N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2021

Ordinanza  del  18  ottobre  2021  della  Corte  di  cassazione   nel
procedimento civile promosso da Butta' Carmelo Sergio contro  Azienda
Sanitaria Provinciale di Crotone e Regione di Calabria. 
 
Impiego pubblico  -  Dirigenti  -  Norme  della  Regione  Calabria  -
  Incarichi di direttore sanitario e direttore  amministrativo  delle
  aziende del Servizio sanitario  regionale  -  Previsione  che  tali
  incarichi hanno comunque un termine e i relativi rapporti di lavoro
  sono risolti di diritto nell'ipotesi  di  cessazione,  per  revoca,
  decadenza,  dimissioni  o  qualsiasi  altra  causa,  del  direttore
  generale. 
- Legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano  regionale
  per la salute 2004/2006), art. 15, comma 5. 
(GU n.6 del 9-2-2022 )
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione lavoro 
 
    composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
        dott. Antonio Manna - Presidente; 
        dott. Paolo Negri Della Torre - consigliere; 
        dott. Annalisa Di Paolantonio - consigliere; 
        dott. Caterina Marotta - consigliere; 
        dott. Francesca Spena - rel. consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
n. 28638-2017 proposto da: 
        Butta' Carmelo Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, via
Delle Tre Madonne  n.  8,  presso  lo  studio  degli  avvocati  Marco
Marazza, Domenico De Feto, Stefano Butta',  che  lo  rappresentano  e
difendono - ricorrente; 
    contro: 
        Azienda sanitaria  provinciale  di  Crotone  in  persona  del
direttore generale legale rappresentante pro  tempore,  elettivamente
domiciliata in Roma, via Lima n. 28, presso lo  studio  dell'avvocato
Giuseppe Cosco  (Studio  legale  Nicolosi),  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato Alfredo Gualtieri - controricorrente; 
        nonche' contro Regione Calabria, in  persona  del  Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino  n.  12,
presso lo  studio  dell'avvocato  Graziano  Pungi',  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Franceschina Talarico - controricorrente; 
        nonche' contro T. G. , T. E. , T. S. nella qualita' di  eredi
di T. M. - intimati; 
    avverso  la  sentenza  n.  2004/2016  della  Corte  d'appello  di
Catanzaro, depositata il 28 gennaio 2017 R.G.N. n. 649/2012; 
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
14 luglio 2021 dal consigliere dott. Francesca Spena; 
    udito il pubblico ministero in persona del sostituto  Procuratore
generale dott. Alberto Celeste che ha concluso  per  il  rigetto  del
ricorso; 
    udito l'avvocato Domenico De Feo; 
    udito l'avvocato Alfredo Gualtieri; 
    udito l'avvocato Graziano Pungi' per delega avvocato Franceschina
Talarico. 
 
                            Rilevato che: 
 
    1. La Corte d'appello  di  Catanzaro,  pronunciando  sull'appello
proposto  dalla  Azienda  sanitaria  provinciale   di   Crotone   (in
prosieguo: ASP) e dalla Regione Calabria  nei  confronti  di  Carmelo
Sergio Butta' - gia' direttore amministrativo di ASP - e degli  eredi
di M. T. - gia' direttore generale di ASP -  accoglieva  parzialmente
gli appelli. 
    2. Per l'effetto: 
        dichiarava legittima la decadenza del direttore generale e la
conseguente  risoluzione  di  diritto  del  rapporto  del   direttore
amministrativo; 
        confermava la statuizione di primo grado nella parte  in  cui
aveva  dichiarato  illegittima  la   preventiva   sospensione   degli
appellati dai medesimi incarichi; 
        condannava  ASP  e  la  Regione  Calabria   a   risarcire   -
rispettivamente a Carmelo Sergio Butta' ed agli  di M. T., - il danno
patrimoniale  derivato  dalla  sospensione  illegittima,  rigettando,
invece,  la  domanda  di  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale
proposta dal Butta'. 
    3. La Corte territoriale esponeva che: 
        il direttore  generale  di  ASP,  M.  T.  era  stato  sospeso
dell'incarico  (delibera  di  Giunta  regionale  in  data  ...)   per
disavanzo di gestione; il direttore amministrativo Butta'  era  stato
sospeso (delibera del Commissario straordinario del 19 agosto 2005) a
seguito della sospensione del direttore generale; 
        era seguita  la  dichiarazione  di  decadenza  del  direttore
generale (delibera di Giunta regionale del ...) e la  risoluzione  di
diritto dell'incarico di direttore amministrativo. 
