AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bendamustina Hikma» (22A00862) 
(GU n.34 del 10-2-2022)

 
          Estratto determina n. 57/2022 del 27 gennaio 2022 
 
    Medicinale: BENDAMUSTINA HIKMA. 
    Titolare A.I.C. Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. 
    Confezioni: 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 046705036 (in base 10); 
      «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 046705048 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Composizione: 
      principio attivo: bendamustina cloridrato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Il medicinale «Bendamustina Hikma» (bendamustina  cloridrato)  e'
classificato come segue ai fini della rimborsabilita': 
      confezioni: 
        «2,5  mg/ml  polvere  per  concentrato  per   soluzione   per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg; 
        A.I.C.: n. 046705036 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': H; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 46,41; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 76,60; 
        «2,5  mg/ml  polvere  per  concentrato  per   soluzione   per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg; 
        A.I.C. n. 046705048 (in base 10); 
        classe di rimborsabilita': H; 
        prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 185,64; 
        prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 360,38 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Bendamustina   Hikma»   (bendamustina   cloridrato)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bendamustina  Hikma»  (bendamustina  cloridrato)  e'  la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.