N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2022

Ordinanza  dell'11  gennaio   2022   del   Tribunale   amministrativo
regionale per le Marche sul ricorso proposto da  Movimento  Nazionale
Liberi Farmacisti ed altri c/Regione Marche ed altri . 
 
Salute - Sanita' pubblica - Farmacie - Previsione  che  riserva  alle
  sole farmacie, e non anche alle parafarmacie,  l'effettuazione  dei
  test mirati a rilevare la presenza di  anticorpi  IgG  e  IgM  e  i
  tamponi  antigenici  rapidi  per   la   rilevazione   di   antigene
  SARS-CoV-2. 
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2021-2023), art. 1, commi 418 e 419. 
(GU n.6 del 9-2-2022 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                            PER LE MARCHE 
 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 353  del  2021,  proposto  da  Movimento  Nazionale
Liberi Farmacisti, in  persona  del  legale  rappresentante  Vincenzo
Devito, Unione Nazionale dei Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia
-  UNAFTISP,  Federazione  Nazionale  Parafarmacie  Italiane  (FNPI),
Davide Giuseppe Gullotta, Cinzia Giulia Carizi,  Parafarmacia  Carizi
Dott. Cinzia, Francesca Paci, Parafarmacia Big Farma di Dott.ssa Paci
Francesca, Rosaria Laguardia, Parafarmacia Gocce di  Salute,  Roberta
Barocci, Parafarmacia Nevola di Barocci Roberta di Corinaldo,  Giulia
Marinsalta,  Parafarmacia  Bottega  Medica  della   Dott.ssa   Giulia
Marinsalta,  Ortenzia  Travaglini,  Parafarmacia  Travaglini  S.n.c.,
Vittorio  Vittori,  Parafarmacia   Vittori   Sas,   Gianna   Pistoni,
Parafarmacia Farma.Gi e C. S.n.c., Valentina  Scarponi,  Parafarmacie
La  Farmacosmetica,  Federica  Gargamelli,  Parafarmacia  Myfarma  di
Pharma   Gdm   S.r.l.,   Enrico   Cancellotti,   Parafarmacia   Dott.
Cancellotti, Jessica Valentini, Parafarmacia  Salus  Picena,  Melissa
Cattarozzi,  Parafarmacia  Lamelissa  di  Catarozzi  Melissa,  Felice
Macchiarulo, Parafarmacia La  Bottega  della  Salute  S.r.l.s,  Paola
Procaccini,  Parafarmacia  La  Margherita,  in  persona  del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocato
Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo  studio,  in  Genova,  via
Bartolomeo Bosco n. 31/4; 
    contro 
    Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo  Costanzi,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    nei confronti 
    Agenzia Regionale  Sanitaria  delle  Marche,  non  costituita  in
giudizio; 
    Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  ex  lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la  sede
della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55; 
    Federfarma -  Federazione  Nazionale  Unitaria  dei  Titolari  di
Farmacia Italiani, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Massimo
Luciani,  Maurizio  Cinelli,  Piermassimo  Chirulli,  con   domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Federfarma  Marche  -
Unione Regionale dei Titolari di Farmacia delle Marche, rappresentata
e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio,
in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A; 
    per l'annullamento 
    previa sospensione 
        - della deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2021  e  del
documento istruttorio riportato in calce alla deliberazione medesima,
predisposto dal Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica; 
        - del parere favorevole di  cui  all'articolo  16  bis  della
legge regionale 15 ottobre 2001, sotto il profilo della  legittimita'
e della regolarita' tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione
Assistenza Farrnaceutica e dell'attestazione dello stesso  che  dalla
deliberazione non deriva, ne' puo' derivare, un impegno  di  spesa  a
carico della Regione; 
        -  della  proposta  del  Direttore   dell'Agenzia   Regionale
Sanitaria; 
        -  del  "verbale   di   seduta",   allegato   alla   medesima
deliberazione n. 663/2021, e per la condanna della Regione Marche  al
risarcimento dei danni. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Marche,
dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, di Federfarma
- Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani  e
di Federfarma Marche - Unione  Regionale  dei  Titolari  di  Farmacia
delle Marche; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  15  dicembre  2021  il
dott. Tommaso Capitanio  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.  I  ricorrenti  persone  fisiche   sono   titolari   di   c.d.
parafarmacie   ubicate   nel   territorio   marchigiano,   i   quali,
spalleggiati da tre associazioni di  categoria  (Movimento  Nazionale
Liberi Farmacisti, Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane - FNPI
- e Unione Nazionale dei Farmacisti Titolari di Sola  Parafarmacia  -
UNAFTISP) impugnano la deliberazione  della  Giunta  Regionale  delle
Marche n. 663 del 24 maggio 2021, successivamente conosciuta,  avente
ad oggetto l'annullamento in autotutela della  precedente  D.G.R.  n.
465 del 19 aprile  2021  (concernente:  "schema  di  accordo  tra  la
Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L.  n.  223/2006,
convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie)
per effettuare test rapidi basati sulla  ricerca  dell'antigene  e  i
test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARSCoV-2"),
nonche' tutti gli atti presupposti, connessi e  conseguenti  indicati
in epigrafe. 
    I ricorrenti titolari delle  parafarmacie  chiedono  altresi'  la
condanna della Regione al risarcimento dei danni subiti  per  effetto
del provvedimento di autotutela impugnato e, al riguardo, in  data  4
novembre 2021 hanno depositato perizie di  parte  da  cui  emerge  il
danno asseritamente subito da ciascuno di essi. 
    2. In punto di fatto, nel ricorso si espone quanto segue. 
    2.1.  Come  detto,  i  ricorrenti  persone  fisiche  sono   tutti
farmacisti titolari di parafarmacie ubicate nel territorio regionale,
i quali, per il tramite delle associazioni di categoria (fra  cui  le
tre che ricorrono nel presente giudizio), hanno  aderito  all'accordo
approvato con la summenzionata D.G.R. n. 465/2021, avente ad  oggetto
"Schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi  commerciali  ex
art. 5, D.L. n. 22312006, convertito con modificazioni  dalla  L.  n.
