N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2021

Ordinanza  del  15  dicembre  2021  del   Tribunale di   Savona   nel
procedimento penale a carico di F. L.. 
 
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive
  - Esclusione nei confronti dei condannati  per  i  delitti  di  cui
  all'art.  423-bis  cod.  pen.   (incendio   boschivo)   -   Mancata
  specificazione  del  riferimento  al  solo  primo  comma  dell'art.
  423-bis cod. pen, ovvero all'ipotesi dolosa. 
- Codice di procedura penale, art. 656, comma  9,  lettera  a),  come
  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del  decreto-legge  23
  maggio  2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza
  pubblica), convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  luglio
  2008, n. 125. 
(GU n.6 del 9-2-2022 )
 
                         TRIBUNALE DI SAVONA 
                             Ufficio GIP 
 
    Il giudice dott.ssa Ceccardi vista  l'eccezione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  656,  comma  9,  del  codice  di  procedura
penale, proposta dal pubblico ministero  all'odierna  udienza,  nella
parte in cui la norma non esclude dal catalogo dei reati per i  quali
non e' possibile sospendere l'ordine di carcerazione il reato di  cui
all'art. 423-bis, comma 2, codice penale, ovvero l'ipotesi colposa di
incendio boschivo. 
 
                               Osserva 
 
    Nei confronti di  F. L.  e'  stata  emessa  dal  giudice  per  le
indagini preliminari di Savona  sentenza  di  applicazione  pena,  in
data, per il reato di cui  all'art.  423-bis,  comma  2,  del  codice
penale, sentenza divenuta irrevocabile il... 
    Il p.m., che a  rigore  dovrebbe  ordinare  la  carcerazione  del
condannato,  chiede  tuttavia  a  questo  giudice  di   ordinare   la
sospensione    della     carcerazione     ritenendo     irragionevole
l'impossibilita' di sospensione dell'ordine  di  carcerazione,  oltre
che nell'ipotesi di cui al comma 1,  dell'art.  423-bis,  del  codice
penale, anche per l'ipotesi di cui al comma 2 stesso articolo. 
Rilevanza della questione. 
    Sulla base del tenore  letterale  dell'art.  656,  comma  9,  del
codice  di  procedura  penale  dovrebbe  essere  esclusa  anche   per
l'ipotesi meramente colposa del reato di cui all'art. 423-bis  codice
penale la possibilita' di  ordinare  la  sospensione  dell'ordine  di
carcerazione 
    La questione si presenta di sicura rilevanza  rispetto  all'esito
dell'odierno procedimento, poiche' la previsione normativa  censurata
e' concretamente applicabile nel giudizio a quo; e' infatti lo stesso
pubblico ministero che ha emesso l'ordine di carcerazione a ritenerlo
non conforme al dettato costituzionale e a chiederne  la  sospensione
al giudice dell'esecuzione. 
Non manifesta infondatezza. 
    Pare del tutto irragionevole la  disparita'  di  trattamento  che
viene a crearsi fra il delitto di incendio boschivo colposo  e  altri
reati colposi parimenti e piu' gravi, quali  per  esempio  l'omicidio
stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa  medica  o
l'incendio   ferroviario:   la   questione   appare   pertanto    non
manifestamente infondata tanto in relazione  all'art.  27,  comma  3,
della Costituzione che in relazione  all'art.  3  della  Costituzione
data la disparita' di trattamento tra situazioni  analoghe,  come  si
evidenziera' di seguito. 
    Nella norma di cui all'art. 656, comma 9, del codice di procedura
penale sono elencate tutte le fattispecie in relazione alle quali  il
pubblico ministero deve emettere ordine di carcerazione  non  potendo
essere disposta la sospensione dell'esecuzione; le  ipotesi  indicate
alla lettera a) sono dovute ad una scelta a monte del legislatore che
ricollega la maggiore pericolosita' cui  consegue  il  divieto  della
misura alternativa al tipo di reato commesso (ex plurimis, Cassazione
Sez. 1. sentenza n. 16708 del 18 marzo 2008 Rv. 24124). 
    L'elenco dei reati per  i  quali  non  puo'  essere  disposta  la
sospensione  include  il  reato  punito   dall'art.   423-bis   senza
distinzione tra ipotesi dolosa e colposa. 
    Per tale reato la sospensione dell'esecuzione prevista dal  comma
5 dell'art. 656 non puo' essere disposta, rientrando nel novero delle
fattispecie che l'ordinamento considera  espressive  di  una  maggior
capacita' a delinquere come tali non meritevoli dei benefici previsti
dalla legge n. 663 del 1986 e successive modifiche. 
    Cio' premesso,  all'udienza  odierna  il  pubblico  ministero  ha
chiesto a questo giudice di  sospendere  l'ordine  di  esecuzione  ai
sensi dell'art. 656 del  codice  di  procedura  penale  offrendo  una
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 656, comma 9,  lettera