    4. La Corte territoriale riteneva legittima la  dichiarazione  di
decadenza del direttore generale, in quanto il T. ed  il  Butta'  non
avevano contestato alcuna delle circostanze indicate  nella  relativa
delibera di giunta (n. ...). Dalla legittimita' della  decadenza  del
direttore generale discendeva la risoluzione di diritto dell'incarico
di direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 15,  comma  5,  legge
regionale n. 12/2005. 
    5.  Il  rilievo  di  mancata  attivazione  del   contraddittorio,
formulato dal Butta', non era pertinente, in quanto la decadenza  del
direttore  generale  per   mancato   raggiungimento   dell'equilibrio
economico, prevista nel secondo periodo dell'art. 14, comma 5,  legge
regionale n. 11/2004, operava in maniera automatica. 
    6. La sospensione degli  incarichi  era  invece  illegittima,  in
quanto non prevista da alcuna norma, di legge o di contratto. 
    7. Dalla sospensione era derivato  un  danno  patrimoniale,  pari
alle retribuzioni non percepite durante  il  periodo  di  sospensione
(detratte, per il Butta',  le  retribuzioni  ricevute  da  ASP  nello
stesso periodo in qualita' di dirigente medico direttore di struttura
complessa).  Per  il  Butta'  andava   respinta   la   richiesta   di
risarcimento del danno biologico, morale ed all'immagine. 
    8. Ha proposto ricorso per la Cassazione della  sentenza  Carmelo
Sergio Butta', articolato in sette motivi di censura; hanno resistito
con controricorso la Regione Calabria e la ASP. Gli eredi  di  M.  T.
sono rimasti intimati. 
    9. Il ricorrente ha dedotto: 
        con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5  del
codice di  procedura  civile  -  erronea  e  falsa  applicazione  del
combinato disposto dell'art. 14, comma 5, legge regionale Calabria n.
11/2004, dell'art. 1, comma 14, legge regionale n. 12/2005, dell'art.
1, comma 173, legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  cosi'  come  attuato
dall'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005.   Si   censura   la
dichiarazione di decadenza del  direttore  generale;  con  articolate
argomentazioni si sostiene, alla luce  della  normativa  nazionale  e
della Intesa Stato-regioni, che la decadenza del  direttore  generale
potrebbe essere dichiarata solo se l'equilibrio economico finanziario
non viene raggiunto nel termine previsto  dall'Intesa  Stato-regioni,
art. 6, ipotesi nella specie non ricorrente; 
        con il secondo mezzo - ai sensi  dell'art.  360  numero  3  e
numero 5  del  codice  di  procedura  civile  -  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 14, comma 5,
della legge regionale n. 11/2004, per avere il  giudice  dell'appello
ritenuto  che  fa  decadenza  del  direttore  generale  passa  essere
dichiarata in difetto di contraddittorio con l'interessato; 
        con la terza critica - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 del
codice di  procedura  civile  -  erronea  e  falsa  applicazione  del
combinato disposto dell'art.  1,  commi  12,  13  e  14  della  legge
regionale n. 12/2005, dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, cosi' come attuato  dall'Intesa  Stato-regioni  del  23
marzo 2005 nonche' omesso  esame  circa  un  fatto  decisivo  per  il
giudizio  che  e'  stato  oggetto  di  discussione  tra   le   parti.