248/2006 (c.d. Parafarmacie per effettuare tesi rapidi  basati  sulla
ricerca dell 'antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca  di
anticorpi and SARS-Co V-2". 
    E' noto che le c.d. parafarmacie, istituite  dal  D.L.  4  luglio
2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, sono  nate  per
incrementare  l'offerta   del   servizio   farmaceutico   in   favore
dell'utenza e per aumentare il tasso di concorrenza  all'interno  del
mercato di  riferimento.  Dal  punto  di  vista  tecnico  e'  inoltre
importante sottolineare che: 
        - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del  D.L.  n.  223/2006,  in
ciascuna parafarmacia debbono essere presenti uno o  piu'  farmacisti
abilitati; 
        - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del  D.Lgs.  n.  502/1992  e
s.m.i., le  Regioni  stipulano  con  le  associazioni  di  farmacisti
maggiormente  rappresentative  accordi   volti,   tra   l'altro,   ad
individuare   "...modalita'   differenziate   di   erogazione   delle
prestazioni". 
    2.2. In ragione dell'evoluzione della nota emergenza sanitaria  e
della impellente  necessita'  di  svolgere  screening  di  massa,  la
Regione Marche, con D.G.R.  n.  1547  del  l°  dicembre  2020,  aveva
approvato l'accordo con  le  OO.SS.  rappresentative  delle  farmacie
convenzionate  -  Federfarma  Marche  per  le  farmacie   private   e
Confservizi Assofarm Marche per le farmacie pubbliche  -  finalizzato
all'effettuazione dei test  diagnostici  sierologici  rapidi  per  la
ricerca degli anticorpi per il virus SARS-CoV-2. 
    Successivamente, e' stato sottoscritto  tra  la  Regione  Marche,
Federfarma  Marche  e  Confservizi  Assofarm  Marche  l'accordo   per
l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi in  farmacia,  approvato
con D.G.R. n. 145 del 15 febbraio  2021.  Con  successiva  D.G.R.  n.
146/2021 e' stato ampliato il  novero  delle  strutture  che  possono
somministrare il test  antigenico  rapido  (laboratori,  strutture  e
professionisti privati accreditati dalla  Regione  Marche,  ai  sensi
della L.R. n. 21/2016, come previsto dalla  circolare  del  Ministero
della Salute n. 705 dell'8 gennaio 2021, recante "Aggiornamento della
definizione di caso COVID-19 e strategie di testing"). 
    In considerazione dell'andamento della curva  pandemica  e  della
necessita' di implementare ulteriormente le misure di prevenzione, la
Regione ha inteso potenziare i servizi  di  screening  e,  a  seguito
dell'approvazione disposta con D.G.R. n. 465/2021, in data 22  aprile
2021 la Giunta  Regionale  sottoscriveva  con  le  associazioni  piu'
rappresentative  delle  parafarmacie  delle  Marche  un  accordo  per
l'effettuazione presso i locali delle medesime parafarmacie  di  test
rapidi per la ricerca dell'antigene e i test diagnostici  rapidi  per
la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV-2. 
    Le finalita' dell'accordo, indicate  nelle  sue  premesse,  erano
appunto quelle di: 
        -  facilitare  l'accesso  dei  cittadini   alle   prestazioni
sanitarie, in quanto "... le parafarmacie propongono al  cittadino  -
tramite approcci proattivi e innovativi - l'erogazione di servizi  di
assistenza sanitaria volti  ad  un  fine  ultimo  di  prevenzione  in
riferimento al virus SARS-CoV-2..."; 
        - aumentare l'efficienza e la capillarita' delle attivita' di
prevenzione, in quanto "... l'attuale curva  epidemica  dei  casi  di
COVID-19 impone di dedicare particolare attenzione  nell'adozione  di
ulteriori misure aggiuntive oltre a quelle gia' messe in atto,  utili
a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2..."; 
        - mettere in atto un controllo piu' accurato  dell'evoluzione
della pandemia, aumentando "... il  numero  dei  tamponi  antigienici
rapidi  per  la  rilevazione  di  antigene  SARS-Co  V-2  grazie   al
coinvolgimento delle parafarmacie aperte al pubblico...". 
    Erano quindi stabilite le modalita' di adesione  e  gli  obblighi
delle parafarmacie, precisandosi al riguardo che allo svolgimento del
test avrebbe dovuto presidiare un farmacista e che l'esito di ciascun
tampone  avrebbe   dovuto   essere   comunicato   all'amministrazione
regionale ai fini dell'inserimento in un'apposita banca dati. 
    Nel documento istruttorio allegato alla  D.G.R.  n.  465/2021  si
operano: 
        - uno specifico riferimento al D.L. 23 febbraio 2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13,  il  cui
art. 2, poi abrogato dal D.L. 25 marzo 2020,  n.  19,  prevedeva  che
"...le autorita' competenti  possono  adottare  ulteriori  misure  di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo 1, comma l ...", concedendo in questo modo alle  Regioni
una  sfera  di  autonomia  d'azione  ritenuta  utile   al   fine   di
implementare a livello locale le misure adottate su scala nazionale; 
        - un riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020, che ha esteso  le
misure sino a quel momento adottate a tutto il territorio  nazionale,
prevedendo la temporanea chiusura di  una  serie  di  attivita',  con
esclusione di  quelle  ritenute  essenziali,  fra  cui,  appunto,  le
farmacie e le parafarmacie (art. 2, comma 1). 
    Nel contesto emergenziale, le parafarmacie sono  dunque  ritenute
attivita' essenziali e peraltro esse avevano gia' da alcuni  anni  un
rapporto convenzionale con la Regione  Marche  per  la  fornitura  di
alimenti a fini medici speciali. 
