AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz» (22A00902) 
(GU n.35 del 11-2-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 97/2022 del 2 febbraio 2022 
 
    Codice pratica: C1B/2012/175bis. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
ATORVASTATINA SANDOZ  anche  nella  forma  e  confezioni  di  seguito
indicate. 
    Confezioni: 
      «10 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400323 (base 10) 16JXG3 (base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400335 (base 10) 16JXGH (base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400347 (base 10) 16JXGV (base 32); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400350 (base 10) 16JXGY (base 32); 
      «40 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400362 (base 10) 16JXHB (base 32); 
      «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 040400374 (base 10) 16JXHQ (base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: atorvastatina. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  non
negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica)  per  le  confezioni  da  50  compresse  e  RNR
(medicinali soggetti a prescrizione medica  da  rinnovare  volta  per
volta) per le confezioni da 250 compresse. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.