N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2021
Ordinanza del 15 dicembre 2021 del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di F. L.. Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive - Esclusione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 423-bis cod. pen. (incendio boschivo) - Mancata specificazione del riferimento al solo primo comma dell'art. 423-bis cod. pen, ovvero all'ipotesi dolosa. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.(GU n.6 del 9-2-2022 )
TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio GIP
Il giudice dott.ssa Ceccardi vista l'eccezione di legittimita'
costituzionale dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura
penale, proposta dal pubblico ministero all'odierna udienza, nella
parte in cui la norma non esclude dal catalogo dei reati per i quali
non e' possibile sospendere l'ordine di carcerazione il reato di cui
all'art. 423-bis, comma 2, codice penale, ovvero l'ipotesi colposa di
incendio boschivo.
Osserva
Nei confronti di F. L. e' stata emessa dal giudice per le
indagini preliminari di Savona sentenza di applicazione pena, in
data, per il reato di cui all'art. 423-bis, comma 2, del codice
penale, sentenza divenuta irrevocabile il...
Il p.m., che a rigore dovrebbe ordinare la carcerazione del
condannato, chiede tuttavia a questo giudice di ordinare la
sospensione della carcerazione ritenendo irragionevole
l'impossibilita' di sospensione dell'ordine di carcerazione, oltre
che nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 423-bis, del codice
penale, anche per l'ipotesi di cui al comma 2 stesso articolo.
Rilevanza della questione.
Sulla base del tenore letterale dell'art. 656, comma 9, del
codice di procedura penale dovrebbe essere esclusa anche per
l'ipotesi meramente colposa del reato di cui all'art. 423-bis codice
penale la possibilita' di ordinare la sospensione dell'ordine di
carcerazione
La questione si presenta di sicura rilevanza rispetto all'esito
dell'odierno procedimento, poiche' la previsione normativa censurata
e' concretamente applicabile nel giudizio a quo; e' infatti lo stesso
pubblico ministero che ha emesso l'ordine di carcerazione a ritenerlo
non conforme al dettato costituzionale e a chiederne la sospensione
al giudice dell'esecuzione.
Non manifesta infondatezza.
Pare del tutto irragionevole la disparita' di trattamento che
viene a crearsi fra il delitto di incendio boschivo colposo e altri
reati colposi parimenti e piu' gravi, quali per esempio l'omicidio
stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa medica o
l'incendio ferroviario: la questione appare pertanto non
manifestamente infondata tanto in relazione all'art. 27, comma 3,
della Costituzione che in relazione all'art. 3 della Costituzione
data la disparita' di trattamento tra situazioni analoghe, come si
evidenziera' di seguito.
Nella norma di cui all'art. 656, comma 9, del codice di procedura
penale sono elencate tutte le fattispecie in relazione alle quali il
pubblico ministero deve emettere ordine di carcerazione non potendo
essere disposta la sospensione dell'esecuzione; le ipotesi indicate
alla lettera a) sono dovute ad una scelta a monte del legislatore che
ricollega la maggiore pericolosita' cui consegue il divieto della
misura alternativa al tipo di reato commesso (ex plurimis, Cassazione
Sez. 1. sentenza n. 16708 del 18 marzo 2008 Rv. 24124).
L'elenco dei reati per i quali non puo' essere disposta la
sospensione include il reato punito dall'art. 423-bis senza
distinzione tra ipotesi dolosa e colposa.
Per tale reato la sospensione dell'esecuzione prevista dal comma
5 dell'art. 656 non puo' essere disposta, rientrando nel novero delle
fattispecie che l'ordinamento considera espressive di una maggior
capacita' a delinquere come tali non meritevoli dei benefici previsti
dalla legge n. 663 del 1986 e successive modifiche.
Cio' premesso, all'udienza odierna il pubblico ministero ha
chiesto a questo giudice di sospendere l'ordine di esecuzione ai
sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale offrendo una
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 656, comma 9, lettera
a) del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2,
lettera M) del decreto-legge n. 92, convertito in legge 24 luglio
2008, n. 125, sollevando incidentalmente la questione di legittimita'
costituzionale.