    L'accordo relativo  allo  svolgimento  dei  test  rapidi  per  la
ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la  ricerca  di
anticorpi anti SARS-CoV-2  costituisce  ulteriore  misura,  ai  sensi
della normativa vigente, per il contenimento e la  prevenzione  della
pandemia, dove riveste un  ruolo  fondamentale  il  tracciamento  dei
nuovi positivi. 
    La Regione Marche ha ritenuto dunque le parafarmacie strutture in
grado di aumentare l'efficienza delle attivita' di prevenzione  utili
a contrastare la diffusione del virus. 
    2.3. A  seguito  della  stipula  dell'accordo,  le  parafarmacie,
opportunamente istruite dalle associazioni di  categoria  firmatarie,
si sono adeguate ai protocolli stabiliti, investendo notevoli risorse
nell'acquisto dei test, dei dispositivi  di  protezione  individuale,
degli strumenti atti alla disinfezione degli oggetti e degli ambienti
adibiti all'esecuzione dei test, nonche' al fine di separare l'utenza
che ha normale accesso ai locali di vendita da  coloro  che  accedono
all'esercizio per effettuare il test. In alcuni casi, quando i locali
non permettevano tale suddivisione, sono stati acquistati gazebo  per
eseguire i test nelle zone adiacenti all'entrata degli esercizi. 
    2.4.   Sennonche',   nelle   more   dell'attuazione    e    della
implementazione dell'accordo, Federfarma Marche, in  data  26  aprile
2021,  inviava  formale  diffida  alla  Giunta  Regionale,  chiedendo
l'annullamento della  D.G.R.  n.  465/2021,  di  cui  veniva  assunta
l'illegittimita' per i seguenti profili: 
        - in primo luogo, perche' sarebbe ostativo all'esecuzione  di
test rapidi presso le parafarmacie il  disposto  dell'art.  1,  comma
418, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, in cui si prevede che "I test
mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG  e  IgM  e  i  tamponi
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene  SARS-CoV-2  possono
essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di
spazi idonei sotto profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
tutela della riservatezza". Il legislatore  avrebbe  pertanto  inteso
riservare alle sole  farmacie  la  possibilita'  di  effettuare  test
mirati al monitoraggio del virus SARS-CoV-2; 
        - in secondo luogo, osterebbero all'effettuazione  presso  le
parafarmacie dei suddetti test i principi di diritto affermati  dalla
Corte Costituzionale nella sentenza 21  marzo  2017  n.  66,  che  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,
della L.R. Piemonte 16 maggio 2016, n. 11,  la  quale  abilitava  gli
esercizi  commerciali  (parafarmacie)  ad  eseguire   "...prestazioni
analitiche di  prima  istanza  ..."  (a  cui  sarebbero  ascrivibili,
secondo Federfarma, i test oggetto del presente accordo), perche'  in
conflitto  con  la  legislazione  statale  che   permetterebbe   alle
parafarmacie  solo  la  vendita  di  talune  ristrette  categorie  di
medicinali; 
        -  in  terzo  luogo,  perche'  i   principi   stabiliti   dal
legislatore statale  in  relazione  all'organizzazione  del  servizio
farmaceutico avrebbero natura di principi fondamentali della  materia
della tutela della salute, che il legislatore regionale e'  tenuto  a
rispettare, in ossequio all'art. 117, comma 3, Cost. 
    L'Avvocatura regionale, nel parere prot. n. 0510423 del 3  maggio
2021, richiesto dal  dirigente  della  P.F.  Assistenza  Farmaceutica
A.R.S. Marche, facendo proprio quanto sostenuto da Federfarma, si  e'
espressa in senso favorevole  all'annullamento  dell'accordo  con  le
parafarmacie, ritenendo al riguardo irrilevante la recente  ordinanza
del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1634/2021 (la quale ha affermato
"... che il test da cui derivino  effetti  giuridici  o  sanitari  di
qualsiasi natura non  puo'  che  essere  effettuato  direttamente  da
personale abilitato, nel quale - ad una prima delibazione  consentita
dalla sede cautelare e ritenuto prevalente  l'interesse  ad  un  piu'
ampio screening anti-covid  della  popolazione  -  va  ricompreso  il
farmacista..."), poiche' la stessa riguarda solo la  questione  della
"valenza" da riconoscere all'autodiagnosi svolta dal cittadino. 
    I ricorrenti evidenziano che, in  modo  del  tutto  inopinato  ed
erroneo,  si  e'  dunque  attribuito  esclusivo  rilievo   al   luogo
menzionato dalla  L.  n.  178/2020  per  l'esecuzione  del  test  (la
"farmacia" e non anche la "parafarmacia"), anziche', come si  sarebbe
dovuto, alla figura  professionale  del  soggetto  che,  tanto  nelle
farmacie che nelle parafarmacie, e' obbligato ad assistere gli utenti
nell'esecuzione del (o anche a effettuare in prima persona  il)  test
per cui e' causa, ossia il "farmacista". 
    2.5. Con l'impugnata D.G.R. n.  663/2021,  la  Giunta  regionale,
omettendo peraltro la comunicazione di avvio  del  procedimento  alle
associazioni   rappresentative   delle   parafarmacie    che    hanno
sottoscritto l'accordo, annullava in via di autotutela la  D.G.R.  n.
465/2021 e l'accordo sottoscritto in esecuzione della stessa. 
