N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2022
Ordinanza del 20 gennaio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da AMAP S.p.a. - Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo c/Presidenza della Regione siciliana e altri. Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Enti soppressi e messi in liquidazione in relazione ai quali la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione - Previsione la quale dispone che per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. - Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale), art. 4.(GU n.7 del 16-2-2022 )
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sezione prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto dall'Amap S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Prenda e Andrea Benigno, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della giustizia; contro la Presidenza della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'Economia e l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; nei confronti dell'avv. Simona Maugeri, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pietrarossi, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della giustizia; per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 della Regione siciliana del 17 gennaio 2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 145 del 24 aprile 2019, l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e' stato posto in Liquidazione coatta amministrativa; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti; Visto il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visto il decreto cautelare monocratico n. 361 del 27 marzo 2020; Vista l'ordinanza collegiale cautelare n. 532 del 24 aprile 2019, di accoglimento della domanda cautelare incidentale; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Simona Maugeri quale commissario liquidatore dell'EAS; Viste le memorie difensive, di replica e le note d'udienza; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176; Relatore la dott.ssa Anna Pignataro nella udienza di trattazione nel merito del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza cosi' come specificato nel verbale d'udienza; Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 13 febbraio 2020, l'A.M.A.P. S.p.a. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, il decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 3 del 17 gennaio 2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 24 aprile 2019, l'Ente acquedotti siciliani - gia' in liquidazione per effetto della L.R. n. 9 del 31 maggio 2004 - e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; ha impugnato anche gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, tra cui la nomina del relativo commissario liquidatore. Espone, in fatto, di essere creditore dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione dell'importo di euro 15.394.015,83 per la fornitura di acqua effettuata nel corso degli anni in favore del predetto Ente, accertato a seguito di contenzioso innanzi al giudice ordinario, conclusosi con i seguenti provvedimenti: sentenza n. 905/2009 del Tribunale civile di Palermo, sentenza n. 46/2014 della Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 2016/2009 della Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1965/2013 del Tribunale di Palermo, sentenza n. 1245/2016 della Corte di Appello di Palermo. Poiche' l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione ha omesso di effettuare i dovuti pagamenti, e l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni (organismo di vigilanza) della Regione siciliana non ha adottato alcun provvedimento conseguente, a tutela del proprio credito, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, secondo il quale «dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua», ha adito l'autorita' giudiziaria ordinaria ottenendo dal Giudice delle esecuzioni del Tribunale civile di Palermo svariate ordinanze di pagamento nei confronti della Regione siciliana, Assessorato regionale dell'economia, Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni quale terzo pignorato (ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 1939 del 27 aprile 2017; ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 2505 del 27 maggio 2017; ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 6618 del 22 aprile 2017) rimaste tuttavia ineseguite. L'AMAP, con il presente ricorso, lamenta che la Regione siciliana (terzo pignorato) avrebbe eluso l'adempimento dell'obbligazione: 1. sia mediante la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, il cm art. 4, comma 1, stabilisce che «in armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi emessi in liquidazione la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa...»; 2. sia mediante la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, il cui art. 33 prevede che «dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15...» (il menzionato comma 2 dell'art. 23 recita: «dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua»). Rappresenta di avere notificato, in data 3 gennaio 2020, all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, il precetto con cui intimava il pagamento della somma di euro 4.300.000,00 per l'anno 2020, al quale seguiva la nota prot. n. 32 del 9 gennaio 2020, con la quale il menzionato Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, Servizio «liquidazioni ATO, enti ed aziende regionali», comunicava che, con decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020, l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione era posto in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, precisando che «l'approvazione di siffatta procedura in capo all'EAS comporta, da una parte, la «liberazione» della Regione da tutte le passivita' di EAS e dall'altra l'inibitoria di tutte le procedure esecutive (ivi compreso il giudizio di ottemperanza), essendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa alternativa al fallimento e, come tale, capace di bloccare tutte le azioni esecutive al fine della redazione