Sull'assunto che la decadenza del direttore  generale  presuppone  io
svolgimento  dei  controlli  della  regione  e  l'esistenza  di   una
certificazione del direttore generale di non-coerenza agli obiettivi,
si censura l'omesso  esame  del  mancato  svolgimento  dei  controlli
regionali e della certificazione di coerenza del  direttore  generale
per il primo semestre 2005. Si deduce, altresi', l'omesso esame della
mancata approvazione in sede regionale del  bilancio  consuntivo  per
l'anno 2004 e si aggiunge che  al  T.,  nominato  direttore  generale
nell'aprile 2004, non potevano essere imputati disavanzi risalenti al
primo trimestre 2004; 
        con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 del codice
di procedura civile - violazione e falsa applicazione dell'art.  115,
comma 1, codice di procedura civile, impugnando la sentenza per  aver
affermato che i fatti posti a  base  della  decadenza  del  direttore
generale non erano stati contestati; 
        con  il  quinto  motivo,  proposto   in   via   gradata,   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 5, legge  regionale
n. 11/2004 - nella parte in cui prevede  la  risoluzione  di  diritto
degli incarichi di direttore sanitario e di direttore  amministrativo
in ogni ipotesi di cessazione del direttore generale - per  contrasto
con l'art. 97 della Costituzione; 
        con il sesto mezzo - ai sensi dell'art. 360 n. 3  del  codice
di procedura civile - violazione e falsa applicazione degli  articoli
101, 416, 421,  436,  437  del  codice  di  procedura  civile,  degli
articoli 74 e 87 disposizioni di attuazione del codice  di  procedura
civile, dell'art. 44  del decreto-legge n.  90/2014  e  dell'art.  24
della Costituzione, contestando la detrazione dell'aliunde  perceptum
nella liquidazione del danno patrimoniale; 
        con la settima censura - ai sensi  dell'art.  360  n.  5  del
codice di procedura civile - omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che e' stato oggetto di  discussione  tra  le  parti,  in
relazione al rigetto della domanda  di  risarcimento  del  danno  non
patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima. 
 
                           Considerato che 
 
    1.  Ritiene  il  Collegio  che  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 5,  legge  regionale  Calabria  19
marzo 2004 n. 11, sollevata con il  quinto  motivo  di  ricorso,  sia
ammissibile, rilevante e non manifestamente  infondata,  in  rapporto
agli articoli 97 e 98 della Costituzione. 
Sulla rilevanza 
    2.  Come  esposto  nello  storico   di   lite,   la   risoluzione
dell'incarico e del rapporto di lavoro intercorrente tra  ASP  ed  il
direttore amministrativo Carmelo Sergio Butta',  odierno  ricorrente,
e' avvenuta in via automatica, in forza della disposizione  di  legge
regionale della cui conformita' a Costituzione si dubita,  a  seguito
della dichiarazione di decadenza di M. T. dalla carica  di  direttore
generale di ASP. 
    3. Il direttore generale di ASP M. T. aveva impugnato la  propria
dichiarazione di decadenza davanti al Tribunale  di  Crotone  (RG  n.
2416/2007);  il  direttore  amministrativo  Butta'   aveva   proposto
autonomo  ricorso  (RG  n.  473/2008)  deducendo,  a  sua  volta,  la
illegittimita' di tale decadenza e, comunque,  della  cessazione  del
suo incarico, per ottenere il risarcimento del danno. I due  giudizi,
riuniti nel primo grado, hanno dato luogo all'odierno procedimento. 
    4. Gli eredi del T. non hanno impugnato  la  sentenza  d'appello,
che ha ritenuto legittima la dichiarazione di decadenza del de cuius,
sicche' tale statuizione e' divenuta definitiva. 
    5. L'odierno ricorrente non ha legittimazione autonoma a proporre
impugnazione avverso la  dichiarazione  di  decadenza  del  direttore
generale, sicche' sono inammissibili i motivi di ricorso dal primo al
quarto,  tutti  relativi  alla  statuizione  di  legittimita'   della
decadenza del T. 
    6. La legittimazione esclusiva del direttore generale di  ASP  ad
impugnare la dichiarazione della sua decadenza discende  dal  rilievo
che la misura riguarda esclusivamente il  direttore  generale  mentre
rispetto al direttore sanitario ed al  direttore  amministrativo  non
v'e'  decadenza  -  ne'  rilevano  le  ragioni  della  decadenza  del
direttore generale - ma opera il  diverso  effetto  della  cessazione
dell'incarico e della risoluzione automatica del rapporto  di  lavoro
per il venir meno dalla carica  del  direttore  generale  che  li  ha
nominati. 
    7. La norma di riferimento e' l'art.  15  della  legge  regionale
Calabria n .11/2004, che dopo avere disposto, al comma  uno,  che  il
direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende  del
servizio sanitario regionale sono nominati dal direttore generale, al
comma 5, qui sospettato di illegittimita' costituzionale,  stabilisce
che: 
        «gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi  rapporti
di lavoro sono risolti di diritto,  nell'ipotesi  di  cessazione  per
revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa  del  direttore
generale». 