    3. I ricorrenti censurano l'operato della Regione per i  seguenti
motivi: 
        3.1. quanto alla D.G.R. n. 663/2021: 
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e  21-nonies
della L. 7 agosto 1990 n. 241, in  relazione  alla  violazione  degli
artt. 7 e ss.  della  medesima  legge.  Violazione  dei  principi  in
materia di giusto  procedimento.  Violazione  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione ex  art.  97
Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di  motivazione,
per travisamento, sviamento e per contraddittorieta'  ed  illogicita'
manifeste; 
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e  21-nonies
della L. 7 agosto 1990 n. 241, in  relazione  alla  violazione  degli
artt. I e 3 della medesima legge. Violazione dei principi in  materia
di giusto procedimento. Violazione dei principi di buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Eccesso
di potere difetto assoluto  del  presupposto,  di  istruttoria  e  di
motivazione, per travisamento, sviamento e per contraddittorieta'  ed
illogicita' manifeste; 
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e  21-nonies
della L. 7 agosto 1990 n. 241, in  relazione  alla  violazione  degli
artt. 1 del D.L. n. 223/2006 e 8, comma 2, del  D.Lgs.  n.  502/1992.
Violazione dei principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione ex art. 97  Cost.  Violazione  dell'art.  49
TFUE e del principio di proporzionalita'. Violazione dei principi  di
parita' di trattamento, trasparenza e concorrenza di cui  agli  artt.
101 e segg. TFUE e all'allegato Protocollo n. 27. Eccesso  di  potere
difetto assoluto del presupposto, di istruttoria  e  di  motivazione,
per travisamento, sviamento e per contraddittorieta'  ed  illogicita'
manifeste; 
        3.2.: quanto all'art. 1, commi 418  e  419,  della  Legge  30
dicembre 2020 n. 178: 
d) contrasto della disciplina nazionale  che  differenzia  i  servizi
erogati dalle farmacie  da  quelli  erogati  dalle  parafarmacie  con
l'art. 49 TFUE e conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale  della
questione alla Corte di Giustizia UE ai  sensi  dell'art.  267  dello
stesso Trattato; 
e) contrasto della disciplina nazionale  che  differenzia  i  servizi
erogati dalle farmacie da quelli erogati  dalle  parafarmacie  con  i
principi di parita' di trattamento, trasparenza e concorrenza di  cui
agli artt. 101 e  segg.  TFUE  e  all'allegato  Protocollo  n.  27  e
conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale  della  questione  alla
Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 dello stesso Trattato. 
    4. Si sono  costituite  in  giudizio  l'Autorita'  Garante  della
Concorrenza e del Mercato (la quale si e' limitata a  depositare  una
memoria di stile), la Regione Marche, Federfarma e Federfarma  Marche
(le quali hanno invece chiesto il rigetto del ricorso). 
    Con ordinanza n. 240/2021 il Tribunale  ha  respinto  la  domanda
cautelare; la pronuncia e' stata oggetto  di  riforma  da  parte  del
Consiglio di Stato (ordinanza n. 5163/2021), nei  soli  limiti  della
sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito  (che  e'
stata poi fissata dal Presidente del Tribunale  per  il  15  dicembre
2021). 
    5. Tutto cio' premesso, il Tribunale ritiene che  la  definizione
del presente giudizio non possa prescindere dalla previa  risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 418
e 419,  della  L.  30  dicembre  2020,  n.  178,  i  quali  prevedono
rispettivamente: 
        "418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e
IgM e i tamponi antigenici rapidi  per  la  rilevazione  di  antigene
SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte  al
pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e
atti a garantire la tutela della riservatezza"; 
        "419. Le modalita' organizzative e le  condizioni  economiche
relative all'esecuzione dei tesi e dei tamponi di cui  al  comma  418
del  presente  articolo  nelle  farmacie  aperte  al  pubblico   sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi  dell'articolo  4,  comma  9,
della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  ai  correlati  accordi
regionali,   che   tengano   conto   anche   delle   specificita'   e
dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale  ambito  dalle  farmacie
rurali". 
    Cio' impone al Collegio di dare conto delle ragioni per le  quali
non si ritiene, invece, di accogliere le istanze dei ricorrenti - che
erano state in qualche modo condivise anche dal Consiglio di Stato in
sede di appello cautelare (vedasi la citata ordinanza n. 5163/2021) -
con cui si e' chiesto al Tribunale di investire  della  questione  il
giudice comunitario. 
    5.1. Come le parti resistenti private, e soprattutto  Federfarma,
hanno vigorosamente sostenuto nei propri scritti difensivi, la  Corte
di Giustizia LTE  e'  stata  chiamata  nel  2013  a  pronunciarsi  su
questioni che anche in quel caso  vedevano  contrapposte  farmacie  e
parafarmacie, ed  ha  stabilito  che  le  limitazioni  che  la  legge
nazionale italiana poneva alle prestazioni e alle  attivita'  che  le
parafarmacie possono erogare erano  da  ritenere  compatibili  con  i
Trattati. 
    La sentenza Venturini e altri, 5 dicembre 2013, in cause  riunite
da C-159/12 a C-161/12, per quanto di interesse in questa sede, si e'
cosi' espressa "...la normativa  di  cui  trattasi  nei  procedimenti
principali, che riserva  alle  sole  farmacie,  la  cui  apertura  e'
subordinata a un  regime  di  pianificazione,  la  distribuzione  dei
farmaci soggetti a prescrizione medica, compresi quelli che  non sono
a carico del Servizio  sanitario  nazionale,  bensi'  vengono  pagati
interamente dall'acquirente, e' atta  a  garantire  la  realizzazione
dell'obiettivo di  assicurare  un  rifornimento  di  medicinali  alla
popolazione sicuro e di qualita' nonche', pertanto, la  tutela  della
salute.... Resta da esaminare, in quarto  luogo,  se  la  restrizione
alla liberta' di stabilimento non vada  oltre  quanto  necessario  al
raggiungimento dell'obiettivo addotto, vale a dire  se  non  esistano
misure meno restrittive per realizzarlo. 
