AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ximaract». (22A01164) 
(GU n.43 del 21-2-2022)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 134/2022 del 9 febbraio 2022 
 
    Si  autorizzano  le   seguenti   variazioni,   relativamente   al
medicinale XIMARACT, in tutte le forme e confezioni autorizzate: 
      tipo IA,  B.II.b.1a)  -  Aggiunta  dell'officina  Prespack  Sp.
Z.o.o., ul.  Sadowa  38,  60-185  Skorzewo,  Polonia,  come  sito  di
confezionamento secondario per le confezioni contenenti  uno  o  piu'
aghi; 
      tipo IA, B.II.b.2c)1  -  Aggiunta  dell'officina  Prespack  Sp.
Z.o.o., ul. Sadowa 38,  60-185  Skorzewo,  Polonia,  come  produttore
responsabile del rilascio dei lotti per le confezioni contenenti  uno
o piu' aghi. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Ximaract» anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e  confezioni  di
seguito indicate: 
      confezioni: 
        «50 mg polvere per soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in
vetro con ago sterile - A.I.C. n. 044417044 (base  10)  1BCJ0N  (base
32); 
        «50 mg polvere per soluzione iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro con 10 aghi sterili - A.I.C.  n.  044417057  (base  10)  1BCJ11
(base 32); 
        «50 mg polvere per soluzione iniettabile»  25  flaconcini  in
vetro con 25 aghi sterili - A.I.C.  n.  044417069  (base  10)  1BCJ1F
(base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile. 
    Principio attivo: cefuroxima. 
    Si autorizza, altresi',  la  seguente  variazione,  relativamente
alle sole sopraelencate confezioni: 
      tipo IA, B.IV.1 - Modifica di un dosatore o di  un  dispositivo
di somministrazione; a) aggiunta o sostituzione di un dispositivo che
non costituisce parte integrante del confezionamento primario: 
        dispositivo munito  di  marcatura  CE  «Aggiunta  di  un  ago
filtro/aghi filtro». 
    Titolare A.I.C.: Bausch &  Lomb  -  IOM  S.p.a.,  codice  fiscale
07393830158, con sede legale e domicilio fiscale in  viale  Martesana
n. 12 - 20090 Vimodrone (MI), Italia. 
    Procedura europea: SE/H/1494/001/IB/005/G. 
    Codice pratica: C1B/2021/2382. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      C(nn) (classe di medicinali non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      USPL (medicinali soggetti  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabili  esclusivamente  da  specialisti  identificati,  secondo
disposizioni delle  regioni  o  delle  province  autonome  -  ad  uso
esclusivo dello specialista oculista). 
 
                              Stampati 
 
    Le  nuove  confezioni  del  medicinale  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da
questa  Amministrazione,  con  le  sole  modifiche   necessarie   per
l'adeguamento alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.