    8. Si tratta, dunque, di un meccanismo di cessazione  automatica,
nel quale il venir meno del direttore generale rileva come mero fatto
storico, indipendentemente dalle sue ragioni  (come  dall'espressione
letterale «o qualsiasi altra causa»); la ratio della disposizione  e'
all'evidenza  quella  di   garantire,   all'interno   della   azienda
sanitaria, la consonanza di impostazione fra il direttore generale ed
i direttori amministrativo  e  sanitario,  da  lui  stesso  nominati,
secondo il principio «simul stabunt, simul cadent». 
    9. Se si consentisse al  direttore  amministrativo  di  impugnare
autonomamente la dichiarazione di decadenza del direttore generale  -
sia pure al solo fine di contestare, come nella fattispecie di causa,
la risoluzione di  diritto  del  proprio  rapporto  di  lavoro  e  di
ottenere il risarcimento del danno - si tradirebbe tanto  la  lettera
che lo spirito dell'art. 15 legge regionale  n.  11/2004.  Invero  si
tutelerebbe  un'aspettativa   del   direttore   amministrativo   alla
stabilita'  dell'incarico  che  la  norma  ha  inteso  escludere   in
qualsiasi ipotesi di cessazione del direttore generale, imputabile  o
non imputabile alla Azienda Sanitaria. 
    10. Il Butta' avrebbe potuto, al piu', intervenire  nel  giudizio
promosso dal T. avverso la  sua  dichiarazione  di  decadenza,  nelle
forme e nei termini di cui  all'art.  419  del  codice  di  procedura
civile. In ogni caso, pur a voler qualificare il  ricorso  originario
del Butta' in termini di intervento adesivo  dipendente  (al  ricorso
del T.), egli non  potrebbe  impugnare  la  statuizione  del  giudice
d'appello che ha dichiarato legittima la decadenza del T., non avendo
la parte adiuvata  esercitato  il  proprio  diritto  all'impugnazione
(Cass. Sez. U. 17 aprile 2012, n. 5992). 
    11.  I  primi  quattro  motivi  di  ricorso   appaiono,   dunque,
inammissibili. 
    12. Il sesto ed il settimo motivo vertono su una distinta domanda
del  Butta';  questi  ha  infatti  proposto  due   autonome   domande
risarcitorie: 
        la prima fondata sulla illegittimita'  della  cessazione  del
suo incarico; 
        la seconda sulla illegittimita' della sua sospensione in  via
cautelare (disposta da ASP nel periodo 19 agosto - 24 ottobre  2005).
Il  giudice  dell'appello  ha  dichiarato  la  illegittimita'   della
sospensione, per mancanza del potere di ASP di disporla; il Butta' si
duole delle statuizioni consequenziali in punto di danno patrimoniale
(sesto motivo) e non patrimoniale (settimo motivo). 
    13. La decisione  sulla  prima  domanda  del  Butta'  e'  legata,
dunque, esclusivamente all'applicazione dell'art. 15 comma  5,  legge
regionale Calabria n.  11/2004,  norma  sulla  base  della  quale  il
giudice  dell'appello  ha  ritenuto  legittima  la   cessazione   del
direttore amministrativo  dall'incarico;  di  qui  la  rilevanza  del
dubbio di illegittimita' costituzionale, in quanto se la disposizione
sospettata   venisse   espunta   dall'ordinamento,   la   risoluzione
dell'incarico e del rapporto di lavoro del  direttore  amministrativo
resterebbero non previste e consentite da norma alcuna e la  sentenza
d'appello dovrebbe essere sul punto cassata. 
Sulla non manifesta infondatezza 
    14. La  disposizione  censurata,  sopra  trascritta  nella  parte
rilevante, statuisce che: 
        «5. Gli incarichi  di  direttore  sanitario  e  di  direttore
amministrativo  hanno  natura  esclusivamente  fiduciaria  e  possono
essere  revocati  anche  prima  della  scadenza   contrattuale;   gli
incarichi hanno comunque termine ed i  relativi  rapporti  di  lavoro
sono risolti di diritto,  nell'ipotesi  di  cessazione,  per  revoca,
decadenza,  dimissioni  o  qualsiasi  altra  causa,   del   direttore
generale». 