    59  In  proposito,  si  deve  anzitutto  ricordare  che,  secondo
giurisprudenza  costante  della  Corte,  in   sede   di   valutazione
dell'osservanza del principio di proporzionalita'  nell'ambito  della
sanita' pubblica, occorre tenere conto del fatto che lo Stato  membro
puo' decidere il livello al quale intende garantire la  tutela  della
sanita' pubblica  e  il  modo  in  cui  questo  livello  deve  essere
raggiunto. Poiche' tale livello puo'  variare  da  uno  Stato  membro
all'altro, si deve  riconoscere  agli  Stati  membri  un  margine  di
discrezionalita'    (v.    sentenze    dell'11    settembre     2008,
Commissione/Germania,  C-141107,  Racc.  pag.   1-6935,   punto   51;
Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit., punto 19,  nonche'  Blanco
Perez e Chao Gomez, cit., punto 44). 
    60 Del resto, e' necessario che,  qualora  sussistano  incertezze
sull'esistenza o sulla portata di rischi per la salute delle persone,
lo Stato membro possa  adottare  misure  di  protezione  senza  dover
attendere che la realta' di tali rischi sia pienamente dimostrata. In
particolare, uno Stato membro puo' adottare le misure  che  riducono,
per  quanto  possibile,  un  rischio   per   la   salute,   compreso,
segnatamente, un rischio per la fornitura di medicinali sicura  e  di
qualita' alla popolazione (v.  citate  sentenze  Apothekerkammer  des
Saarlandes e a., punto 30, nonche' Blanco Perez e Chao  Gomez,  punto
74). 
    61 In  forza  della  normativa  nazionale  di  cui  trattasi  nei
procedimenti principali, e' riservata alle farmacie  la  vendita  dei
soli medicinali soggetti a prescrizione medica. Orbene,  questo  tipo
di medicinali, la cui assunzione  e  il  cui  consumo  da  parte  del
paziente sono oggetto di un controllo continuo di un medico e  i  cui
effetti sulla salute sono in genere  importanti,  deve  poter  essere
rapidamente, facilmente e sicuramente accessibile. 
    62  Cosi',  il  rischio,  evocato  al  punto  53  della  presente
sentenza, di un'eventuale situazione di penuria  delle  farmacie,  la
quale comporti l 'assenza di un accesso rapido e facile ai medicinali
soggetti a prescrizione medica in determinate parti  del  territorio,
risulta importante. Il fatto che la misura  di  liberalizzazione  del
regime di  pianificazione  delle  farmacie  si  limiterebbe  ai  soli
medicinali prescritti che non sono a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, bensi' vengono pagati interamente dall'acquirente non puo'
ridurre la portata di un rischio simile. 
    63 Cio' considerato, il sistema attuato  nello  Stato  membro  in
causa nei procedimenti principali, che non consente alle parafarmacie
di vendere anche farmaci soggetti a prescrizione medica, segnatamente
quelli che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensi'
vengono   pagati   interamente   dall'acquirente,   poiche'    riduce
sostanzialmente il rischio  richiamato  nel  punto  precedente  della
presente sentenza, non risulta andare  oltre  quanto  necessario  per
raggiungere l'obiettivo di garantire un  rifornimento  di  medicinali
alla popolazione sicuro e di qualita'.[...] 
    65 Dall'insieme delle considerazioni suesposte  discende  che  il
sistema  attuato  dalla  normativa  nazionale  di  cui  trattasi  nei
procedimenti principali e' giustificato alla luce  dell'obiettivo  di
assicurare un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di
qualita', e' idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo  e
non risulta andare oltre quanto necessario per raggiungerlo. 
    66 Tutto cio' considerato,  si  deve  rispondere  alla  questione
sollevata dichiarando che l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato
nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale,  come  quella
di cui trattasi nei procedimenti principali, che non  consente  a  un
farmacista, abilitato e iscritto  all'ordine  professionale,  ma  non
titolare  di  una  farmacia  compresa  nella  pianta   organica,   di
distribuire al dettaglio, nella  parafarmacia  di  cui  e'  titolare,
anche quei farmaci soggetti a prescrizione  medica  che  non  sono  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  bensi'  vengono  pagati
interamente dall'acquirente... ". 
    5.2. I ricorrenti, non si comprende sulla base di quali  dati  di
conoscenza, sostengono  che  la  pronuncia  della  CGUE  andrebbe  in
realta' letta come un'ultima chanche che il  giudice  comunitario  ha
voluto concedere al legislatore italiano per allineare  la  normativa
di settore ai principi di concorrenza,  liberta'  di  stabilimento  e
parita' di accesso al mercato, salvando in limine una normativa  che,
nel suo complesso, e'  invece  confliggente  con  i  citati  principi
comunitari. Gli stessi ricorrenti evidenziano che le norme  nazionali
oggi  in  contestazione,  ove  fossero  da  interpretare  nel   senso
patrocinato dalla Regione in sede  di  autotutela  e  da  Federfarma,
aggraverebbero il vulnus gia' arrecato  in  passato  ai  principi  di
concorrenza e parita' di accesso al  mercato,  per  cui  la  presente
controversia costituirebbe  l'occasione  propizia  per  far  crollare
definitivamente il monopolio delle farmacie. 
    5.3. Il Tribunale non condivide tali prospettazioni, atteso che: 
        - la citata sentenza della CGUE non  puo'  essere  letta  nel
modo patrocinato dai ricorrenti, non essendovi alcun dubbio sul fatto
che il giudice comunitario, laddove avesse ritenuto  che  limitazioni
all'attivita'  della  parafarmacie  previste  dalla  legge   italiana
confliggessero con i Trattati, non avrebbe "fatto sconti" allo  Stato
italiano (come e' accaduto nel passato in innumerevoli occasioni); 
        - ma se cosi' e', ne consegue che le  conclusioni  rassegnate
dalla CGUE nella vicenda del 2012/2013 sono vieppiu' attagliate  alla
odierna controversia. In quel caso, infatti, veniva  in  rilievo  una
limitazione permanente e rilevante dell'attivita' delle parafarmacie,
in quanto essa riguardava il divieto di vendita di una intera  classe
di farmaci. Nella presente controversia viene invece in  rilievo  una
limitazione (che all'epoca in cui e'  entrata  in  vigore  la  L.  n.