dello stato passivo. In particolare essa impedisce che possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in forza del principio comune che sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell'esecuzione individuale al piano dell'esecuzione totale in rispetto al principio della par condicio creditorum in relazione alla molteplicita' dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato». L'AMAP afferma, in via preliminare, la sussistenza del proprio interesse a impugnare il decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020 di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'E.A.S. e al fine di evidenziare la gravita' e immediatezza del pregiudizio subito, rappresenta: di essere creditore di oltre 15 milioni di euro nei confronti di EAS e della Regione siciliana a seguito delle ordinanze di assegnazione succitate, e su tale credito (certo) di avere avviato piani di investimento stipulando con la Banca Europea per gli investimenti (BEI) un prestito di 20 milioni di euro per la realizzazione di interventi nel settore idrico e di trattamento delle acque reflue, nella provincia di Palermo (il finanziamento coprirebbe il 45% del piano di investimenti da circa 45 milioni della societa', e il restante importo sarebbe in parte coperto dai 15 milioni dovuti dalla P.A. resistente); l'EAS ha un disavanzo di euro 250.000.000,00 ed e' in stato di decozione, come accertato dal relativo Collegio dei revisori e dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni; prima dell'intervenuto provvedimento vi era la certezza dell'esigibilita' del proprio credito, avendo ottenuto le menzionate ordinanze di assegnazione nei confronti della Regione (debitor debitoris), ente solvibile. L'AMAP deduce, pertanto, l'illegittimita' degli atti impugnati per il motivo di «Illegittimita' derivata del decreto Presidenziale impugnato in ragione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della L.r. 8/2017 cui da' attuazione, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione»: il decreto impugnato da' attuazione al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017, secondo cui «...per gli enti soppressi emessi in liquidazione la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa...». La suddetta norma, nella parte in cui recita «per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», violerebbe l'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «giustizia amministrativa», atteso che la disciplina della liquidazione coatta amministrativa, rientra sia nella materia «ordinamento civile», sia in quella delle «norme processuali» di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non della Regione siciliana. In forza dell'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, infatti, l'assoggettamento di enti e imprese alla procedura di liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposto solo con legge statale. Sulla rilevanza della prospettata questione di illegittimita' costituzionale precisa che la tutela del diritto di credito e' condizionata dalla rimozione del decreto impugnato che e' di diretta derivazione delle disposizioni dell'art. 4 della L.r. 8/2017 che fonda il potere amministrativo esercitato dal Presidente della Regione siciliana di talche' la controversia non puo' essere decisa senza applicare la norma oggetto di dubbio di costituzionalita'. In ordine al requisito della «non manifesta infondatezza» della questione di legittimita' costituzionale, spiega che una previsione di legge regionale analoga a quella contemplata dalla norma denunciata era stata gia' introdotta dalla Regione Puglia e dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25/2007, giusta riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), Costituzione. Le Amministrazioni regionali si sono costituite in giudizio il 22 febbraio 2020, depositando ampia documentazione il 9 marzo seguente. Con memoria del 20 marzo 2020, l'AMAP ha argomentato a favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Le Amministrazioni regionali, con memoria del 23 marzo 2020, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilita' del ricorso per nullita'/inesistenza della vocatio della Presidenza delle Regione siciliana e, altresi', per carenza di attualita' dell'interesse ad agire, poiche' la cristallizzazione della situazione economica per effetto della procedura concorsuale sarebbe l'unica soluzione per porre fine alla decozione dell'Ente che, comunque, impedirebbe il soddisfacimento delle pretese dei singoli creditori, tra i quali l'AMAP. Con memoria del 25 marzo 2020 e successiva del 17 aprile 2020, l'AMAP ha replicato all'eccezioni preliminari mosse da parte resistente. Con ordinanza collegiale n. 532 del 24 aprile 2020, in via preliminare: e' stata ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa; e' stata disattesa l'eccezione formulata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sulla inammissibilita' del ricorso, per nullita'/inesistenza della vocatio della Presidenza delle Regione siciliana. E' stata poi accolta la domanda cautelare. Con memoria notificata e depositata, alla sola AMAP, il 15 giugno 2020, si e' costituita in giudizio l'avv. Simona Maugeri, quale commissario liquidatore nella dichiarata qualita' di controinteressato formale e sostanziale pretermesso, eccependo la violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. per l'omessa notifica agli altri asseriti creditori dell'E.A.S.; ha, quindi, fatto proprie le difese dell'Avvocatura erariale e chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza collegiale n. 534 del 22 giugno 2020, il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello proposto da E.A.S., riformando l'ordinanza collegiale n. 532/2020 e respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado dall'AMAP. Con memoria del 17 dicembre 2020, l'AMAP ha controdedotto avverso le eccezioni preliminari mosse l'avv. Simona Maugeri e ribadito la tesi dell'incostituzionalita' della norma regionale. Con memoria del 28 dicembre 2020, la Difesa erariale ha invece argomentato a favore della tesi della