Invero la norma, cosi' come formulata, viola l'art. 3 della
Costituzione ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza,
uguaglianza e proporzionalita'.
Pare infatti un risultato irragionevole quello che consegue alla
previsione di una modalita' esecutiva piu' gravosa per il condannato
per il reato di incendio boschivo colposo rispetto a condotte colpose
ben piu' gravi come ad esempio l'omicidio stradale, che consente a
chi l'ha commessa di poter beneficiare in fase esecutiva del decreto
di sospensione dell'esecuzione.
Viene ingiustificatamente considerato pericoloso e dunque
meritevole della carcerazione chi ha commesso un reato di modesta
gravita' e ha riportato condanna ad una pena detentiva breve, a
differenza del soggetto il quale si sia reso responsabile di un reato
piu' grave e percio' sia stato condannato ad una pena detentiva
elevata tenuto conto che il limite di tre anni previsto dall'art.
656, comma 5, del codice di procedura penale ai fini della
sospensione dell'esecuzione trova applicazione anche con riguardo
alle pene residue.
La norma dunque ha introdotto una aprioristica presunzione di
pericolosita' che travalica il limite costituzionale della
ragionevolezza delle scelte legislative (sul punto si richiamano le
sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008 e n. 206 del
2006).
E' pacifica la discrezionalita' in capo al legislatore nella
scelta relativa alle modalita' di esecuzione della pena in relazione
a diversi titoli di reato purche' la predetta discrezionalita' non
trasmodi nell' arbitrio, come affermato dalla Corte costituzionale
quando reputa «ammissibile l'esistenza di regimi sanzionatori
differenziati frutto di scelte discrezionali del legislatore a
condizione che queste ultime non trasmodino nella manifesta
irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenze nn. 394 del 2006,
144/2005, 364/2004 e 287/2001).
Peraltro come osservato dal pubblico ministero la norma viola
altresi' l'art. 27, comma 3, della costituzione che impone che la
pena tenda alla rieducazione del condannato, si vedano le sentenze
della Corte costituzionale n. 12 del 1966; n. 21 del 1971; n. 167 del
1973: n. i 143 e n. 264 del 1974; n. 119 del 1975; n. 25 del 1979; n.
104 del 1982; n. 137 del 1983; n. 237 del 1984; n. 23, n. 102 e n.
169 del 1985; n. 1023 del 1988); e' evidente che tale finalita'
rieducativa rimarrebbe completamente frustrata con un sistema
automatico di carcerazione immediata senza possibilita' di
valutazione individualizzata da parte del tribunale di sorveglianza.
Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto conduce
pertanto a ritenere sussistente nel nostro ordinamento
processualpenalistico un principio, fondato sull'art. 27 della
Costituzione comma 3, secondo cui va assicurata la possibilita' della
sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi onde garantire
la finalita' rieducativa della pena, evitando l'impatto con il
circuito carcerario e favorendo la riabilitazione del condannato
ammettendolo ad espiare la pena in regime alternativo alla
detenzione.
Se cio' e' vero non puo' non evidenziarsi come in relazione
all'ipotesi colposa di incendio boschivo il legislatore abbia
sabotato la finalita' rieducativa della pena a fronte di una condotta
non particolarmente grave.
La questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto
in relazione all'art. 27 della Costituzione che in relazione all'art.
3 della Costituzione data la disparita' di trattamento tra situazioni
analoghe.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo
1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera A) del
codice di procedura penale come modificata dall'art. 2, lettera M del
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio
2008 n. 125 nella parte in cui prevede «423-bis del codice penale»
senza specificazione del riferimento al solo primo comma ovvero
all'ipotesi dolosa, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione;
Sospende il giudizio in corso e,
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,
Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della
cancelleria all'imputato F. L. al suo difensore, al Procuratore delle
Repubblica presso il Tribunale di Savona i, nonche', al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
Savona, 14 dicembre 2021
Il Giudice: Ceccardi