178/2020 si pensava fosse) transeunte e riguardante peraltro solo una
specifica prestazione, il tutto nel pieno di una emergenza  sanitaria
di livello pandemico. Sotto questo profilo, dunque,  non  vengono  in
rilievo i "massimi sistemi" invocati dai ricorrenti. 
    Va aggiunto che gli accordi di cui si parla in ricorso sono stati
poi superati da quelli attuativi dell'art. 5 del D.L. 23 luglio 2021,
n. 105, convertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, e successivamente
ancora modificato (i quali non sono oggetto del presente  giudizio  -
si veda la documentazione depositata in giudizio dalla Regione Marche
in data 30 settembre 2021 e quella depositata da Federfarma in data 4
novembre 2021), tanto e' vero che con D.G.R. n. 1030 dell' 11  agosto
2021 la Giunta Regionale  ha  sospeso  ad  tempus  l'accordo  con  le
farmacie approvato con la citata D.G.R.  n.  145/2021.  Tutto  questo
rende ancora meno rilevante  nella  presente  controversia  qualsiasi
profilo comunitario. 
    6. Il Collegio ritiene, invece, che  vi  siano  gli  estremi  per
investire la Corte Costituzionale  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della  L.  n.  178/2020,
nella parte in cui si prevede che i test  in  parola  possono  essere
eseguiti solo presso le "... farmacie...", e  cio'  alla  luce  delle
seguenti considerazioni. 
    6.1. In primo luogo va osservato che le  norme  de  quibus,  come
correttamente rilevano le parti resistenti, non sono suscettibili  di
interpretazione analogica  o  estensiva,  visto  che  il  legislatore
italiano ben conosce la distinzione fra farmacie e parafarmacie (e la
vicenda di cui alla citata sentenza della CGUE del 2013  lo  conferma
ampiamente). Non si puo' dunque ritenere, sia in base  al  canone  di
interpretazione letterale, sia alla luce delle fondate argomentazioni
delle parti resistenti, che in parte qua la legge di bilancio per  il
2021 contenga un  refuso  o  manchi  del  fatidico  inciso  "...e  le
parafarmacie  ..."  (da  inserire  dopo  le  parole  "...  presso  le
farmacie..."). Del resto, se si fosse in presenza di' un  refuso,  lo
stesso, vista la rilevanza della questione, sarebbe stato prontamente
emendato mediante uno dei tanti decreti correttivi c.d.  omnibus  che
ormai seguono a stretto giro la legge di bilancio annuale. 
    Si deve dunque ritenere che il legislatore statale  abbia  voluto
riservare  alle  sole  farmacie  la  possibilita'   di   erogare   le
prestazioni in parola. 
    6.2. Da cio' consegue l'infondatezza, anche  ai  sensi  dell'art.
21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, dei motivi di ricorso  tesi
ad evidenziare la violazione dei diritti partecipativi  dei  soggetti
privati  destinatari  degli  effetti  lesivi  del  provvedimento   di
autotutela e l'assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del
ius poenitendi  previsti  dall'art.  21-nonies  della  stessa  L.  n.
241/1990. 
    Quanto al primo aspetto, la partecipazione degli  interessati  al
procedimento, stante la chiarezza della norma  statale,  non  avrebbe
potuto determinare alcun diverso esito finale, mentre,  con  riguardo
ai presupposti di cui all'art. 21-nonies,  gli  stessi  sussistevano,
anche in ragione  del  brevissimo  periodo  di  vigenza  dell'accordo
(neanche trenta giorni, a fronte dei dodici mesi attualmente previsti
dall'art. 21-nonies), il quale, seppure di per se' non esclude che si
sia  formato  in  capo  ai  titolari  di  parafarmacie  un  legittimo
affidamento, certamente incide  sul  consolidamento  della  posizione
giuridica  dei  ricorrenti.  Quanto   all'interesse   pubblico   alla
rimozione del provvedimento, e' ovvio che, trattandosi  in  thesi  di
prestazioni comunque  finalizzate  alla  tutela  della  salute,  esse
debbono essere rese nelle  forme  previste  dalle  leggi  statali  di
principio, da cui le  Regioni  non  possono  discostarsi.  In  questo
senso, dunque, nella specie il ripristino della legalita' formale  e'
anche ripristino della legalita' sostanziale. 
    7. Resta pero' da verificare se,  nella  specie,  sussistesse  il
presupposto essenziale che legittimava la  Regione  ad  annullare  in
autotutela i propri precedenti provvedimenti, ossia  l'illegittimita'
della D.G.R. n. 465/2021, il che conduce il Collegio all'esame  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi  418  e
419, della L. n. 178/2020, in relazione alla quale si osserva  quanto
segue. 
    7.1. In punto di rilevanza, e' sufficiente  evidenziare  che,  in
disparte il fatto  che  l'accordo  poi  revocato  ha  avuto  comunque
vigenza per circa  un  mese,  i  ricorrenti,  come  si  e'  detto  in
precedenza,  hanno  proposto  la  domanda   risarcitoria,   ergo   e'
necessario in ogni caso stabilire se le disposizioni  intorno  a  cui
ruota  la  presente  controversia  siano  o  meno  costituzionalmente
legittime, perche' cio' ha evidenti riflessi sulla delibazione  della
domanda di condanna della Regione Marche a risarcire i  danni  che  i
ricorrenti assumono di aver subito per effetto del  provvedimento  di
autotutela. 