legittimita' costituzionale della norma regionale richiamando quanto spiegato nella sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 9 gennaio 2020, avuto riguardo alla ratio dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa nell'ambito della quale «la posizione dei creditori assume una connotazione doppiamente differenziata, rispetto a quella di altri creditori in sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici che giustificano la procedura amministrativa, per un verso, in qualche misura, attenuano il rilievo del singolo diritto di credito e, per altro verso, rafforzano pero', la prospettiva .finale di soddisfazione del credito» nel rispetto di un altro principio cardine in tema di procedure concorsuali, ossia la par condicio creditorum. Con note d'udienza del 20 gennaio 2021, parte ricorrente ha richiamato le difese e domande gia' spiegate e ha chiesto il passaggio in decisione della causa. All'udienza del 28 gennaio 2021, il ricorso e' stato posto in decisione. In data 9 giugno 2021, e' stata riconvocata la camera di consiglio poiche' il Giudice dell'esecuzione della Sezione VI civile presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 21 aprile 2021 ha ritenuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso nrg 293/2020, di cui e' fatto richiamo testuale nell'ordinanza medesima; segnatamente, con tale ordinanza, il Tribunale civile di Palermo, previa dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dall'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in quel giudizio, nella parte in cui dispone che «per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla sua conformita' rispetto all'l17, comma secondo, lett. 1) della Costituzione e ha, pertanto, sospeso il giudizio. Diritto Le questioni preliminari in rito Al fine dell'ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale posta, sotto il profilo della sua concretezza e non mera ipoteticita', vanno risolte le questioni preliminari introdotte in giudizio su eccezione dell'Amministrazione resistente e dell'avv. Simona Maugeri quale commissario liquidatore nella dichiarata qualita' di controinteressato formale e sostanziale. Innanzitutto, il Collegio ritiene sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione amministrativa. E' noto che l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione non si basa sulla qualita' soggettiva del soggetto che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento oggetto di sindacato e nemmeno sulla tipologia di pronunzia, di annullamento o di altro genere, richiesta al giudice, bensi' sulla natura della posizione giuridica vantata in giudizio, se di diritto soggettivo o di interesse legittimo tutelabile, quest'ultimo, dinanzi al Giudice amministrativo. Nel caso di specie, la giurisdizione appartiene al Giudice adito, atteso che nel decidere la sottoposizione dell'impresa controllata a liquidazione coatta amministrativa l'Amministrazione regionale controllante esercita un potere discrezionale, esprimendo una valutazione, al quale si contrappone una posizione di interesse legittimo in capo all'impresa ricorrente. In tal senso, si sono espresse le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11848 del 30 ottobre 1992, spiegando, riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perche' soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, che spetta alla giurisdizione amministrativa la tutela rispetto, sia al decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa, sia ai successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore, essendo l'uno e gli altri caratterizzati da contenuto autoritativo e strumentali alla cura di pubblici interessi, cosi' da fondare soltanto situazioni di interesse legittimo, e sopravvenendo soltanto al deposito in cancelleria dello stato passivo la connotazione giurisdizionale del medesimo, che consente le opposizioni e impugnazioni previste dagli artt. 98 e 100 della l. fall. In tal senso, si e' orientato anche il Consiglio di Stato chiarendo che «Nella liquidazione coatta amministrativa quale procedura concorsuale finalizzata alla disgregazione del complesso produttivo di imprese sottoposte a vigilanza governativa, per il loro particolare rilievo economico e sociale, e che si attua secondo i principi, ed in parte, le regole delle procedure concorsuali la prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, in quanto le operazioni di verifica dei crediti oltre ad essere affidate ad un soggetto estraneo alla giurisdizione, il commissario liquidatore, prescindono dalla necessita' di domande di parte (destinate ad assolvere, se proposte, solo ad una funzione collaborativa) e non sono in alcun modo vincolate al contenuto di tali eventuali domande (ex multis Cass., sez. un., 26 marzo 2015, n. 6060; Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11216). Sono quindi attratti alla giurisdizione amministrativa gli atti che decretano la messa in liquidazione e autorizzano la vendita dei beni (Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 1585), quelli che dispongono la nomina dei commissari liquidatori (Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2002, n. 5107), nonche' gli atti e i comportamenti pubblicistici posti in essere dai commissari liquidatori connotati dalla spendila di discrezionalita' amministrativa e posti in essere nell'esercizio di poteri conferiti. 