AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Congescor» (22A00914) 
(GU n.36 del 12-2-2022)

 
          Estratto determina n. 62/2022 del 26 gennaio 2022 
 
    Medicinale:  CONCOR  COR  1,25  1,25  mg  tabletki  powlekane  56
tabletek powlekanych (2X28) in  blister  PVC/AL  dalla  Polonia,  con
numero di autorizzazione 8589 intestato alla societa' Merck Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B 02-305  Warsaw,  Polonia  e  prodotto  da  P&G
Health Austria GmbH &_Co. OG Hösslgasse 20 9800 Spittal/Drau, Austria
e Merck S.L. Poligono  Merck  08100  Mollet  del  Valles  (Barcelona)
Spagna  e  Merck  Healthcare  KGaA  Frankfurter  Strasse  250   64293
Darmstadt, Germania,  con  le  specificazioni  di  seguito  indicate,
valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore  della  presente
determina. 
    Importatore: BB Farma S.r.l.  -  viale  Europa  n.  160  -  21017
Samarate (VA). 
    Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con  film»  28
compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030  (base  10)  18Q30Q
(base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Composizione: 
      principio attivo: bisoprololo fumarato; 
      eccipienti:  silice  colloidale  anidra,   magnesio   stearato,
crospovidone,  amido  di  mais  pregelatinizzato,  amido   di   mais,
cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro); 
      film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400,  titanio
diossido (E171), ipromellosa. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. -  via  Amendola  n.  1  -
20049 Caleppio di Settala (MI); 
      Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E  Ivan  Geshov  blvd.
1000, Sofia (Bulgaria); 
      Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto  Fiorentino
(FI); 
      S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago  d'Adda
(LO). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «Congescor»  -  «1,25  mg  compresse  rivestite  con  film»  28
compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030  (base  10)  18Q30Q
(base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,58; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,56. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Congescor» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Congescor» 1,25 mg compresse rivestite con  film,  28  compresse  in
blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667030 (base 10) 18Q30Q (base  32),  e'
la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.