    A questo riguardo, e in vista  del  prosieguo  del  giudizio,  va
inoltre evidenziato che: -  laddove  le  norme  in  parola  dovessero
essere ritenute costituzionalmente legittime, nella fase che seguira'
alla riassunzione del processo il Collegio dovra'  valutare  solo  la
complessiva condotta della Regione, onde verificare  se,  al  di  la'
della conformita' del  provvedimento  di  autotutela  alla  normativa
statale,  il  modus  operandi   dell'amministrazione   sia   comunque
rilevante ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 
        - laddove, al contrario, le norme de quibus siano  dichiarate
incostituzionali, dovra' essere evocato in giudizio anche  lo  Stato,
in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto che  in
quel caso l'eventuale responsabilita' aquiliana  sarebbe  ascrivibile
anche e soprattutto al legislatore  statale,  il  quale  ha  adottato
disposizioni incostituzionali che la  Regione,  salvi  gli  eventuali
profili di autonoma responsabilita' indicati nell'alinea  precedente,
non poteva non applicare. 
    7.2. Passando invece a trattare della non manifesta  infondatezza
della questione, il Tribunale evidenzia che: 
        - le stesse  parti  resistenti  non  possono  negare  che  un
farmacista abilitato e'  idoneo  ad  eseguire  tutte  le  prestazioni
connesse all'arte farmaceutica a prescindere dal luogo in cui egli si
trovi ad operare (farmacia, parafarmacia,  laboratorio  di  una  casa
farmaceutica, etc.) ed a prescindere dal  formale  inquadramento  del
suo   rapporto   di   lavoro   (farmacista    titolare,    farmacista
collaboratore, etc.). Questo  e'  tanto  vero  che  Federfarma  e  la
Regione evidenziano in maniera puntuale e dettagliata tutti i profili
per i  quali  si  deve  ritenere  che,  nell'attuale  ordinamento  di
settore,  le   farmacie   rivestano   un   ruolo   diverso   e   piu'
"istituzionale"  rispetto  alle  parafarmacie,  avendo  le   farmacie
assunto nel corso degli anni il ruolo di una sorta di  Terzo  Settore
del Servizio Sanitario Nazionale (per il dettaglio di  tali  funzioni
si vedano le  pagine  7-15  della  memoria  difensiva  depositata  da
Federfarma in data 26 luglio  2021).  Questo  ruolo  si  e'  vieppiu'
rafforzato, come e' noto, durante il periodo pandemico e  soprattutto
a partire dall'autunno del 2020 (c.d. seconda ondata), per toccare il
culmine proprio in questi ultimi mesi (le farmacie sono diventate, ad
esempio, sedi vaccinali). Ma tutto cio', come si e' detto,  prescinde
dalla qualificazione professionale  dei  soggetti  che,  tanto  nelle
farmacie quanto nelle parafarmacie, debbono essere  sempre  presenti,
ossia i farmacisti abilitati; 
        -  si  potrebbe  pero'  obiettare  che  la   struttura   piu'
"istituzionale"  delle  farmacie  fornisca   maggiori   garanzie   in
relazione all'erogazione di quelle che sono qualificabili come vere e
proprie prestazioni sanitarie (il  che  la  Corte  Costituzionale  ha
avuto modo di affermare ad esempio nella sentenza n. 66 del 2017); 
        - questo argomento, che  di  per  se'  potrebbe  giustificare
l'omessa inclusione delle parafarmacie  nel  novero  delle  strutture
abilitate ad effettuare i  tamponi  oggetto  del  presente  giudizio,
presuppone  pero'  che  vi  sia  una  differenza  oggettiva  fra   la
prestazione  erogata  nella   farmacia   e   quella   erogata   nella
parafarmacia, altrimenti si sarebbe di fronte ad  una  ingiustificata
compressione della liberta' di iniziativa economica  di  un  soggetto
giuridico  che  il  legislatore  del  D.L.  n.  223/2006  ha   voluto
riconoscere ed affiancare a  quello  che  tradizionalmente  aveva  il
monopolio del mercato di riferimento.  E  infatti  nella  piu'  volte
citata sentenza  del  5  dicembre  2013,  la  CGUE  ha  "salvato"  la
normativa italiana proprio in ragione  del  diverso  ruolo  che  alle
farmacie e' attribuito dalla legislazione di settore; 
        - ma nella specie tale differenza fra le prestazioni  non  vi
e'.  E'  sufficiente  infatti  esaminare  l'accordo  stipulato  dalla
Regione con i farmacisti (D.G.R. n. 145/2021) e quello stipulato  con
i parafarmacisti (D.G.R. n. 465/2021) per avvedersi del fatto che, in
entrambi i casi,  il  tampone  viene  eseguito  "...in  modalita'  di
autosomministrazione   da   parte   dell'assistito   ...   sotto   la
sorveglianza del farmacista..." e che "Il  farmacista,  nel  rispetto
delle norme di contenimento della diffusione del virus,  verificherei
la corretta esecuzione dei passaggi ..." di modo che il test fornisca
un risultato attendibile (si vedano l'art. 5 dello schema di  accordo
con le farmacie - doc. allegato n. 2 al deposito della Regione del 26
luglio 2021 - e l'art. 5 dell'accordo stipulato con le parafarmacie -
doc. allegato n. 3 al predetto deposito della difesa regionale). 
    7.3.  Ma  se  cosi'  e',  ne  discende  che  l'esclusione   della
parafarmacie dal novero delle strutture  abilitate  ad  effettuare  i
tamponi in argomento non trova alcuna plausibile giustificazione. 
    Viene dunque in rilievo la violazione dell'art. 3 e dell'art.  41
Cost., in quanto le norme in commento, senza un giustificato  motivo,
limitano la liberta' di iniziativa economica di determinati  soggetti
giuridici  rispetto  alla  medesima  attivita'  che  altri   soggetti
giuridici operanti nello stesso mercato di  riferimento  sono  invece
abilitati a svolgere (attivita', peraltro, che richiede una  identica
qualificazione professionale).  Sono  pertanto  inconferenti  le  pur
pregevoli argomentazioni che le parti  resistenti  hanno  esposto  al
fine di giustificare la scelta operata dalla legge di bilancio per il
2021,  perche',  come  si  e'  detto,  esse  riguardano  attivita'  e
prestazioni che in tanto possono essere riservate alle sole  farmacie
in quanto giustificate dal ruolo "istituzionale" delle stesse e dalla
differenza tecnica fra tali prestazioni e quelle  che,  invece,  sono
erogabili anche dalle parafarmacie. 
    Non e' invece  comprovato  che  le  farmacie  garantirebbero  una
maggiore riservatezza, perche' la L.  n.  178/2020  tiene  conto  del
fatto  che  esistono  numerose   farmacie,   soprattutto   rurali   o
"storiche", che non dispongono  di  spazi  adeguati,  le  quali  sono
pertanto autorizzate ad avvalersi anche di spazi esterni adiacenti  o
di strutture allestite ad hoc. Nemmeno sotto questo profilo,  dunque,
e'   apprezzabile   una   sostanziale   differenza   rispetto    alle
parafarmacie, le quali pure sono tenute ad attrezzarsi  in  modo  che
l'effettuazione  dei  test  avvenga   nel   rispetto   delle   misure
igienico-sanitarie minime, nonche' della riservatezza  degli  utenti.
Va da se' che gli esercizi che non fossero in grado di attrezzarsi in
tal modo sarebbero stati esclusi dalla possibilita' di  effettuare  i
tamponi, e questo discorso vale  sia  per  le  farmacie  che  per  le
parafarmacie. 
    Di nessun  rilievo  sono  invece  le  problematiche  relative  ai
collegamenti con la banca dati regionale ed al trattamento  dei  dati
sensibili, visto che: 
        - per quanto  concerne  il  primo  profilo,  il  collegamento
presuppone solo la disponibilita' di un personal computer  e  di  una
connessione internet (attrezzature di cui le parafarmacie  sono  gia'
dotate); 
        - per cio' che attiene al secondo profilo, e' certamente vero
che le farmacie fanno parte del S.S.N. e dunque sono gia' autorizzate
a trattare i dati sensibili, ma analoga abilitazione  viene  concessa
alle parafarmacie nel momento in cui esse agiscono  per  conto  della
Regione  in  forza  dell'accordo  per  cui  e'  causa.  Tutto   cio',
ovviamente, senza considerare che il farmacista e' gia'  di  per  se'
soggetto alle regole deontologiche professionali, fra le quali vi  e'
il divieto di diffondere, al  di  fuori  dei  casi  consentiti  dalla
legge, i dati dei propri pazienti o assistiti senza il loro consenso. 
    Inoltre, come evidenziano i ricorrenti, la limitazione in  parola
si' pone  anche  in  conflitto  logico  con  la  ratio  sottesa  alla
normativa emergenziale, ossia quella di incrementare  il  numero  dei
tamponi. Al riguardo va infatti osservato che, rispetto  all'esigenza
in parola, non vengono in rilievo i profili  valorizzati  dalla  CGUE
nella sentenza Venturini e altri, perche' la decisione dei  cittadini
di eseguire i  tamponi  in  questione  non  discende  necessariamente
dall'insorgenza di sintomi della malattia, ma anche dal principio  di
precauzione (e' noto, ad esempio, che nell'estate 2021 molti italiani
si  sono  sottoposti  al  tampone  prima  di   intraprendere   viaggi
all'estero o di partecipare a cerimonie religiose, a feste,  etc.,  e
questo anche in assenza di sintomi e anche nei casi in cui  cio'  non
fosse imposto da alcuna norma  o  provvedimento  amministrativo).  Ne
consegue che, in quest'ottica, la presenza  (soprattutto  all'interno
dei centri commerciali)  di  una  parafarmacia  in  cui  fosse  stato
possibile effettuare il test avrebbe aumentato lo screening di massa,
senza peraltro incidere  sul  tradizionale  bacino  di  utenza  delle
farmacie. 
    7.4. Da ultimo va ribadito che in questa  sede  si  discute  solo
della scelta operata dalla legge di bilancio n. 178/2020, per cui non
vengono in rilievo le misure successive  diffusamente  richiamate  da
Federfarma nelle memorie conclusionali del 12 e del 24 novembre 2021,
le  quali,  semmai,  confermano  quanto  detto  in  precedenza  circa
l'interpretazione letterale dei commi 418 e  419.  Ma  il  fatto  che
tutta la  legislazione  emergenziale  successiva  abbia  riconfermato
ruolo eminente delle farmacie nella gestione della  crisi  sanitaria,
da un lato non significa che tale scelta sia insuscettibile di essere
contestata da chi vi abbia  interesse,  dall'altro  lato  non  incide
nella presente controversia (la quale, come si e' cercato di spiegare
supra, presenta un profilo specifico e non "di sistema"). 
    8. Per tutto quanto precede, il Tribunale: 
        - solleva la questione di  legittimita'  costituzionale,  per
contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418  e  419,
della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui riservata  alle
sole farmacie - e non anche alle parafarmacie -  l'effettuazione  dei
test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2; 
        - di conseguenza, dispone  la  sospensione  del  giudizio  in
attesa della decisione della Corte Costituzionale; 
        - riserva al definitivo ogni altra pronuncia  di  rito  e  di
merito, nonche' sulle spese del giudizio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  le  Marche  (Sezione
Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto: 
        -  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi  418  e
419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, per contrasto con gli artt. 3
e 41 Cost.; 
        - dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte   Costituzionale,
secondo le modalita' del Processo Costituzionale Telematico, se  gia'
operative  (circolare  del  Segretario   Generale   della   Giustizia
Amministrativa prot. n. 40737 del 6 dicembre 2021); 
        - rinvia al definitivo ogni altra  pronuncia  di  rito  e  di
merito, nonche' sulle spese del giudizio; 
        - ordina che, a  cura  della  Segreteria  del  Tribunale,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Ancona nella camera di consiglio  del  giorno  15
dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 
        Gianluca Morri, Presidente FF; 
        Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore; 
        Giovanni Ruiu, Consigliere. 
 
                        Il Presidente: Morri 
 
 
                                               L'estensore: Capitanio