a) del codice di  procedura  penale,  come  modificato  dall'art.  2,
lettera M) del decreto-legge n. 92, convertito  in  legge  24  luglio
2008, n. 125, sollevando incidentalmente la questione di legittimita'
costituzionale. 
    Invero la norma, cosi'  come  formulata,  viola  l'art.  3  della
Costituzione ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza,
uguaglianza e proporzionalita'. 
    Pare infatti un risultato irragionevole quello che consegue  alla
previsione di una modalita' esecutiva piu' gravosa per il  condannato
per il reato di incendio boschivo colposo rispetto a condotte colpose
ben piu' gravi come ad esempio l'omicidio stradale,  che  consente  a
chi l'ha commessa di poter beneficiare in fase esecutiva del  decreto
di sospensione dell'esecuzione. 
    Viene  ingiustificatamente  considerato   pericoloso   e   dunque
meritevole della carcerazione chi ha commesso  un  reato  di  modesta
gravita' e ha riportato condanna  ad  una  pena  detentiva  breve,  a
differenza del soggetto il quale si sia reso responsabile di un reato
piu' grave e percio' sia  stato  condannato  ad  una  pena  detentiva
elevata tenuto conto che il limite di  tre  anni  previsto  dall'art.
656,  comma  5,  del  codice  di  procedura  penale  ai  fini   della
sospensione dell'esecuzione trova  applicazione  anche  con  riguardo
alle pene residue. 
    La norma dunque ha introdotto  una  aprioristica  presunzione  di
pericolosita'  che   travalica   il   limite   costituzionale   della
ragionevolezza delle scelte legislative (sul punto si  richiamano  le
sentenze della Corte costituzionale n. 148 del  2008  e  n.  206  del
2006). 
    E' pacifica la discrezionalita'  in  capo  al  legislatore  nella
scelta relativa alle modalita' di esecuzione della pena in  relazione
a diversi titoli di reato purche' la  predetta  discrezionalita'  non
trasmodi nell' arbitrio, come affermato  dalla  Corte  costituzionale
quando  reputa  «ammissibile  l'esistenza  di   regimi   sanzionatori
differenziati  frutto  di  scelte  discrezionali  del  legislatore  a
condizione  che  queste  ultime  non   trasmodino   nella   manifesta
irragionevolezza  o  nell'arbitrio»  (sentenze  nn.  394  del   2006,
144/2005, 364/2004 e 287/2001). 
    Peraltro come osservato dal pubblico  ministero  la  norma  viola
altresi' l'art. 27, comma 3, della costituzione  che  impone  che  la
pena tenda alla rieducazione del condannato, si  vedano  le  sentenze
della Corte costituzionale n. 12 del 1966; n. 21 del 1971; n. 167 del
1973: n. i 143 e n. 264 del 1974; n. 119 del 1975; n. 25 del 1979; n.
104 del 1982; n. 137 del 1983; n. 237 del 1984; n. 23, n.  102  e  n.
169 del 1985; n. 1023 del  1988);  e'  evidente  che  tale  finalita'
rieducativa  rimarrebbe  completamente  frustrata  con   un   sistema
automatico  di   carcerazione   immediata   senza   possibilita'   di
valutazione individualizzata da parte del tribunale di sorveglianza. 
    Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto conduce
pertanto   a   ritenere   sussistente    nel    nostro    ordinamento
processualpenalistico  un  principio,  fondato  sull'art.  27   della
Costituzione comma 3, secondo cui va assicurata la possibilita' della
sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi onde garantire
la finalita'  rieducativa  della  pena,  evitando  l'impatto  con  il
circuito carcerario e  favorendo  la  riabilitazione  del  condannato
ammettendolo  ad  espiare  la  pena  in   regime   alternativo   alla
detenzione. 
    Se cio' e' vero non  puo'  non  evidenziarsi  come  in  relazione
all'ipotesi  colposa  di  incendio  boschivo  il  legislatore   abbia
sabotato la finalita' rieducativa della pena a fronte di una condotta
non particolarmente grave. 
    La questione appare pertanto non manifestamente  infondata  tanto
in relazione all'art. 27 della Costituzione che in relazione all'art.
3 della Costituzione data la disparita' di trattamento tra situazioni
analoghe. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9,  lettera  A)  del
codice di procedura penale come modificata dall'art. 2, lettera M del
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito  in  legge  24  luglio
2008 n. 125 nella parte in cui prevede «423-bis  del  codice  penale»
senza specificazione del  riferimento  al  solo  primo  comma  ovvero
all'ipotesi dolosa, per contrasto con  gli  articoli  3  e  27  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso e, 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  a  cura  della
cancelleria all'imputato F. L. al suo difensore, al Procuratore delle
Repubblica presso il Tribunale di Savona i,  nonche',  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati. 
        Savona, 14 dicembre 2021 
 
                        Il Giudice: Ceccardi