' avvenuta in via automatica, in forza della disposizione di legge
regionale della cui conformita' a Costituzione si dubita, a seguito
della dichiarazione di decadenza di M. T. dalla carica di direttore
generale di ASP.
3. Il direttore generale di ASP M. T. aveva impugnato la propria
dichiarazione di decadenza davanti al Tribunale di Crotone (RG n.
2416/2007); il direttore amministrativo Butta' aveva proposto
autonomo ricorso (RG n. 473/2008) deducendo, a sua volta, la
illegittimita' di tale decadenza e, comunque, della cessazione del
suo incarico, per ottenere il risarcimento del danno. I due giudizi,
riuniti nel primo grado, hanno dato luogo all'odierno procedimento.
4. Gli eredi del T. non hanno impugnato la sentenza d'appello,
che ha ritenuto legittima la dichiarazione di decadenza del de cuius,
sicche' tale statuizione e' divenuta definitiva.
5. L'odierno ricorrente non ha legittimazione autonoma a proporre
impugnazione avverso la dichiarazione di decadenza del direttore
generale, sicche' sono inammissibili i motivi di ricorso dal primo al
quarto, tutti relativi alla statuizione di legittimita' della
decadenza del T.
6. La legittimazione esclusiva del direttore generale di ASP ad
impugnare la dichiarazione della sua decadenza discende dal rilievo
che la misura riguarda esclusivamente il direttore generale mentre
rispetto al direttore sanitario ed al direttore amministrativo non
v'e' decadenza - ne' rilevano le ragioni della decadenza del
direttore generale - ma opera il diverso effetto della cessazione
dell'incarico e della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
per il venir meno dalla carica del direttore generale che li ha
nominati.
7. La norma di riferimento e' l'art. 15 della legge regionale
Calabria n .11/2004, che dopo avere disposto, al comma uno, che il
direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende del
servizio sanitario regionale sono nominati dal direttore generale, al
comma 5, qui sospettato di illegittimita' costituzionale, stabilisce
che:
«gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti
di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione per
revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa del direttore
generale».
8. Si tratta, dunque, di un meccanismo di cessazione automatica,
nel quale il venir meno del direttore generale rileva come mero fatto
storico, indipendentemente dalle sue ragioni (come dall'espressione
letterale «o qualsiasi altra causa»); la ratio della disposizione e'
all'evidenza quella di garantire, all'interno della azienda
sanitaria, la consonanza di impostazione fra il direttore generale ed
i direttori amministrativo e sanitario, da lui stesso nominati,
secondo il principio «simul stabunt, simul cadent».
9. Se si consentisse al direttore amministrativo di impugnare
autonomamente la dichiarazione di decadenza del direttore generale -
sia pure al solo fine di contestare, come nella fattispecie di causa,
la risoluzione di diritto del proprio rapporto di lavoro e di
ottenere il risarcimento del danno - si tradirebbe tanto la lettera
che lo spirito dell'art. 15 legge regionale n. 11/2004. Invero si
tutelerebbe un'aspettativa del direttore amministrativo alla
stabilita' dell'incarico che la norma ha inteso escludere in
qualsiasi ipotesi di cessazione del direttore generale, imputabile o
non imputabile alla Azienda Sanitaria.
10. Il Butta' avrebbe potuto, al piu', intervenire nel giudizio
promosso dal T. avverso la sua dichiarazione di decadenza, nelle
forme e nei termini di cui all'art. 419 del codice di procedura
civile. In ogni caso, pur a voler qualificare il ricorso originario
del Butta' in termini di intervento adesivo dipendente (al ricorso
del T.), egli non potrebbe impugnare la statuizione del giudice
d'appello che ha dichiarato legittima la decadenza del T., non avendo
la parte adiuvata esercitato il proprio diritto all'impugnazione
(Cass. Sez. U. 17 aprile 2012, n. 5992).
11. I primi quattro motivi di ricorso appaiono, dunque,
inammissibili.
