MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2022 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto  il
6 ottobre 2021. (22A01046) 
(GU n.39 del 16-2-2022)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano
gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e  per
i rischi  non  assicurabili  con  polizze  agevolate,  assistite  dal
contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e:  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto  regolamento.  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da  ultimo  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo  di  solidarieta'  nazionale:
piogge persistenti del 6  ottobre  2021  nelle  Province  di  Padova,
Citta' metropolitana di Venezia; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola
nei  sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    Padova: 
      piogge persistenti del 6 ottobre 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
Comuni di Abano  Terme,  Albignasego,  Arre,  Candiana,  Casalserugo,
Correzzola, Due Carrare, Masera', Montegrotto  Terme,  Padova,  Ponte
San Nicolo', Pontelongo. 
    Citta' metropolitana di Venezia: 
      piogge persistenti del 6 ottobre 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
Comuni di Cavarzere, Cona. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 febbraio 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli