MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2022 

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e
con particolare connotazione di gravita', in  presenza  delle  quali,
fino al 28 febbraio 2022, la prestazione  lavorativa  e'  normalmente
svolta in modalita' agile. (22A01023) 
(GU n.35 del 11-2-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente  «Legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  12  marzo  2021,
concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei  vaccini
per la prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2  costituito  dal
documento  recante  "Elementi   di   preparazione   della   strategia
vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021  nonche'  dal  documento
recante  "Raccomandazioni  ad  interim  sui   gruppi   target   della
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 72 del 24 marzo 2021; 
  Visto l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, concernente «Misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce  che
i  lavoratori  dipendenti  pubblici  e   privati   in   possesso   di
certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  svolgono
di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,   anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, o  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale anche da remoto; 
  Vista, la circolare  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021; 
  Vista, la circolare  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021; 
  Visto, l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.
221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto  di  cui  al
medesimo art. 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio  2022,
le  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  26,  comma  2-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il comma 2 del citato art. 17, del decreto-legge 24  dicembre
2021, n. 221, che stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e  per  la  pubblica  amministrazione,  sono  individuate  le
patologie croniche con scarso  compenso  clinico  e  con  particolare
connotazione di  gravita',  in  presenza  delle  quali,  fino  al  28
febbraio 2022,  la  prestazione  lavorativa  e'  normalmente  svolta,
secondo  la  disciplina  definita  nei  contratti   collettivi,   ove
presente, in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento,
come definite  dai  contratti  vigenti,  e  specifiche  attivita'  di
formazione professionale sono svolte da remoto; 
  Ritenuto necessario garantire la tutela della  salute  di  tutti  i
lavoratori  anche  in  relazione   all'andamento   della   situazione
epidemiologica; 
  Ritenuto necessario individuare le patologie  croniche  con  scarso
compenso clinico e  con  particolare  connotazione  di  gravita',  in
presenza delle quali,  fino  al  28  febbraio  2022,  la  prestazione
lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita  nei
contratti  collettivi,  ove  presente,  in  modalita'  agile,   anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai  contratti
vigenti, e specifiche  attivita'  di  formazione  professionale  sono
svolte da remoto; 
  Tenuto conto della attuale disponibilita' di vaccini anti COVID-19; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' reso in data
2 febbraio 2022; 
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
n. 9048 del 3 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art.  17,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il  presente
provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni: 
    a) indipendentemente dallo stato vaccinale: 
      a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta
immunitaria: 
        trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; 
        trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni
dal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  del
trapianto contro l'ospite cronica); 
        attesa di trapianto d'organo; 
        terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico
Antigenico (cellule CAR-T); 
        patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con
farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi
dalla sospensione delle cure; 
        immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge,
sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); 
        immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:
terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo,
farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto
sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); 
        dialisi e insufficienza renale cronica grave; 
        pregressa splenectomia; 
        sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei
linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; 
      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu'  delle   seguenti
condizioni patologiche: 
        cardiopatia ischemica; 
        fibrillazione atriale; 
        scompenso cardiaco; 
        ictus; 
        diabete mellito; 
        bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
        epatite cronica; 
        obesita'; 
    b) la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  per
motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: 
      eta' >60 anni; 
      condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della
Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  l'esistenza  delle  patologie  e
condizioni di cui al precedente comma e' certificata  dal  medico  di
medicina generale del lavoratore. 
  Il presente provvedimento e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 260