7.2. Il deposito dello stato passivo in cancelleria (avente funzione di pubblicita' notizia) segna invece il momento a partire dal quale le operazioni di verifica dei crediti si inscrivono nel circuito giurisdizionale ordinario, in quanto suscettibili delle opposizioni ed impugnazioni previste dall'art. 98 della legge fallimentare (espressamente richiamato dall'art. 209 della legge fallimentare)» (Consiglio di Stato, VI, 20 luglio 2018, n. 4406). Poiche' oggetto di impugnazione e' il decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020, con il quale l'Ente acquedotti siciliani e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa, nonche' la conseguenziale nomina del relativo commissario liquidatore, questo Giudice non dubita della sussistenza della propria giurisdizione. Parimenti infondata l'asserita violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., sotto il profilo dell'eccepita disintegrita' del contraddittorio. In primo luogo, e' corretta l'avvenuta notificazione del ricorso nei confronti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo commissario liquidatore avv. Simona Maugeri; in secondo luogo, non pare che possa residuare in capo al predetto commissario alcun altro interesse a stare m giudizio basato su una posizione giuridica distinta o ulteriore. Quanto all'eccepita disintegrita' del contraddittorio a causa dell'omessa notifica agli altri presunti creditori, e' sufficiente osservare, innanzitutto, che il ricorso e' stato notificato all'EAS quale controinteressato e che, in atto, non risulta che alcuno di essi sia stato ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; tali soggetti, pertanto, rientrano nella fattispecie del c.d. «controinteressato successivo», ossia colui che potra' acquisire un interesse qualificato e differenziato solo a seguito del riconoscimento del credito vantato, allo stato ancora in itinere, potendosi successivamente disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 49, c.p.a. Va disattesa anche l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso formulata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per nullita'/inesistenza della vocatio della Presidenza delle Regione siciliana: in disparte, infatti, l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura erariale per il predetto ramo dell'Amministrazione (Presidenza della Regione), e' fuor di dubbio che parte ricorrente abbia chiaramente identificato i legittimati passivi del rapporto controverso rispettivamente nella Presidenza della Regione siciliana e nell'Assessorato all'economia (contestualmente intimato e costituito sempre con il patrocinio dell'Avvocatura erariale), cosi' corroborandosi la prospettazione di parte per cui nel caso in esame il Presidente della Regione siciliana sia stato individuato quale ramo della P.A e non nella qualita' di legale rappresentante dell'intera amministrazione regionale. Infine, il Collegio ritiene il ricorso ammissibile anche sotto il profilo della sussistenza dell'interesse all'impugnazione del provvedimento di sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui quest'ultimo incide sulla posizione creditoria dell'impresa ricorrente, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale, poiche': sospende il corso degli interessi del credito (art. 55, L.F.); comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale del credito (art. 43 e 51, L.F.); determina l'impossibilita' di dare attuazione alle ordinanze di assegnazione gia' ottenute; determinera' la concorrenza degli altri creditori chirografari sui crediti di EAS nei confronti della Regione, oggetto di assegnazione in suo favore esclusivo. Accertata la ritualita' del ricorso, puo' procedersi all'esposizione delle ragioni per le quali questo TAR ritiene rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente relativamente all'art. 4 della l.r. n. 8 del 2017. 1. Sull'applicabilita' alla fattispecie dedotta in giudizio della norma invocata dall'Amministrazione regionale nei provvedimenti impugnati e sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sottoposta al vaglio del Collegio. Per quanto concerne la rilevanza, precisato che il collegio non ravvisa i presupposti per un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve osservarsi che la ricorrente ha dedotto un unico motivo che ha ad oggetto proprio la questione di legittimita', che ha, pertanto, carattere determinante ai fini della definizione del giudizio. La pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio e l'esito di quest'ultimo a favore di una delle due parti in lite, e', in particolare, condizionata dall'annullamento del decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020 adottato proprio in forza dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, secondo cui «in armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi emessi in liquidazione la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa...»; ne consegue che il potere esercitato da parte del Presidente della Regione si fonda essenzialmente sulla norma della cui legittimita' questo giudice dubita. L'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente acquedotti siciliani, avvenuta con decreto del Presidente della Regione siciliana del 2 gennaio 2020, in applicazione dell'art. 4 della legge Regione Sicilia n. 8/2017, invero, e' suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 201 della legge fallimentare, che richiama l'art. 51 della stessa legge, ai sensi del quale «salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento». Il principio di improseguibilita' delle azioni esecutive individuali una volta che sia stata avviata una procedura esecutiva concorsuale, pacificamente statuito dalla giurisprudenza con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa di enti di diritto privato, e' stato costantemente affermato anche in ordine alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di enti di diritto pubblico. L'art. 9, comma 1-ter del d.l. n. 63/2002, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, infatti, nel prevedere espressamente la possibilita', da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di sottoporre gli enti pubblici alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non introduce a tale riguardo alcuna norma specifica, sicche' deve ritenersi che debbano trovare applicazione le regole comuni dettate dal R.D. n. 267/1942, e, in particolare, per quanto qui rileva, gli articoli 51 e 201. La giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, ha, infatti, sempre affermato che «con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, le disposizioni degli art. 