12. Il sesto ed il settimo motivo vertono su una distinta domanda
del Butta'; questi ha infatti proposto due autonome domande
risarcitorie:
la prima fondata sulla illegittimita' della cessazione del
suo incarico;
la seconda sulla illegittimita' della sua sospensione in via
cautelare (disposta da ASP nel periodo 19 agosto - 24 ottobre 2005).
Il giudice dell'appello ha dichiarato la illegittimita' della
sospensione, per mancanza del potere di ASP di disporla; il Butta' si
duole delle statuizioni consequenziali in punto di danno patrimoniale
(sesto motivo) e non patrimoniale (settimo motivo).
13. La decisione sulla prima domanda del Butta' e' legata,
dunque, esclusivamente all'applicazione dell'art. 15 comma 5, legge
regionale Calabria n. 11/2004, norma sulla base della quale il
giudice dell'appello ha ritenuto legittima la cessazione del
direttore amministrativo dall'incarico; di qui la rilevanza del
dubbio di illegittimita' costituzionale, in quanto se la disposizione
sospettata venisse espunta dall'ordinamento, la risoluzione
dell'incarico e del rapporto di lavoro del direttore amministrativo
resterebbero non previste e consentite da norma alcuna e la sentenza
d'appello dovrebbe essere sul punto cassata.
Sulla non manifesta infondatezza
14. La disposizione censurata, sopra trascritta nella parte
rilevante, statuisce che:
«5. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore
amministrativo hanno natura esclusivamente fiduciaria e possono
essere revocati anche prima della scadenza contrattuale; gli
incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro
sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca,
decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore
generale».
15. Questa Corte, con sentenza del 3 dicembre 2009, n. 25422 ha
gia' preso in esame la norma regionale; in quella sede essa e' stata
ritenuta esente dal sospetto di illegittimita' costituzionale, anche
in riferimento agli interventi della Corte costituzionale allora
intervenuti sul tema del c.d. spoils system.
16. Del resto, all'epoca la Corte costituzionale, con la sentenza
del 16 giugno 2006, n. 233, si era pronunciata nel senso della
conformita' all'art. 97 Costituzione dell'art. 14, comma 3, legge
Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, nella parte in cui prevedeva,
in concomitanza con la nomina dei nuovi direttori generali delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie locali, la decadenza
dei direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende. In
quella occasione il giudice delle leggi aveva escluso il ricorrere di
un'ipotesi di spoils system in senso tecnico - ( in quanto la norma
non regola un rapporto fiduciario tra l'organo politico che
conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ma concerne
l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia
sanitaria) - e ritenuto che la disposizione mirasse a garantire la
consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale ed i
direttori amministrativi e sanitari da lui nominati. Di qui la
conclusione che, in questa prospettiva, essa non violava l'art. 97
della Costituzione ma, anzi, tendeva ad assicurare il buon andamento
dell'amministrazione.
17. L'esame della giurisprudenza costituzionale successiva
conduce in questa sede ad un convincimento diverso in ordine alla
conformita' della disposizione regionale censurata agli articoli 97 e
98 della Costituzione.
18. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale del 24
giugno 2010, n. 224, ha dato rilievo alla giurisprudenza formatasi in
relazione ad una serie di disposizioni disciplinatrici dei rapporti
non solo tra organi politici e amministrativi ma anche tra organi
amministrativi (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n.
104 e n. 103 del 2007), secondo la quale i meccanismi di decadenza
automatica ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a
titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non
attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o
prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli
orientamenti politici del titolare dell'organo che li nomina, si
pongono in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto
pregiudicano la continuita' dell'azione amministrativa, introducono
in quest'ultima un elemento di parzialita', sottraggono al soggetto
dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento
e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo
dei risultati conseguiti.
19. Di qui la dichiarazione della illegittimita' costituzionale,
per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 15, comma
6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, a tenore
del quale il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati.
20. In linea di continuita' con la pronuncia del 2010, la Corte
costituzionale ha dichiarato, con sentenza del 22 luglio 2011, n.
228, la illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli
97 e 98 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, della legge della
Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20, a tenore del quale gli
incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario in corso
nelle Aziende sanitarie d'Abruzzo non conferiti dai direttori
generali in carica alla data della entrata in vigore della stessa
legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di
insediamento del nuovo direttore generale.