    15. Questa Corte, con sentenza del 3 dicembre 2009, n.  25422  ha
gia' preso in esame la norma regionale; in quella sede essa e'  stata
ritenuta esente dal sospetto di illegittimita' costituzionale,  anche
in riferimento agli  interventi  della  Corte  costituzionale  allora
intervenuti sul tema del c.d. spoils system. 
    16. Del resto, all'epoca la Corte costituzionale, con la sentenza
del 16 giugno 2006, n.  233,  si  era  pronunciata  nel  senso  della
conformita' all'art. 97 Costituzione dell'art.  14,  comma  3,  legge
Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, nella parte in cui prevedeva,
in concomitanza con la nomina  dei  nuovi  direttori  generali  delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie  locali,  la  decadenza
dei direttori amministrativi e  sanitari  delle  stesse  aziende.  In
quella occasione il giudice delle leggi aveva escluso il ricorrere di
un'ipotesi di spoils system in senso tecnico - ( in quanto  la  norma
non  regola  un  rapporto  fiduciario  tra  l'organo   politico   che
conferisce un incarico ed il  soggetto  che  lo  riceve  ma  concerne
l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in  materia
sanitaria) - e ritenuto che la disposizione mirasse  a  garantire  la
consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale ed  i
direttori amministrativi e  sanitari  da  lui  nominati.  Di  qui  la
conclusione che, in questa prospettiva, essa non  violava  l'art.  97
della Costituzione ma, anzi, tendeva ad assicurare il buon  andamento
dell'amministrazione. 
    17.  L'esame  della  giurisprudenza   costituzionale   successiva
conduce in questa sede ad un convincimento  diverso  in  ordine  alla
conformita' della disposizione regionale censurata agli articoli 97 e
98 della Costituzione. 
    18. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale del 24
giugno 2010, n. 224, ha dato rilievo alla giurisprudenza formatasi in
relazione ad una serie di disposizioni disciplinatrici  dei  rapporti
non solo tra organi politici e amministrativi  ma  anche  tra  organi
amministrativi (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008, n.
104 e n. 103 del 2007), secondo la quale i  meccanismi  di  decadenza
automatica ove riferiti a figure dirigenziali non apicali,  ovvero  a
titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non
attribuisce, in ragione delle  loro  funzioni,  rilievo  esclusivo  o
prevalente al criterio della personale  adesione  del  nominato  agli
orientamenti politici del titolare  dell'organo  che  li  nomina,  si
pongono in contrasto con l'art.  97  della  Costituzione,  in  quanto
pregiudicano la continuita' dell'azione  amministrativa,  introducono
in quest'ultima un elemento di parzialita', sottraggono  al  soggetto
dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento
e svincolano la rimozione del dirigente  dall'accertamento  oggettivo
dei risultati conseguiti. 
    19. Di qui la dichiarazione della illegittimita'  costituzionale,
per violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art.  15,  comma
6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n.  18,  a  tenore
del quale il  direttore  amministrativo  ed  il  direttore  sanitario
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina  del  nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati. 
    20. In linea di continuita' con la pronuncia del 2010,  la  Corte
costituzionale ha dichiarato, con sentenza del  22  luglio  2011,  n.
228, la illegittimita' costituzionale, per violazione degli  articoli
97 e 98 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, della  legge  della
Regione Abruzzo 23 giugno  2006,  n.  20,  a  tenore  del  quale  gli
incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario in  corso
nelle  Aziende  sanitarie  d'Abruzzo  non  conferiti  dai   direttori
generali in carica alla data della entrata  in  vigore  della  stessa
legge cessano, se non  confermati,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
insediamento del nuovo direttore generale. 
    21.  Alla  luce  della  richiamata  giurisprudenza,  appare   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma 5, della legge regionale Calabria  n.  11/2004  -
nella  parte  il  cui  prevede  che  gli   incarichi   di   direttore
amministrativo e di direttore sanitario hanno comunque termine, ed  i
relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi  di
cessazione, per  revoca,  decadenza,  dimissioni  o  qualsiasi  altra
causa, del  direttore  generale  -  per  violazione  dell'art.  97  e
dell'art. 98 della Costituzione. 
    22. Non vi sono, a giudizio di questa Corte, ragioni che inducano
a  valutazioni  diverse  rispetto  a  quelle  espresse  dal   giudice
costituzionale in riferimento alle disposizioni  di  legge  regionale
che  legano  la  cessazione  automatica  dell'incarico  di  direttore
amministrativo  e  di  direttore  sanitario  alla  nomina  del  nuovo
direttore generale  o  alla  mancata  conferma  da  parte  del  nuovo
direttore generale entro un periodo temporale ridotto. 