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (contemplanti la formazione in via amministrativa - previa istanza dei creditori interessati - di un elenco delle posizioni debitorie) non interferiscono sulla proponibilita' in sede giudiziaria delle domande con cui i creditori chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli adempimenti in dette norme previsti si inseriscono in una procedura amministrativa finalizzata al sollecito soddisfacimento delle pendenze degli enti soppressi, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali; compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operativita' di tali principi quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si apra la liquidazione cotta amministrativa» (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 1996, n. 3475; Cass. civ., sez. I, 11 giugno l992, n. 7174; Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1989, n. 561; Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1988., n. 2285). Ne consegue la rilevanza dell'accertamento della legittimita' costituzionale della disposizione regionale censurata ai fini della definizione del presente processo. 2. Sulla non manifesta infondatezza della questione. L'Ente acquedotti siciliani, istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, perseguendo scopi di utilita' pubblica generale e non fini di lucro tanto nel settore della costruzione e sistemazione di nuovi acquedotti ed altre opere igieniche connesse quanto nel settore della gestione e manutenzione di impianti gia' realizzati, ha natura di ente pubblico non economico (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 26 gennaio 2000, n. 5). L'art. 1 della Legge Regionale Siciliana n. 9 del 31 maggio 2004 ha disposto che a seguito della costituzione della societa' mista «Sicilacque S.p.a.», in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004, l'Ente acquedotti siciliani (EAS) e' posto in liquidazione. Con l'impugnato D.P.R.S. n. 1 del 2 gennaio 2020, in attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 145 del 24 aprile 2019, l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa. Il sopra menzionato art. 4 della legge regionale n. 8/2017 dispone che «... per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa...». Orbene, la suddetta disposizione normativa regionale si pone, nella parte in cui prevede la possibilita' di far luogo alla liquidazione coatta amministrativa tramite decreto del Presidente della Regione, in non rimediabile contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. 1), Costituzione, che riserva espressamente alla potesta' esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile». In tal senso si e' espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 6 febbraio 2007, specificando, nell'ambito di un giudizio relativo a fattispecie analoga a quella esaminata, con riguardo alle USL operanti nella regione Puglia, che ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'art. 117, comma secondo e terzo, Costituzione, e' rilevante la concreta disciplina - in se' considerata - posta in essere dalla norma; ha, quindi, ritenuto che «disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicche', quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia la «legge», tale espressione non puo' che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere - perche' emanata da chi ha la relativa potesta' - sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura. La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresi', di diritto sostanziale (artt. 55 e seguenti della legge fallimentare): sicche' e' in relazione all'idoneita' a produrre tali effetti - di natura sostanziale e processuale - che va determinata la spettanza della potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117 Costituzione e va, conseguentemente, negata quella della Regione». Ne consegue che la legge, a cui fa rinvio l'art. 2 del R.D. n. 267/1942 - ai sensi del quale «la legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta, e l'autorita' competente a disporla» - non puo' che essere quella statale, in considerazione della estrema rilevanza degli effetti sostanziali e processuali, che si ricollegano alla sottoposizione di un ente alla liquidazione coatta amministrativa. Invero, l'autonomia speciale, di cui gode la Regione Sicilia in forza dello Statuto approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non osta all'applicazione di tali principi anche alla legislazione siciliana. Sebbene la legge regionale n. 8/2017 intervenga nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art 14, lett. p) dello Statuto speciale di autonomia, cio' non esclude, comunque, che la disciplina in esame incida significativamente sulla materia della giurisdizione e dell'ordinamento civile: infatti, ai fini della sussunzione di una fattispecie nell'alveo di una determinata materia, e' necessario considerare, non gia' il generico ambito in cui il legislatore si propone di operare, bensi', piu' correttamente, la concreta disciplina determinata dalle disposizioni controverse. Per tali ragioni, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge Regione siciliana n. 8/2017, nella parte in cui dispone che «per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. 1) della Costituzione, laddove riserva allo Stato la potesta' legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile» a presidio e garanzia di eguaglianza nell'intero territorio nazionale. Il processo deve, pertanto, essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 9 maggio 2017, n. 8 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm.; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimita' sulla questione sollevata; rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e in rito del ricorso nonche' sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 79 e 80, c.p.a. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Regione siciliana e alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2021 e 9 giugno 2021, tenutesi da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati: Aurora Lento, Presidente FF; Anna Pignataro, consigliere, estensore; Sebastiano Zafarana, consigliere. Il Presidente: Lento L'Estensore: Pignataro