21. Alla luce della richiamata giurisprudenza, appare non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 15, comma 5, della legge regionale Calabria n. 11/2004 -
nella parte il cui prevede che gli incarichi di direttore
amministrativo e di direttore sanitario hanno comunque termine, ed i
relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di
cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra
causa, del direttore generale - per violazione dell'art. 97 e
dell'art. 98 della Costituzione.
22. Non vi sono, a giudizio di questa Corte, ragioni che inducano
a valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice
costituzionale in riferimento alle disposizioni di legge regionale
che legano la cessazione automatica dell'incarico di direttore
amministrativo e di direttore sanitario alla nomina del nuovo
direttore generale o alla mancata conferma da parte del nuovo
direttore generale entro un periodo temporale ridotto.
23. Ed invero la scelta fiduciaria del direttore amministrativo -
effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore
generale, per quanto dispone il comma 1 del medesimo art. 15 legge
regionale n. 11/2004 - non implica che l'interruzione del conseguente
rapporto di lavoro possa avvenire per il solo fatto della cessazione
dalla carica del direttore generale.
24. Una volta instaurato il rapporto di lavoro, con la
predeterminazione contrattuale della sua scadenza, vengono in rilievo
altri profili, connessi, da un lato, alle esigenze
dell'amministrazione ospedaliera concernenti l'espletamento con
continuita' delle funzioni dirigenziali proprie del direttore
amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria,
costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive
dell'interessato inerenti alla carica. La valutazione di tali
esigenze suscita un fondato dubbio di conformita' della disposizione
in questione al principio di buon andamento sancito dall'art. 97
della Costituzione. Essa non ancora l'interruzione del rapporto di
ufficio in corso a ragioni, legate alle modalita' di svolgimento
delle funzioni di direttore amministrativo, idonee ad arrecare un
vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita' dell'azione
amministrativa; inoltre, non richiede ne' consente alcuna valutazione
qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, effettuata con
le garanzie del giusto procedimento (nel quale il nuovo direttore
generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle
pregresse modalita' di svolgimento delle funzioni dirigenziali,
idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti del direttore
amministrativo suscettibili di integrare la violazione delle
direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di
competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria
consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e
direttore amministrativo ed il direttore amministrativo potrebbe far
valere il suo diritto di difesa).
25. Appare altresi' non manifestamente infondato il dubbio di non
conformita' dell'art. 15, comma 5, legge regionale Calabria n.
11/2004 all'art. 98 della Costituzione; il giudice delle leggi nella
citata pronuncia n. 228/2011, ha chiarito, infatti, che la previsione
costituzionale richiede ai pubblici impiegati, in quanto al servizio
esclusivo della nazione, il rispetto del dovere di neutralita', che
impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali
convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che
provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro
tempore di quest'ultimo. Pertanto, al funzionario o al dirigente non
apicale non e' richiesta la personale adesione agli orientamenti
politici della persona fisica che riveste la carica politica o la
fedelta' personale nei suoi confronti.
26. In sostanza, la disposizione regionale - nel prevedere una
causa di cessazione degli incarichi di direttore amministrativo e di
direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali non legata alla
valutazione delle pregresse modalita' di svolgimento delle funzioni
ed alle garanzie del giusto procedimento - sembra non essere conforme
agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte, vista la legge n. 87 del 1953, art. 23, rimette alla
Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta
infondatezza nei termini di cui in motivazione, la questione di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 97 e 98
della Costituzione, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004,
n. 11, art. 15, comma 5, nella parte in cui prevede che gli incarichi
di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende
del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi
rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell'ipotesi di
cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra
causa, del direttore generale.
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, alle parti, al pubblico ministero presso questa Corte ed
al presidente della Giunta regionale nonche' comunicata al presidente
del Consiglio regionale.
Cosi' deciso in Roma, nella udienza del 14 luglio 2021.
Il Presidente: Manna