    23. Ed invero la scelta fiduciaria del direttore amministrativo -
effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale  del  direttore
generale, per quanto dispone il comma 1 del medesimo  art.  15  legge
regionale n. 11/2004 - non implica che l'interruzione del conseguente
rapporto di lavoro possa avvenire per il solo fatto della  cessazione
dalla carica del direttore generale. 
    24.  Una  volta  instaurato  il  rapporto  di  lavoro,   con   la
predeterminazione contrattuale della sua scadenza, vengono in rilievo
altri   profili,   connessi,    da    un    lato,    alle    esigenze
dell'amministrazione  ospedaliera  concernenti   l'espletamento   con
continuita'  delle  funzioni  dirigenziali  proprie   del   direttore
amministrativo,  e,  dall'altro  lato,   alla   tutela   giudiziaria,
costituzionalmente    protetta,    delle    situazioni     soggettive
dell'interessato  inerenti  alla  carica.  La  valutazione  di   tali
esigenze suscita un fondato dubbio di conformita' della  disposizione
in questione al principio di  buon  andamento  sancito  dall'art.  97
della Costituzione. Essa non ancora l'interruzione  del  rapporto  di
ufficio in corso a ragioni,  legate  alle  modalita'  di  svolgimento
delle funzioni di direttore amministrativo,  idonee  ad  arrecare  un
vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita' dell'azione
amministrativa; inoltre, non richiede ne' consente alcuna valutazione
qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, effettuata con
le garanzie del giusto procedimento (nel  quale  il  nuovo  direttore
generale sarebbe tenuto  a  specificare  le  ragioni,  connesse  alle
pregresse  modalita'  di  svolgimento  delle  funzioni  dirigenziali,
idonee  a  fare  ritenere  sussistenti  comportamenti  del  direttore
amministrativo  suscettibili  di  integrare   la   violazione   delle
direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di
competenza e giustificare, dunque, il  venir  meno  della  necessaria
consonanza  di  impostazione  gestionale  tra  direttore  generale  e
direttore amministrativo ed il direttore amministrativo potrebbe  far
valere il suo diritto di difesa). 
    25. Appare altresi' non manifestamente infondato il dubbio di non
conformita' dell'art.  15,  comma  5,  legge  regionale  Calabria  n.
11/2004 all'art. 98 della Costituzione; il giudice delle leggi  nella
citata pronuncia n. 228/2011, ha chiarito, infatti, che la previsione
costituzionale richiede ai pubblici impiegati, in quanto al  servizio
esclusivo della nazione, il rispetto del dovere di  neutralita',  che
impone  al  funzionario,  a  prescindere  dalle   proprie   personali
convinzioni, la corretta  e  leale  esecuzione  delle  direttive  che
provengono dall'organo  politico,  quale  che  sia  il  titolare  pro
tempore di quest'ultimo. Pertanto, al funzionario o al dirigente  non
apicale non e' richiesta  la  personale  adesione  agli  orientamenti
politici della persona fisica che riveste la  carica  politica  o  la
fedelta' personale nei suoi confronti. 
    26. In sostanza, la disposizione regionale -  nel  prevedere  una
causa di cessazione degli incarichi di direttore amministrativo e  di
direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali non legata alla
valutazione delle pregresse modalita' di svolgimento  delle  funzioni
ed alle garanzie del giusto procedimento - sembra non essere conforme
agli articoli 97 e 98 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte, vista la legge n. 87 del 1953, art.  23,  rimette  alla
Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza nei termini di  cui  in  motivazione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 97  e  98
della Costituzione, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004,
n. 11, art. 15, comma 5, nella parte in cui prevede che gli incarichi
di direttore sanitario e di direttore  amministrativo  delle  aziende
del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi
rapporti  di  lavoro  sono  risolti  di   diritto   nell'ipotesi   di
cessazione, per  revoca,  decadenza,  dimissioni  o  qualsiasi  altra
causa, del direttore generale. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti, al pubblico ministero presso questa Corte ed
al presidente della Giunta regionale nonche' comunicata al presidente
del Consiglio regionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella udienza del 14 luglio 2021. 
 
                        Il Presidente: Manna